La mutata realtà sociale e le agevolazioni fiscali hanno, recentemente, incentivato il ricorso allo strumento della donazione come anticipazione delle attribuzioni successorie al fine di evitare problematiche ereditarie. La donazione è il contratto con il quale un soggetto il donante arricchisce per spirito di liberalità (e cioè senza alcuna controprestazione) un altro soggetto il donatario trasferendogli un proprio diritto o assumendo un obbligo nei suoi confronti.
La diffusione della donazione ha ripercussioni anche sul mercato immobiliare per i rischi inerenti agli acquisti di immobili di provenienza donativa Il Presidente FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti dAffari) conferma: Spesso le compravendite di beni immobili di origine donativa non possono essere concluse perché lorigine del bene viene considerata un elemento di rischio troppo elevato. Gli istituti di credito non concedono finanziamenti e i compratori sono disincentivati allacquisto. Questo nuovo strumento assicurativo rappresenta una soluzione assolutamente positiva per il mercato immobiliare perché libera il bene dal rischio di restituzione e potrebbe essere persino incluso in fase acquisitiva
Oggi in Italia si possono vendere o acquistare beni ricevuti tramite donazione solo con lassunzione di un rischio per lacquirente o il soggetto mutuante. Infatti, il nostro ordinamento riserva ai legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una quota di eredità (cosiddetta legittima) della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia che venga espressa in un testamento o eseguita in vita tramite donazioni.
Ciò vuol dire che, se un soggetto legittimario ritiene di essere stato privato, in tutto o in parte, di una quota di legittima per effetto di una donazione posta in essere in vita dal defunto, può far valere i propri diritti mediante l’esperimento di un’apposita azione giudiziaria, detta azione di riduzione cui, in caso di successo può far seguito la restituzione del bene.
Lazione di riduzione ha carattere retroattivo non solo tra le parti ma anche nei confronti dei terzi. Il rischio di restituzione ha una durata temporale assai lunga: dai 10 ai 20 anni.
In sostanza il terzo acquirente di un immobile non correrà più rischi solo quando saranno trascorsi i 20 anni se il donante è in vita e se non vi è stato un atto di opposizione, o dopo 10 anni dalla data del decesso del donante, se nel frattempo non è stata esperita lazione di riduzione.
Donazione Sicura, polizza studiata da Aon, è una soluzione assicurativa che tutela lacquirente di un bene di origine donativa o il soggetto mutuante, copre i rischi derivanti dallacquisto e/o finanziamento dei beni di provenienza donativa, garantendone la commerciabilità e la sicurezza della compravendita.
Con il versamento di un singolo premio una tantum il rischio sarà coperto senza limiti o scadenze temporali.
In questo modo, viene data piena attuazione allistituto della donazione, tutelando lacquirente di un immobile di provenienza donativa e/o listituto di credito che ne finanzia lacquisto o la ristrutturazione. In particolare, la polizza tiene indenne il beneficiario, lacquirente o il soggetto mutuante, dal danno economico che subirebbe a seguito di esito favorevole dellazione di restituzione.
La polizza può essere sottoscritta sia preventivamente allatto della donazione dal donante o dal donatario per garantire pro-futuro la commercialità del bene, sia in epoca successiva alla donazione dal donatario, dal terzo acquirente e persino dal soggetto mutuante.
Fonte:
Aon Italia
La mutata realtà sociale e le agevolazioni fiscali hanno, recentemente, incentivato il ricorso allo strumento della donazione come anticipazione delle attribuzioni successorie al fine di evitare problematiche ereditarie. La donazione è il contratto con il quale un soggetto il donante arricchisce per spirito di liberalità (e cioè senza alcuna controprestazione) un altro soggetto il donatario trasferendogli un proprio diritto o assumendo un obbligo nei suoi confronti.
La diffusione della donazione ha ripercussioni anche sul mercato immobiliare per i rischi inerenti agli acquisti di immobili di provenienza donativa Il Presidente FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti dAffari) conferma: Spesso le compravendite di beni immobili di origine donativa non possono essere concluse perché lorigine del bene viene considerata un elemento di rischio troppo elevato. Gli istituti di credito non concedono finanziamenti e i compratori sono disincentivati allacquisto. Questo nuovo strumento assicurativo rappresenta una soluzione assolutamente positiva per il mercato immobiliare perché libera il bene dal rischio di restituzione e potrebbe essere persino incluso in fase acquisitiva
Oggi in Italia si possono vendere o acquistare beni ricevuti tramite donazione solo con lassunzione di un rischio per lacquirente o il soggetto mutuante. Infatti, il nostro ordinamento riserva ai legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una quota di eredità (cosiddetta legittima) della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia che venga espressa in un testamento o eseguita in vita tramite donazioni.
Ciò vuol dire che, se un soggetto legittimario ritiene di essere stato privato, in tutto o in parte, di una quota di legittima per effetto di una donazione posta in essere in vita dal defunto, può far valere i propri diritti mediante l’esperimento di un’apposita azione giudiziaria, detta azione di riduzione cui, in caso di successo può far seguito la restituzione del bene.
Lazione di riduzione ha carattere retroattivo non solo tra le parti ma anche nei confronti dei terzi. Il rischio di restituzione ha una durata temporale assai lunga: dai 10 ai 20 anni.
In sostanza il terzo acquirente di un immobile non correrà più rischi solo quando saranno trascorsi i 20 anni se il donante è in vita e se non vi è stato un atto di opposizione, o dopo 10 anni dalla data del decesso del donante, se nel frattempo non è stata esperita lazione di riduzione.
Donazione Sicura, polizza studiata da Aon, è una soluzione assicurativa che tutela lacquirente di un bene di origine donativa o il soggetto mutuante, copre i rischi derivanti dallacquisto e/o finanziamento dei beni di provenienza donativa, garantendone la commerciabilità e la sicurezza della compravendita.
Con il versamento di un singolo premio una tantum il rischio sarà coperto senza limiti o scadenze temporali.
In questo modo, viene data piena attuazione allistituto della donazione, tutelando lacquirente di un immobile di provenienza donativa e/o listituto di credito che ne finanzia lacquisto o la ristrutturazione. In particolare, la polizza tiene indenne il beneficiario, lacquirente o il soggetto mutuante, dal danno economico che subirebbe a seguito di esito favorevole dellazione di restituzione.
La polizza può essere sottoscritta sia preventivamente allatto della donazione dal donante o dal donatario per garantire pro-futuro la commercialità del bene, sia in epoca successiva alla donazione dal donatario, dal terzo acquirente e persino dal soggetto mutuante.
Fonte:
Aon Italia