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Il microcredito trova la quadra

Attesa da 16 anni, arriva la riforma del microcredito. Dal 16 dicembre, il microcredito assumerà una duplice configurazione: quella di sostegno alle attività imprenditoriali o di lavoro autonomo e quella a beneficio delle sole «persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale».

Nel primo caso, il microcredito può dirsi tale se sarà concesso per l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, esercitata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa. Il finanziamento non potrà essere assistito da garanzie reali e non potrà eccedere il limite di euro 25 mila per ciascun beneficiario e dovrà essere affiancato da un’attività ausiliaria di assistenza e monitoraggio dei soggetti beneficiari. Nel caso del microcredito sociale, invece, i finanziamenti concessi alle persone fisiche precedentemente individuate potranno essere erogati dal soggetto finanziatore solo in via non prevalente, saranno di importo pari o inferiore a 10 mila euro. Saranno esclusi dai finanziamenti i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita Iva da più di cinque anni, lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità e società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità. È con il decreto del 17 ottobre 2014, n. 176 del ministero dell’economia e delle finanze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014 n. 279) che si dà attuazione all’articolo 111, comma 5, del dlgs 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico in materia bancaria o creditizia).

Oggetto dei finanziamenti. La concessione di finanziamenti per l’avvio di un’attività di lavoro autonomo e imprenditoriale è finalizzata, alternativamente all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario, alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori, al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti, i finanziamenti concessi alle società, di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci, al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento. L’operatore verifica l’effettiva destinazione dei finanziamenti anche richiedendo apposita attestazione al finanziato.

Supporto avvio attività. L’operatore di microcredito presta nell’avvio dell’attività di lavoro autonomo o d’impresa, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati: supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività; formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa e sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività; supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita.


Autore: Cinzia De Stafanis
Fonte:

Italia Oggi

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