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Trasferiti i rischi, crediti cancellati

Cancellazione dei crediti inesigibili dal bilancio solo con atti perfezionati entro il 31 dicembre che trasferiscano tutti i rischi. Con l’approssimarsi della fine dell’anno parte la rincorsa delle imprese verso la pianificazione fiscale.
Per la deduzione delle perdite su crediti, possibilità più ampie si generano grazie alla norma sulla cancellazione dei crediti e dalla nuova versione del documento Oic 15.


Entro fine anno, da chiudere anche eventuali operazioni per uscire dal regime delle società non operative o il recupero di costi non dedotti nel 2009 ma vanno anche programmati gli eventuali investimenti per sfruttare il credito d’imposta introdotto dal Dl 91/2014. Vediamo nel dettaglio.
Con il bilancio 2014, vanno a regime le nuove disposizioni civilistiche previste in materia di cancellazione dei crediti dal principio contabile Oic 15. Le ricadute fiscali della nuova versione del documento sono particolarmente rilevanti e vanno analizzate con cura da parte delle imprese che detengono crediti inesigibili per i quali non sono applicabili le deduzioni fiscali da valutazione. Si tratta in particolare di crediti con valore nominale superiore alle soglie del «modesto ammontare» (la soglia è fino a 2.500 euro elevati a 5mila per imprese di grandi dimensioni), verso soggetti non falliti (o spesso neppure fallibili), irreperibili, o per i quali un’azione giudiziaria potrebbe comportare oneri significativi che la fanno ritenere non conveniente.


In questi casi, per evitare il rischio di successive possibili contestazioni del fisco sull’esistenza di elementi certi e precisi circa l’inesigibilità, è consigliabile tramutare un’eventuale perdita da valutazione in una perdita da realizzo, ponendo in essere un atto dispositivo sul credito. La legge 147/2013 ha infatti modificato l’articolo 101, comma 5 del Tuir stabilendo che gli elementi certi e precisi richiesti per la deducibilità sorgono anche in presenza di cancellazione dei crediti dal bilancio effettuata secondo corretti principi contabili.


Il documento Oic 15, nella versione revisionata nell’estate di quest’anno, detta regole precise per la cancellazione, stabilendo che si può (e si deve) operare quando i diritti contrattuali sui flussi derivanti dal credito si estinguono, o la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi medesimi è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Generano, in particolare, la cancellazione del credito dal bilancio, purché si accompagnino al trasferimento dei rischi, le cessioni di credito (compreso il factoring) con clausola pro-soluto effettiva e dunque non correlata a pattuizioni che mantengano sul cedente rischi di insolvenza del debitore.
Per ottenere la deduzione nel bilancio 2014 e in Unico 2015, è necessario che la cessione sia perfezionata con atto avente data certa entro la fine dell’esercizio.
Lo spartiacque del 31 dicembre vale anche per eventuali vie di uscita dal regime delle società di comodo. Si può operare sugli elementi validi per il test dei ricavi o sulle cause di disapplicazione (si veda l’altro articolo).


A fine anno devono essere verificati i requisiti fiscali per la deduzione dei costi. Oltre alla verifica della competenza, devono sussistere anche gli elementi di certezza e di determinabilità oggettiva. Ad esempio, in presenza di contestazioni da parte di fornitori, dipendenti o terzi in genere, la deduzione dell’onere nel 2014 richiede che, entro il 31 dicembre, sia stipulato l’accordo o definita la controversia (anche se il pagamento avviene nel 2015).
Entro il 31 dicembre è inoltre possibile recuperare, attraverso la procedura degli errori contabili (e dunque presentando un modello Unico 2014 integrativo a favore), deduzioni non effettuate nell’esercizio di competenza con riferimento al periodo di imposta 2009. La circolare 31/E/2013 ha infatti stabilito che la possibilità è ammessa entro il termine di decadenza per gli accertamenti (articolo 43 del Dpr 600/1973): termine che per il 2009 scade ordinariamente alla fine di quest’anno


Fonte:

Il Sole 24 Ore

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