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Mutui congelati fino al 2017

Nuova moratoria dei debiti per il triennio 2015-2017. E’ quanto prevede la legge di Stabilità 2015 per le pmi e le famiglie impegnate a rimborsare mutui e finanziamenti in leasing.  A cui si aggiunge la proroga fino al 31 marzo 2015 dell’accordo del 2013 tra Abi e associazioni d’impresa, che aveva fissato la scadenza della precedente moratoria al 31 dicembre 2014. Buone notizie dunque per quelle pmi che avranno i requisiti per poter approfittare della sospensione e dell’allungamento dei debiti sino al 2017 e per quelle che, comunque, si sono viste prorogare la scadenza dell’agevolazione dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015.

All’approvazione in Commissione bilancio della camera dell’emendamento n. 19.27, che ha previsto la possibilità per le famiglie e medie imprese di sospendere il pagamento della quota capitale della rata dei mutui e dei finanziamenti dal 2015 al 2017, ha dunque fatto seguito l’accordo dello scorso 29 dicembre 2014 tra l’Abi e le associazioni d’impresa. Si tratta di un accordo ponte che consentirà il varo di nuovi strumenti per i soggetti che hanno problemi di liquidità. Tali misure di sostegno andranno adeguate all’evoluzione dello scenario regolamentare europeo, dopo le nuove regole definite dall’Eba (l’Authority bancaria europea) in materia di attività deteriorate.

L’accordo Abi-Mise

Il Ministero dell’economia, dello sviluppo economico, l’Abi e le associazioni delle imprese e dei consumatori dovranno attivare un tavolo di confronto entro fine marzo 2015. La proroga a tale data, resa nota il 29 dicembre 2014, riguarda l’Accordo per il credito 2013, dello scorso 1° luglio 2013.

Il documento che prevedeva la scadenza per il 30 giugno 2014, era stato poi prorogato al 31 dicembre 2014. L’accordo per il credito 2013, a sua volta, rappresenta il quarto di una serie di misure iniziate il 3 agosto del 2009 con l’avviso comune e proseguite con l’accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011 e con le nuove misure per il credito alle pmi del 28 febbraio 2012.

La proroga al 31 marzo 2015 è stata concordata tra l’Abi e le associazioni d’impresa cofirmatarie: Confindustria, Confapi, Alleanza Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Cia, Coldiretti, Claai, Confedelizia, Confagricoltura, Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) e Confetra.

La proroga al 31 marzo

Grazie alla proroga fino al 31 marzo 2015, dell’accordo per il credito 2013 ( lo strumento la cui scadenza era fissata per il 31 dicembre 2014) opera ancora la previsione secondo cui le imprese potevano sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate di mutui e di leasing, allungare la durata dei mutui sino a quattro anni e quella della delle anticipazioni bancarie e del credito agrario di conduzione.

La proroga al 31 marzo riguarderà poi anche i due plafond messi a disposizione delle piccole e medie imprese: il plafond “Progetti investimenti Italia” riservato alle pmi che continuano ad investire nonostante la crisi e quello “Crediti p.a.” per lo smobilizzo, presso il sistema bancario e finanziario, dei crediti vantati dalle aziende nei confronti della pubblica amministrazione.

Le legge di Stabilità 2015

Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003, il ministero dell’economia e delle finanze e il ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2015) e previo accordo con l’Abi e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concorderanno tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.

Le imprese beneficiarie

Potranno beneficiare delle operazione previste dalla moratoria 2015-2017 le piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.

Le pmi, al momento di presentazione della domanda, non dovranno avere posizioni debitorie classificate dalla banca o dall’intermediario finanziario vigilato come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (dovranno pertanto essere imprese “in bonis”).

Le pmi beneficiarie saranno quelle con una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica riscontrabile, per esempio e in via non esaustiva, per la presenza di uno o più dei seguenti fattori:

  • riduzione del fatturato;
  • riduzione del margine operativo rispetto al fatturato;
  • aumento dell’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
  • riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale

Autore: Bruno Pagamici
Fonte:

Italia Oggi

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