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Equitalia, riscossione coattiva in bilico

E passato un anno dall’adozione della legge delega fiscale e non è ancora chiaro se Equitalia abbandonerà i Comuni oppure costituirà un consorzio con Anci per la riscossione coattiva delle entrate locali, opzione quest’ultima che andrebbe comunque sottoposta al vaglio di compatibilità comunitaria.

Nel frattempo molti Comuni stanno continuando ad inviare ad Equitalia i ruoli di diverse entrate locali, pur non essendo tutte fornite di copertura legislativa. In particolare occorre verificare se per i tributi “nuovi” (Imu, Tares, Tari, Tasi, imposta di soggiorno, eccetera) ci siano apposite disposizioni che consentano ad Equitalia di emettere i ruoli coattivi, per il tramite di un affidamento diretto ope (egis. Solo la disciplina dell’Imu contiene un riferimento alla norma dell’Ici che consente ai Comuni di affidare direttamente ad Equitalia i ruoli dell’imposta municipale. In tal senso dispone l’articolo 9 comma 7 del Digs 23/2011 (Imu) che richiama l’articolo 12 del Digs 504/92 (Ici).

Affidamenti sui quali però si intravedono alcuni profili di incompatibilità comunitaria perché contrasterebbero con le regole che tutelano la concorrenza e il mercato (articolo 101 e seguenti del Trattato Ue). Sotto il diverso profilo della violazione dell’articolo 3 del DI 203/2005, che consente ad Equitalia di proseguire l’attività di riscossione già svolta in precedenza e non già di ottenere in affidamento diretto nuovi servizi (in tal senso Consiglio di Stato 2063/2010 e 5566/2010), potrebbe forse opporsi il superamento implicito derivante dalla legislazione successiva sull’Imu. In ogni caso, se per l’Imu l’operazione potrebbe apparire fattibile, ancorché forzata e a rischio contenzioso, per tutti gli altri tributi “nuovi” non esiste invece alcuna norma che attribuisca ad Equitalia il potere di effettuare la riscossione coattiva, senza una procedura ad evidenza pubblica. Peraltro non reggono neppure talune argomentazioni in chiave sistematica. Si potrebbe ad esempio ritenere che alcuni tributi siano sostanzialmente analoghi a quelli precedenti, ad esempio la Tares e la Tari rispetto alla Tarsu. Ora, a parte il fatto che l’attribuzione in via analogica di un potere così delicato sarebbe piuttosto debole da sostenere, tale strada andrebbe definitivamente abbandonata alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che ha ravvisato nell’Imu e nella Tares due tributi completamenti nuovi rispetto all’Ici e alla Tarsu (in tal senso Tar Napoli 1543/2013, Tar Roma 3801/2013, Tar Lecce 1771/2013).

Non si ritiene inoltre possibile risolvere il problema neppure attraverso l’articolo 36 della legge 31/2008, che aveva la diversa funzione di riproporre il contenuto della disposizione prima recata nell’ultimo comma dell’articolo 52 Digs 446/97, cioè di stabilire i principi quadro generali, non già quella di attribuire un potere. La norma infatti stabilisce che la riscossione coattiva delle entrate locali « continua a potere essere effettuata» con ingiunzione fiscale (per Comuni e altri soggetti) o con la procedura del ruolo se affidata ad Equitalia In altri termini, la previsione del 2008 presuppone l’esistenza a monte di altre disposizioni che consentano ad Equitalia di effettuare la riscossione coattiva tramite ruolo, quale quella di cui all’articolo 3 comma 6 Digs 112/99. Disposizione, abrogata dal 2O11 (DI 40/2010), che imponeva ai Comuni di avvalersi di Equitalia a meno che non avessero affidato ad altri soggetti la riscossione delle entrate. È evidente quindi che si impone, anche sotto questo aspetto, l’attuazione della legge delega n.23/14.


Autore: Giuseppe Debenedetto, Luigi Lovecchio
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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