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Equitalia, più chance di ricorso

 I giudici aprono qualche spiraglio in più per contestare gli atti di Equitalia. Una norma contenuta nel Digs 546/1992 (articolo 19), elenca gli atti che il contribuente può impugnare dinanzi alle commissioni tributarie. Si tratta, in particolare, di:

  • avviso di accertamento;
  • avviso di liquidazione;
  • provvedimento che irroga le sanzioni;
  • ruolo e cartella di pagamento;
  • avviso di mora;
  • iscrizione di ipoteca sugli immobili e fermo di beni mobili registrati;
  • atti relativi alle operazioni catastali;
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributiesanzioni;
  • revoca di agevolazioni;
  • rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  • ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Restano però dei dubbi sulla tassatività di questo elenco e, dunque, sulla possibilità di tentare di impugnare altri atti non espressamente previsti dall’articolo 19. È il caso, ad esempio, dell’estratto di ruolo, o ancora dell’avviso di intimazione ad adempiere o dell’ingiunzione fiscale o, ancora, del diniego di dilazione per debiti superiori a 5omila euro, ove la rateazione non viene concessa automaticamente dall’agente della riscossione.

L’estratto di ruolo

La questione non è irrilevante se ad esempio – il caso del contribuente che non ha ricevuto la cartella di pagamento e che, successivamente, in occasione della vendita di un immobile o di un autoveicolo, viene a conoscenza dell’iscrizione dell’ipoteca o del fermo amministrativo. In tal caso, Equitalia non ristampa più la cartella di pagamento (già notificata ma mai ricevuta), in quanto atto unico, ma rilascia al contribuente che ne fa richiesta l’estratto di ruolo.

 In tal caso, dunque, il problema che i giudici di merito e di legittimità hanno dovuto affrontare riguarda proprio la possibilità di impugnare tale atto. La Cassazione ha affermato che, in linea di principio, l’estratto di ruolo, essendo atto interno all’amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato insieme all’atto impositivo notificato, cioè la cartella di pagamento nella quale il ruolo viene trasfuso.

L’articolo 21 del Digs 546/1992 stabilisce, infatti, che il ruolo viene portato a conoscenza del contribuente tramite la notifica della cartella di pagamento. Tuttavia, secondo i giudici, l’estratto di ruolo può essere autonomamente impugnato quando:

  • sia previsto da specifiche previsioni normative;
  • oppure venga notificato al contribuente al posto della cartella (e non di seguito alla stessa) e assuma, quindi, la natura di atto impositivo (Cassazione, sentenza 6395/2014)

Dopo questa pronuncia, però, con la sentenza 16055/2014 del 2014, i giudici della Corte hanno rimesso la questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo alle Sezioni unite, nell’ipotesi in cui il contribuente «sia venuto a conoscenza del debito tramite qualsivoglia mezzo informale, in difetto o in attesa di notifica della cartella esattoriale».

In attesa, dunque, della pronuncia delle Sezioni unite, si segnala che parte della giurisprudenza di merito, in caso di vizi di no tifica della cartella, si è già pronunciata a favore della impugnabilità dell’estratto di ruolo (Ctp Vicenza, sentenza 431/2014, e Ctp Prosinone, 62/2014).

L’avviso di intimazione

Quanto all’avviso di intimazione di pagamento – cioè quell’atto che viene emesso da Equitalia prima di procedere con l’espropriazione forzata dopo un anno dalla no tifica della cartella di pagamento o di un avviso di accertamento esecutivo- la Cassazione ha affermato che esso è impugnabile dinanzi alla commissione tributaria (Cassazione, sentenza 2616/2015).

Secondo la Corte, infatti, sono impugnabili tutti quegli atti con cui l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente una pretesa ormai definita, e qualificabili, come tali, alla stregua di avvisi di accertamento o di liquidazione.

L’ingiunzione fiscale

Altro discorso per l’ingiunzione fiscale, ossia a quel mezzo di riscossione alternativo al ruolo, che viene utilizzato soprattutto per la riscossione dei tributi da parte degli enti locali che consiste in un ordine di pagamento sotto pena delle misure esecutive. È un atto impugnabile, sebbene non sia espressamente contemplato dall’articolo 19 del Digs 546/1992. In particolare, secondo la Cassazione, le liti relative all’ingiunzione fiscale sono devolute alla giurisdizione tributaria, ove il credito portato a riscossione abbia natura fiscale (Cassazione, Sezioni unite, sentenza 10958/2005).

 

 

 


Autore: Rosanna Acierno
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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