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Pignoramento immobiliare: dal 27 giugno 2015 lecito anche contro il terzo acquirente

Con il decreto Legge del 27.6.2015 n. 83 art. 12 il Governo introduce il nuovo art. 2929 bis c.c,  che menziona l ‘Espropriazione  di  beni  oggetto  di  vincoli  di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito’

Il ddl consente ai creditori di pignorare l’immobile del debitore anche nel caso in cui quest’ultimo lo abbia volontariamente ceduto a terzi sotto forma di donazione o lo abbia assoggettato a vincolo di indisponibilità al solo scopo di ‘sfuggire’ al pignoramento risultando incapiente.

La norma accelera e facilita i creditori nell’intraprendere gli atti della procedura direttamente contro i terzi senza dover necessariamente aspettare le lungaggini derivanti da un giudizio di revocatoria dell’atto con cui il debitore ha trasferito i propri beni ad altri. La nuova norma dunque rende più semplice ed immediata l’esecuzione forzata consentendo un guadagno in termini di tempo e di denaro da parte del creditore che avrà ora un ruolo maggiormente attivo nel processo di pignoramento.

Prima che il Governo emanasse tale decreto aggiuntivo, invece, il creditore per recuperare il dovuto dal debitore, che aveva cercato di estrometterlo dal patrimonio, era obbligato a incominciare una causa c.d di revocatoria Art. 2901 cod. civ.

Dopo questo decreto, la situazione cambia radicalmente a favore del creditore che:

  • per gli atti a titolo gratuito (trust, fondo patrimoniale e vincolo di destinazione) compiuti dal debitore dopo il sorgere del credito può pignorare direttamente il bene senza dover iniziare il giudizio di revocatoria. A patto che il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto incriminato.
  • Per gli atti a titolo oneroso invece continua a sussistere il preventivo obbligo di iniziare e concludere l’azione revocatoria.

Al debitore e al terzo è tuttavia concessa la possibilità di contestare il pignoramento iniziando un giudizio in Tribunale di opposizione agli atti esecutivi in cui, tuttavia, può essere fatta valere esclusivamente la mancanza dei requisiti previsti dal Decreto per il pignoramento. Ossia il debitore o il terzo potranno ‘salvarsi’ dal pignoramento o quanto meno bloccarlo fino a ‘giudizio’ solo nel caso in cui dimostrino alternativamente:

  1. che il pignoramento è stato trascritto dopo un anno dalla trascrizione dell’atto compiuto dal debitore;
  2. che l’atto compiuto dal debitore non è a titolo gratuito oppure che non comporta un vincolo di indisponibilità del bene.

È bene inoltre ricordare che la norma non è retroattiva e dunque che potranno usufruirne unicamente i creditori che agiranno sulle procedure esecutive iniziate oltre il 27 giugno 2015


Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village

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