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Anagrafe, pass per i creditori

Total disclosure a tutela dei creditori del condominio. L’amministratore, infatti, è tenuto a fornire a quanti vantano un credito nei confronti della compagine condominiale non solo i dati personali dei morosi, ma anche dei comproprietari in regola con i pagamenti delle spese comuni. Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Monza in una ordinanza depositata in cancelleria lo scorso 3 giugno 2015 e nella quale il giudice è stato chiamato a dare applicazione al novellato art. 63 Disp. att. c.c.

Il fatto

Nella specie un avvocato, assumendo di essere creditore di un condominio per una parcella non saldata, aveva presentato ricorso al Tribunale di Monza perché venisse ordinato all’amministratore di consegnargli l’intera anagrafe condominiale, e non soltanto i dati dei condomini morosi, al fine di avviare le necessarie azioni di recupero del credito. Nel costituirsi in giudizio il condominio si era opposto a tale richiesta, evidenziando proprio come il nuovo art. 63 Disp. att. c.c. limitasse ai soli morosi l’obbligo di comunicazione ai creditori dei dati personali dei condomini.

La questione della responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni condominiali e il nuovo art. 63 Disp. att. c.c. Come è noto, la legge n. 220/2012 di riforma del condominio negli edifici ha cercato di risolvere la delicata questione della responsabilità dei condomini per le obbligazioni contratte nell’interesse del condominio. I giudici di legittimità, dopo avere sempre sostenuto la tesi della solidarietà di questo tipo di obbligazioni (con la conseguenza che i creditori potevano anche agire per l’intero credito contro un solo condomino), improvvisamente, con la sentenza n. 9148 del 2008 pronunciata a sezioni unite, hanno invece sposato l’opposto principio della parziarietà, obbligando quindi i creditori ad agire verso tutti i condomini nei limiti del valore della quota di ciascuno, con una serie di difficoltà pratiche facilmente immaginabili, proprio a partire dal reperimento dei dati personali (nominativo, indirizzo e quota di proprietà millesimale) dei debitori nei confronti dei quali avviare le azioni giudiziali di recupero. Ci si aspettava, quindi, un intervento risolutore da parte del Legislatore che, purtroppo, non è riuscito nell’intento.

Con la legge di riforma del 2012 è stato infatti modificato il contenuto dell’art. 63 Disp. att. c.c., norma dedicata proprio alla riscossione dei contributi condominiali, ma, come detto, senza che si sia riusciti a chiarire fino in fondo il problema. La nuova disposizione ha infatti stabilito che i creditori del condominio debbano agire in prima battuta per il recupero del dovuto nei confronti dei condomini morosi e soltanto una volta escusso inutilmente il patrimonio di questi ultimi possano rivolgersi anche ai condomini in regola con il pagamento delle spese comuni. La norma in questione ha anche previsto l’obbligo per l’amministratore condominiale di comunicare ai creditori, se richiesto, i dati personali dei condomini morosi.

La comunicazione ai creditori del condominio dei dati personali dei condomini morosi. Invero, nel quadro normativo ante riforma, da parte di molti si era osservato come l’amministratore condominiale, in ragione del divieto di comunicare i dati personali dei condomini a soggetti terzi estranei alla compagine condominiale ricavabile dal dlgs 196/2003, non avrebbe potuto fornire risposta ai creditori che gli avessero rivolto una tale richiesta, a meno di ricevere il consenso espresso dei singoli condomini. In realtà si dimenticava che tale presunta difficoltà operativa poteva essere agevolmente risolta proprio alla luce del Codice privacy. Poiché, infatti, i creditori del condominio altro non sono che parti di un contratto stipulato con l’amministratore, quale rappresentante della compagine condominiale, il consenso di questi ultimi non sarebbe stato necessario ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b), del medesimo Codice, trattandosi comunque di dover eseguire un contratto di cui erano parte tutti i condomini. Con il comma 1 del nuovo art. 63 Disp. att. c.c. il legislatore ha quindi eliminato qualsiasi ostacolo (per quanto apparente) alla comunicazione dei dati personali dei condomini morosi ai creditori del condominio non ancora soddisfatti, imponendo all’amministratore di agire in tal modo ove riceva una richiesta da parte di questi ultimi (facendo tra l’altro riferimento a un’altra delle esimenti previste dal citato art. 24 del dlgs 196/2003, quella dell’adempimento a un obbligo di legge).

L’ordinanza del Tribunale di Monza. L’ordinanza dello scorso 3 giugno 2015 risulta interessante perché il Tribunale di Monza, a fronte della predetta eccezione formulata dal condominio, ha approfondito l’ambito di applicabilità dell’art. 63 Disp. att. c.c., evidenziando come la stessa debba essere interpretata nel senso che la morosità deve riguardare specificamente il debito del creditore istante. Possono nascere così due alternative, a seconda che vi sia stata o meno una deliberazione dell’assemblea su uno specifico debito (si pensi, ad esempio, a una spesa imprevista che, come tale, non è stata ancora deliberata nel momento in cui il creditore sollecita il pagamento). Nel primo caso, secondo il giudice, deve distinguersi tra chi è moroso e chi non lo è (ma potrebbe anche essere che tutti i condomini siano morosi). Nel secondo caso, invece, poiché il condominio non ha ancora deliberato di pagare quel dato credito, a rigore non è possibile individuare alcun condomino moroso ex art. 63, comma 1, Disp. att. c.c. Tuttavia, come parimenti sottolineato dal giudice, tutti i condomini sono tenuti a pagare il creditore, pro quota, in base al principio di parziarietà che regola le obbligazioni condominiali, senza che possa farsi questione di sussidiarietà tra morosi e non morosi ex art. 63, comma 2, Disp. att. c.c.

Il Tribunale di Monza, quindi, ha rilevato un’evidente asimmetria informativa tra creditore e amministratore del condominio, sia in relazione allo stato di morosità di alcuni o di tutti i condomini sia in relazione al fatto che il credito sia o meno stato deliberato dall’assemblea. Per fornire tutela al creditore ha quindi ritenuto di dover ordinare all’amministratore di fornirgli immediatamente copia completa dell’anagrafe condominiale con i nominativi di tutti i condomini e con indicazione delle quote millesimali di ognuno. La giustificazione di tale decisione è stata quindi rinvenuta in un’interpretazione estensiva del disposto di cui all’art. 63, comma 1, Disp. att. c.c., da intendersi come riferita all’obbligo di comunicazione dei dati dell’intera compagine condominiale. «A quel punto», si legge nell’ordinanza, «sarà l’amministratore a specificare al creditore se qualche condomino non sia moroso, avendo pagato la sua quota (debito deliberato in assemblea), e quindi a fornire i soli nominativi dei morosi. In caso contrario, fornirà tutti i nominativi».

L’esimente di cui all’art. 24 comma, 1, lett. b), del Codice privacy. La distinzione operata dal Tribunale di Monza tra crediti deliberati e non deliberati dall’assemblea condominiale e la conseguente necessità per il creditore di venire a conoscenza dei dati personali di tutti i condomini risulta interessante e meritevole di ulteriori approfondimenti. Di primo acchito l’interpretazione dell’art. 63, comma 1, Disp. att. c.c. fornita dal giudice di merito potrebbe apparire piuttosto singolare, visto l’espresso riferimento all’obbligo dell’amministratore di comunicare ai creditori del condominio i nominativi dei soli condomini morosi. Anzi, detta interpretazione potrebbe anche apparire contraria al divieto di comunicazione a terzi dei dati personali degli interessati, senza l’espresso consenso dei medesimi, sancito dal Codice privacy. Ancora una volta, però, occorre non cadere nell’equivoco cui si accennava in precedenza. Infatti il creditore che chiede all’amministratore i dati dei condomini altri non è che la parte di un contratto concluso con il condominio e che agisce per l’adempimento di una delle obbligazioni ivi dedotte. Occorre quindi nuovamente ribadire come l’amministratore, per poter comunicare ai creditori i dati personali dei condomini, anche di quelli in regola con i pagamenti, non abbia affatto bisogno del loro consenso, giusta l’esimente più volte ricordata.


Autore: Gianfranco Di Rago
Fonte:

Italia Oggi

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