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Pignoramento pensioni e stipendi per insolvenza: nuovi limiti dei creditori

Sul Supplemento Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015, è stata pubblicata la Legge n. 132/2015 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 83/2015, che introduce importanti novità in materia fallimentare, civile, processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, oltreché in materia fallimentare.

Tra le tante novità introdotte, ci sono i nuovi limiti riguardanti la pignorabilità delle pensioni e stipendi (13, c. 1 lett. l), DL 83/2015 conv. in L. 132/2015 con modifica dell’art. 545, co. 7, 8 e 9, cod. proc. civ) da parte dei creditori in caso di insolvenza del soggetto debitore.
I nuovi limiti di pignorabilità verranno applicati per i pignoramenti notificati oltre il 27 giugno 2015, per quelli precedenti a tale data si applicheranno invece le precedenti norme in materia.

Una sintesi dei vecchi limiti, ancora valevoli per i pignoramenti notificati ante 2015, e che è dunque importante tenere a mente:

Le vecchie regole (PENSIONI) prevedevano che:
1) se l’atto di pignoramento veniva notificato alla banca o posta dove il soggetto debitore aveva l’accredito della pensione, non c’era alcun limite di pignorabilità, ma il pignoramento poteva avvenire su tutte le somme disponibili (comprese quelle che vi sarebbero state accreditate sino alla data dell’udienza di assegnazione), eccetto l’ultimo accredito di pensione. Le somme disponibili sul conto tornavano a disposizione del debitore dopo l’udienza di assegnazione;
2) se l’atto di pignoramento veniva notificato direttamente all’istituto di previdenza (INPS), quindi prima che il rateo di pensione venisse erogato, il pignoramento poteva avvenire:

• nella generalità dei casi nel limite di 1/5 dell’importo della pensione;
• nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato per i crediti alimentari;

• nel limite di 1/5 per i crediti dello Stato, Province o Comuni;
• fino alla metà della base pignorabile in caso di pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, ecc.).

Le vecchie regole (STIPENDI) prevedevano che:
La legge ante luglio 2015 prevedeva una diversa regolamentazione dei pignoramenti dello stipendio a seconda che il creditore avesse inteso notificare l’atto di pignoramento:
– alla banca dove il lavoratore aveva depositato lo stipendio

In questo caso il pignoramento del conto corrente poteva riguardare tutte le somme depositate dal dipendente (salvo l’ultimo emolumento che, dal 2013, non era più pignorabile), e comprendeva anche quelle che sarebbero state depositate sino alla data dell’udienza di assegnazione, davanti al giudice dell’esecuzione (data indicata nell’atto di pignoramento). Dopo l’udienza, il conto tornava nella piena disponibilità del lavoratore, esente da qualsiasi tipo di vincolo.

–direttamente all’azienda prima che il datore di lavoro procedesse all’accredito dello stipendio sul conto.

Il pignoramento direttamente presso il datore di lavoro, effettuato prima dell’accredito della retribuzione sul conto corrente poteva avvenire così come indicato al punto 2 sul pignoramento pensioni.

Cosa cambia? Qui di seguito la nuova normativa vigente e i limiti che i creditori dovranno necessariamente rispettare per i pignoramenti notificanti post 27 giugno

 

Nuovi limiti PIGNORAMENTO PENSIONI

1) se l’atto di pignoramento è notificato alla banca o posta dove il soggetto debitore ha l’accredito della pensione:
• per le mensilità accreditate su conto prima dell’esecuzione del pignoramento è fissato il limite di impignorabilità pari al triplo dell’assegno sociale. (Fissato in 448,52. Il creditore da giugno ha accesso unicamente all’importo eccedente 1.345,56 euro (448,52 x3);
• per le mensilità accreditate sul conto nel giorno del pignoramento o nei giorni successivi valgono i vecchi limiti previsti nel caso in cui l’atto di pignoramento era notificato direttamente all’istituto previdenziale;

2) se l’atto di pignoramento è notificato direttamente all’istituto di previdenza (INPS), quindi prima che il rateo di pensione venga erogato, il pignoramento può avvenire solo sulla parte dell’emolumento che eccede l’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà. Quindi, poiché l’assegno sociale per il 2015 è pari a 448,52, il limite di impignorabilità è dato da 672,78 ossia [448,52 + (448,52/2)]. La parte eccedente tale limite è pignorabile nei vecchi limiti (nella generalità dei casi nella misura di 1/5; per i crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato, ecc.).

Nuovi limiti PIGNORAMENTO STIPENDI
Se l’accredito dello stipendio avviene prima del pignoramento, il creditore può pignorare solo l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale che, almeno per il 2015, è pari a € 448,52.
Qualora invece il debitore abbia una retribuzione inferiore al triplo dell’assegno sociale, questa risulterà intoccabile ai fini del pignoramento

– Per le mensilità di stipendio che risultano invece accreditate sul conto corrente nel giorno del pignoramento o successivamente, il creditore è legittimato a prelevare dal conto gli importi seguendo i vecchi limiti prima concessi nel caso di pignoramento presso il datore di lavoro

Pignoramento dello stipendio ancora presso il datore di lavoro
Se l’accredito dello stipendio avviene alla data del pignoramento o successivamente, il creditore può pignorare secondo le vecchie regole


Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village

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