Crediti di Equitalia prescritti in cinque anni quando originano da atti non definitivi. Il termine ordinario di 10 anni si applica solo alle cartelle che derivano da accertamenti divenuti irrevocabili, o perché non impugnati né pagati dal contribuente, o a seguito di sentenza passata in giudicato. È quanto ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione con lordinanza n. 20213/15, depositata lo scorso 8 ottobre. Il caso riguardava un soggetto raggiunto da una serie di cartelle esattoriali relative alla tassa rifiuti (Tarsu/Tia) per gli anni dal 1998 al 2004. Il contribuente aveva presentato ricorso sul presupposto che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale, prevista dallarticolo 2948 del codice civile, del potere esattivo dellimposta. Ciò alla luce del fatto che il comune aveva consegnato i ruoli allagente della riscossione oltre il termine di legge. La ricostruzione veniva accolta sia dalla Ctp Cosenza (sentenza n. 37/13/10) sia dalla Ctr Catanzaro (sent. 67/03/12). Secondo i giudici di merito, infatti, doveva essere applicato proprio larticolo 2948 c.c. e non larticolo 2946, che invece fissa a 10 anni il termine della prescrizione.
Fonte:
Italia Oggi
Crediti di Equitalia prescritti in cinque anni quando originano da atti non definitivi. Il termine ordinario di 10 anni si applica solo alle cartelle che derivano da accertamenti divenuti irrevocabili, o perché non impugnati né pagati dal contribuente, o a seguito di sentenza passata in giudicato. È quanto ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione con lordinanza n. 20213/15, depositata lo scorso 8 ottobre. Il caso riguardava un soggetto raggiunto da una serie di cartelle esattoriali relative alla tassa rifiuti (Tarsu/Tia) per gli anni dal 1998 al 2004. Il contribuente aveva presentato ricorso sul presupposto che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale, prevista dallarticolo 2948 del codice civile, del potere esattivo dellimposta. Ciò alla luce del fatto che il comune aveva consegnato i ruoli allagente della riscossione oltre il termine di legge. La ricostruzione veniva accolta sia dalla Ctp Cosenza (sentenza n. 37/13/10) sia dalla Ctr Catanzaro (sent. 67/03/12). Secondo i giudici di merito, infatti, doveva essere applicato proprio larticolo 2948 c.c. e non larticolo 2946, che invece fissa a 10 anni il termine della prescrizione.
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Italia Oggi