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Mutui, dal 21/3 il pignoramento veloce dell’abitazione

Con la crescita delle sofferenze bancarie il Governo pensa ad un modo per accorciare i tempi per “pignorare” casa al debitore e, in caso di insolvenza, trasferirne la proprietà direttamente all’istituto di credito, seppur col consenso dell’interessato ma senza passare per il tribunale. Si tratta, dunque, di una sorta di pignoramento veloce, questo il rischio oggettivo a cui potrebbero andare incontro i consumatori dal 21/3 prossimo quando dovrebbe entrare in vigore il decreto legislativo, all’esame del Parlamento, con il quale il Governo intende recepire la direttiva “Mutui” 4/2014/17

Opposizione forte da parte dell’Unione nazione consumatori

Il Professor Stefano Cherti, consulente dell’Unione nazionale consumatori, punta il dito contro il terzo comma dell’articolo 120-quinquiesdecies, secondo il quale “le parti del contratto possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all’eccedenza”.

Cosa cambierebbe?

Oggi la banca può avviare l’azione esecutiva dopo che il mutuatario ha saltato sette rate: l’articolo 2744 del codice civile prevede che solo un giudice può dare esecuzione all’ipoteca iscritta sull’immobile in caso di insolvenza conclamata del debitore. Dopodiché la procedura di pignoramento e messa all’asta dell’immobile si conclude. Generalmente il tutto avviene in un lasso di tempo abbastanza lungo, ragione per cui le banche da tempo vorrebbero potersi rivalere in caso di inadempienza sull’immobile in tempi più veloci.  Cosa cambierebbe dunque col decreto?  Per il professor Cherti questo modus operandi rischia di divenire preoccupante “È grave e pericoloso sia che ci possa essere una modifica successiva alla conclusione del contratto, in barba al principio cardine pacta sunt servanda, sia che si parli di inadempimento del consumatore, senza specificarne la gravità, ad esempio se con riferimento all’articolo1455 del codice civile, ossia un inadempimento che non ha scarsa importanza per la banca o all’articolo 40 del Testo unico bancario, ossia dopo che ci sia stato un ritardato pagamento di almeno sette volte, anche non consecutive”. Tutte fattispecie che il testo governativo non chiarisce.
“Fare passi indietro – conclude l’esperto Unc – nell’unico campo nel quale, grazie alle lenzuolate Bersani, c’è stata un’effettiva liberalizzazione, sarebbe un autogol clamoroso” .

Per questo l’associazione dei consumatori richiede al più presto  di potersi confrontare dinanzi ad un tavolo di discussione con il ministero dell’Economia e l’Abi affinché si chiariscano le intenzioni del decreto e permanga la tutela del consumatore, anche se inadempiente. Il rischio è sempre quello di fare di tutta l’erba un fascio, confondendo i ‘furbetti’ da coloro che oggettivamente non possono pagare le rate del mutuo nei tempi stabiliti a causa, magari,  di cause esogene (licenziamento, morte coniuge, perdita lavoro, malattia invalidante)  sopraggiunte dopo la stipula del contratto di mutuo


Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village

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