LIva è falcidiabile anche nellambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 3/2012, nonostante larticolo 7 di tale legge disponga letteralmente il contrario, quando la proposta presentata dal debitore preveda un trattamento comunque migliore rispetto a quello consentito dallalternativa liquidazione. È linnovativo principio stabilito dal Tribunale di Pistoia (giudice Raffaele DAmora) con il provvedimento del 26 aprile, su una proposta formulata da un artigiano che prevedeva il pagamento dellIva solo nella misura del 6, 25%. Un provvedimento coevo con lanalogo del Tribunale di Milano (si veda il Sole 24 Ore di ieri) relativo però ai concordati fallimentari.
La pronuncia prende le mosse dalle sentenze delle Sezioni unite del 27 dicembre 2016 e del 13 gennaio 2017, secondo cui il concordato con transazione fiscale, nellambito del quale lIva era infalcidiabile per espressa disposizione legislativa, è una speciale figura di concordato preventivo la cui disciplina speciale rappresenta uneccezione alla regola della tangibilità di crediti privilegiati, inclusi quelli fiscali. Eccezione che, in quanto tale, non può estendersi automaticamente oltre lambito di applicazione della disciplina speciale in cui è inclusa.
La sentenza prende le mosse, ancor più, dalla modifica dellarticolo 182-ter della Legge fallimentare, che dispone, dal 1° gennaio 2017, che si può proporre pagamento parziale di qualsiasi tributo amministrato dalle agenzie fiscali e dunque anche dellIva. E cè soprattutto la sentenza del 7 aprile 2016 con cui la Corte di giustizia Ue ha statuito che larticolo 4, paragrafo 3, del Te e gli articoli 2, 250 ( paragrafo 1) e 273 della direttiva 2006/112/CE (sul sistema comune dimposta sul valore aggiunto) non ostano a una normativa nazionale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito Iva, attestando, sulla base dellaccertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento.
Alla luce di tali princìpi il Tribunale di Pistoia ha condivisibilmente ritenuto che lIva è falcidiabile anche nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, sebbene la lettera dellarticolo 7 della legge 3/2012 preveda esattamente lopposto. Ciò perché questultima, può essere salvata, e quindi applicata, solo se è interpretata conformemente al diritto dellUe. Occorre considerare che l articolo 7 si limita a replicare la regola Ue secondo cui gli Stati membri dellUnione europea hanno lobbligo di garantire il prelievo integrale dellIva sul territorio, ma non esplicita come tali Stati, ove non sia possibile il prelievo integrale del tributo, debbano garantire il miglior prelievo possibile. Posto che detta regola impone agli Stati di massimizzare il recupero dei tributi, linterpretazione di tale disposizione è conforme al diritto comunitario solo se si ritiene che il divieto di falcidia dellIva previsto dalla norma sulla crisi da sovraindebitamento venga meno nellipotesi in cui la proposta, pur prevedendo un pagamento parziale dellIva, assicuri un trattamento dellerario migliore rispetto a quello consentito da soluzioni alternative.
In sintesi, il citato articolo 7, è conforme al diritto comunitario e dunque applicabile, in quanto con esso non contrastante, solo ove sia interpretato in conformità a tale diritto, il che si verifica soltanto se, ricorrendo il presupposto testé richiamato, è permesso il taglio anche dellIva.
Autore: Giulio Andreani
Fonte:
Il Sole 24 Ore
iva – sovraindebitamento
LIva è falcidiabile anche nellambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 3/2012, nonostante larticolo 7 di tale legge disponga letteralmente il contrario, quando la proposta presentata dal debitore preveda un trattamento comunque migliore rispetto a quello consentito dallalternativa liquidazione. È linnovativo principio stabilito dal Tribunale di Pistoia (giudice Raffaele DAmora) con il provvedimento del 26 aprile, su una proposta formulata da un artigiano che prevedeva il pagamento dellIva solo nella misura del 6, 25%. Un provvedimento coevo con lanalogo del Tribunale di Milano (si veda il Sole 24 Ore di ieri) relativo però ai concordati fallimentari.
La pronuncia prende le mosse dalle sentenze delle Sezioni unite del 27 dicembre 2016 e del 13 gennaio 2017, secondo cui il concordato con transazione fiscale, nellambito del quale lIva era infalcidiabile per espressa disposizione legislativa, è una speciale figura di concordato preventivo la cui disciplina speciale rappresenta uneccezione alla regola della tangibilità di crediti privilegiati, inclusi quelli fiscali. Eccezione che, in quanto tale, non può estendersi automaticamente oltre lambito di applicazione della disciplina speciale in cui è inclusa.
La sentenza prende le mosse, ancor più, dalla modifica dellarticolo 182-ter della Legge fallimentare, che dispone, dal 1° gennaio 2017, che si può proporre pagamento parziale di qualsiasi tributo amministrato dalle agenzie fiscali e dunque anche dellIva. E cè soprattutto la sentenza del 7 aprile 2016 con cui la Corte di giustizia Ue ha statuito che larticolo 4, paragrafo 3, del Te e gli articoli 2, 250 ( paragrafo 1) e 273 della direttiva 2006/112/CE (sul sistema comune dimposta sul valore aggiunto) non ostano a una normativa nazionale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito Iva, attestando, sulla base dellaccertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento.
Alla luce di tali princìpi il Tribunale di Pistoia ha condivisibilmente ritenuto che lIva è falcidiabile anche nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, sebbene la lettera dellarticolo 7 della legge 3/2012 preveda esattamente lopposto. Ciò perché questultima, può essere salvata, e quindi applicata, solo se è interpretata conformemente al diritto dellUe. Occorre considerare che l articolo 7 si limita a replicare la regola Ue secondo cui gli Stati membri dellUnione europea hanno lobbligo di garantire il prelievo integrale dellIva sul territorio, ma non esplicita come tali Stati, ove non sia possibile il prelievo integrale del tributo, debbano garantire il miglior prelievo possibile. Posto che detta regola impone agli Stati di massimizzare il recupero dei tributi, linterpretazione di tale disposizione è conforme al diritto comunitario solo se si ritiene che il divieto di falcidia dellIva previsto dalla norma sulla crisi da sovraindebitamento venga meno nellipotesi in cui la proposta, pur prevedendo un pagamento parziale dellIva, assicuri un trattamento dellerario migliore rispetto a quello consentito da soluzioni alternative.
In sintesi, il citato articolo 7, è conforme al diritto comunitario e dunque applicabile, in quanto con esso non contrastante, solo ove sia interpretato in conformità a tale diritto, il che si verifica soltanto se, ricorrendo il presupposto testé richiamato, è permesso il taglio anche dellIva.
Autore: Giulio Andreani
Fonte:
Il Sole 24 Ore
iva – sovraindebitamento