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Anatocismo, segnalati gli interessi debitori esigibili e non pagati

Entrano in vigore, con la segnalazione alla Centrale dei rischi dei dati di gennaio che banche e finanziarie trasmettono entro il 25 febbraio, i nuovi criteri di comunicazione degli interessi esigibili ma non pagati dai clienti sulle aperture di credito e sugli sconfinamenti in conto corrente e in conto di pagamento.
È scaduto infatti a dicembre 2017 il periodo di grazia concesso da Banca d’Italia, con comunicazione del 14 febbraio 2017, per non far emergere dalla Centrale dei rischi a carico dei debitori informazioni negative derivanti unicamente dalla mancata autorizzazione all’addebito degli interessi nella prima fase di applicazione delle nuove regole introdotte, per gli interessi maturati dal 1° ottobre 2016, dalle disposizioni attuative dell’articolo 120 Tub (decreto Mef n. 343 del 3 agosto 2016). In concreto, l’Autorità di vigilanza ha imposto agli intermediari di segnalare alla Centrale dei rischi (a cui vanno comunicate le posizioni con crediti pari o superiori a 30mila euro) l’esposizione degli interessi, esigibili ma insoluti, unitamente a quella del conto corrente. Anziché separatamente quale utilizzo senza affidamento, come avverrà invece d’ora in avanti.
Per i primi due mesi dell’anno 2018 la segnalazione riguarderà, di fatto e se ancora insoluti, i residui interessi debitori maturati nel quarto trimestre del 2016 divenuti esigibili il 1° marzo 2017. Ma il prossimo 1° marzo a diventare esigibili saranno gli interessi debitori maturati per tutto l’anno 2017 su aperture di credito e sconfinamenti in conto. Interessi fino ad ora non ricompresi nell’utilizzato del fido, né nel computo degli scaduti, e il cui ammontare è stato, comunque, conteggiato al 31 dicembre scorso, contabilizzato separatamente rispetto alla sorte capitale e comunicato ai clienti con gli estratti conto di fine anno.
Due le situazioni possibili per i correntisti. Se il cliente ha autorizzato, preventivamente, l’addebito degli interessi esigibili sul conto, il 1° marzo il relativo importo andrà direttamente a modificare l’importo del rapporto originario. In questo caso i clienti, abituati in passato a gestire trimestralmente nell’anno gli addebiti degli interessi, dovranno ora considerare con attenzione il prossimo addebito automatico per l’inusuale importo complessivo annuale degli interessi. Provvedere per tempo alla provvista consentirà loro di evitare sconfinamenti e di avere fondi capienti per disporre pagamenti senza contare sulla disponibilità dell’intermediario a concedere loro utilizzi in sconfinamento, peraltro onerosi.
Se il cliente, invece, ha legittimamente ritenuto di non autorizzare preventivamente l’addebito degli interessi esigibili, potrà comunque disporne l’addebito singolo sul conto o provvedere al loro pagamento in altro modo. Se non lo farà entro la fine di marzo, il debito per gli interessi maturati per l’anno 2017 sarà separatamente segnalato da banche e finanziarie alla Centrale dei rischi, nella categoria di censimento “rischi a revoca”, valorizzando solo l’utilizzato senza affidamento. Un’informazione che, letta negativamente dagli operatori e dai sistemi di scoring o rating, rischia di incidere sulla valutazione del merito creditizio dei clienti interessati.


Autore: Adriano Melchiori
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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