Entra nel vivo la fase 2 della rottamazione delle cartelle esattoriali. L’Agenzia delle entrate Riscossione (AdeR) sta inviando in queste ore ai contribuenti le prime comunicazioni con le risposte alle richieste. Si va dall’accoglimento totale, con annessa indicazione delle somme da pagare, al rigetto della domanda, passando per l’accoglimento parziale. Le risposte dell’AdeR ai contribuenti che entro il 30 aprile hanno aderito al terzo atto della definizione agevolata delle cartelle esattoriali potranno essere di cinque tipologie differenti:
– AT – accoglimento totale: con indicazione della totalità dei debiti rottamati e importo da pagare;
– AP – accoglimento parziale: con indicazione sia dei debiti rottamabili sia di quelli non definibili e per entrambe le tipologie evidenza dell’importo richiesto;
– AD – quando l’istanza presenta debiti interamente rottamabili per cui nessun importo risulta dovuto;
– AX – con debiti interamente rottamabili (come AD) e altri invece definibili solo in parte con il relativo importo indicato da versare;
– RI – Rigetto: quando nessun debito risulta rientrante nel perimetro della rottamazione
Oltre la comunicazione delle somme dovute l’Agenzia delle entrate Riscossione ha predisposto e sta inviando anche la nuova Lettera 23, indirizzata ai rottamati bis in regola con i versamenti delle rate in scadenza nel mese di luglio/settembre/ottobre 2018 e ai residenti dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 che avevano aderito alle precedenti rottamazioni che, come disposto dall’articolo 3 comma 21 del decreto legge 119/2018, sono rientrati nel perimetro dei pagamenti previsto per la rottamazione ter con conseguente allungamento del piano rate in 18 scadenze nell’arco di un quinquennio.
Sempre in queste ore, contestualmente all’invio delle comunicazione delle somme dovute, l’AdeR sta recependo le novità introdotte dal decreto crescita (34/2019, all’esame della Camera) che ha riaperto i termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, esteso la rottamazione ter anche ad enti locali e consentito l’accesso al saldo e stralcio anche per carichi contributivi di casse e gestioni previdenziali.
In relazione alla riapertura dei termini della rottamazione ter è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione delle istanze dal 30 aprile al 31 luglio 2019 (stesso discorso è valido per il saldo e stralcio) con conseguente rimodulazione del piano di rateizzazione per i nuovi aderenti con 17 rate (invece delle precedenti 18) e con prima scadenza fissata entro il 30 novembre 2019.
Grazie alle novazioni del decreto crescita è inoltre stata ampliata la possibilità di accesso all’istituto della definizione agevolata alle regioni ed enti locali in relazione alle proprie entrate (anche tributarie) non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017 mentre alle casse e gestioni previdenziali per i carichi fiscali e contributivi degli iscritti in difficoltà economica è stato invece riservato l’istituto del saldo e stralcio.
Come specificato nell’articolo 16-quinquies del decreto, l’applicazione del saldo e stralcio anche ai carichi previdenziali omessi dagli iscritti alle casse professionali è però subordinato dalla delibera delle casse stesse soggetta poi ad approvazione ministeriale e con obbligo di pubblicazione sui siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e da comunicare, entro la stessa data, all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
La «grave situazione di difficoltà economica» degli iscritti alle casse professionali dovrà esse comprovata e, come previsto per il saldo e stralcio del dl 119/2018, sarà concessa solo ai nuclei familiari con Isee inferiore ai 20 mila euro.
Autore: Giuliano Mandolesi
Fonte: Italia Oggi
Entra nel vivo la fase 2 della rottamazione delle cartelle esattoriali. L’Agenzia delle entrate Riscossione (AdeR) sta inviando in queste ore ai contribuenti le prime comunicazioni con le risposte alle richieste. Si va dall’accoglimento totale, con annessa indicazione delle somme da pagare, al rigetto della domanda, passando per l’accoglimento parziale. Le risposte dell’AdeR ai contribuenti che entro il 30 aprile hanno aderito al terzo atto della definizione agevolata delle cartelle esattoriali potranno essere di cinque tipologie differenti:
– AT – accoglimento totale: con indicazione della totalità dei debiti rottamati e importo da pagare;
– AP – accoglimento parziale: con indicazione sia dei debiti rottamabili sia di quelli non definibili e per entrambe le tipologie evidenza dell’importo richiesto;
– AD – quando l’istanza presenta debiti interamente rottamabili per cui nessun importo risulta dovuto;
– AX – con debiti interamente rottamabili (come AD) e altri invece definibili solo in parte con il relativo importo indicato da versare;
– RI – Rigetto: quando nessun debito risulta rientrante nel perimetro della rottamazione
Oltre la comunicazione delle somme dovute l’Agenzia delle entrate Riscossione ha predisposto e sta inviando anche la nuova Lettera 23, indirizzata ai rottamati bis in regola con i versamenti delle rate in scadenza nel mese di luglio/settembre/ottobre 2018 e ai residenti dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 che avevano aderito alle precedenti rottamazioni che, come disposto dall’articolo 3 comma 21 del decreto legge 119/2018, sono rientrati nel perimetro dei pagamenti previsto per la rottamazione ter con conseguente allungamento del piano rate in 18 scadenze nell’arco di un quinquennio.
Sempre in queste ore, contestualmente all’invio delle comunicazione delle somme dovute, l’AdeR sta recependo le novità introdotte dal decreto crescita (34/2019, all’esame della Camera) che ha riaperto i termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, esteso la rottamazione ter anche ad enti locali e consentito l’accesso al saldo e stralcio anche per carichi contributivi di casse e gestioni previdenziali.
In relazione alla riapertura dei termini della rottamazione ter è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione delle istanze dal 30 aprile al 31 luglio 2019 (stesso discorso è valido per il saldo e stralcio) con conseguente rimodulazione del piano di rateizzazione per i nuovi aderenti con 17 rate (invece delle precedenti 18) e con prima scadenza fissata entro il 30 novembre 2019.
Grazie alle novazioni del decreto crescita è inoltre stata ampliata la possibilità di accesso all’istituto della definizione agevolata alle regioni ed enti locali in relazione alle proprie entrate (anche tributarie) non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017 mentre alle casse e gestioni previdenziali per i carichi fiscali e contributivi degli iscritti in difficoltà economica è stato invece riservato l’istituto del saldo e stralcio.
Come specificato nell’articolo 16-quinquies del decreto, l’applicazione del saldo e stralcio anche ai carichi previdenziali omessi dagli iscritti alle casse professionali è però subordinato dalla delibera delle casse stesse soggetta poi ad approvazione ministeriale e con obbligo di pubblicazione sui siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e da comunicare, entro la stessa data, all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
La «grave situazione di difficoltà economica» degli iscritti alle casse professionali dovrà esse comprovata e, come previsto per il saldo e stralcio del dl 119/2018, sarà concessa solo ai nuclei familiari con Isee inferiore ai 20 mila euro.
Autore: Giuliano Mandolesi
Fonte: Italia Oggi