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Nelle banche una task force antiriciclaggio

Una vera task force aziendale contro il riciclaggio. È stata prevista dal provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo. Non più solo un delegato alle segnalazioni di operazioni sospette, ma vere e proprie “funzioni” dotate di personale adeguato, autonome risorse, per far fronte al rischio che gli intermediari finanziari vengano utilizzati come canali per riciclare denaro sporco o per finanziare il terrorismo.

Nuovi poteri e incombenze per gli amministratori, i sindaci, gli organismi di vigilanza delle imprese bancarie e finanziarie, Poste Italiane, istituti di pagamento, sim, sgr e sicav, fiduciarie, sino ad arrivare ai soggetti che eserciteranno, in forma di impresa, le attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria (secondo quanto disposto dalla recente legge sul credito al consumo).

Le nuove regole entreranno in vigore dal primo settembre. La funzione antiriciclaggio è deputata ai controlli in materia, a fini di prevenzione. È organo di staff al management aziendale, al quale riferisce, seppure sia indipendente e dotato di risorse adeguate dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Vi andrà distaccato o dedicato personale esperto di controlli, che potrà rimanere anche nelle rispettive aree di competenza, rispondendo, per questi aspetti, al responsabile della funzione. Sia la funzione di compliance sia quella di risk management, tranne la revisione interna, potranno assumere anche le competenze antiriciclaggio.

Il responsabile della funzione dovrà essere un dirigente o funzionario dotato di indipendenza, autorevolezza e professionalità. Verrà nominato dal cda, sentito il collegio sindacale. Non dovrà avere responsabilità diretta di altre aree operative né dipendere gerarchicamente da soggetti che a loro volta sovrintendano a queste aree.

Non potrà quindi essere responsabile antiriciclaggio, ad esempio, il capo dell’ufficio legale, a meno che non abbandoni questa funzione. Se l’impresa è di ridotte dimensioni, e non può “permettersi” un responsabile interno da distaccarvi, potrà affidare la funzione a un amministratore privo di deleghe gestionali. E ciò apre nuovi scenari nell’organizzazione aziendale delle banche.

La funzione (o fasi specifiche della procedura) potrà anche essere esternalizzata, senza che ciò esoneri da responsabilità il soggetto che esternalizza. In ogni caso, un responsabile interno alla funzione antiriciclaggio avrà il compito del raccordo con il soggetto esterno. Nel documento la Banca d’Italia non consente la esternalizzazione da parte di soggetti con rilevanti dimensioni e ai gruppi. La funzione effettuerà un lavoro di monitoraggio e controllo degli adempimenti legislativi e regolamentari.

Ad esempio, collaborerà alla stesura di progetti di controlli interni, ne verificherà l’idoneità dei sistemi prescelti, presterà consulenza agli organi aziendali che ne hanno necessità, verificherà l’attendibilità dell’alimentazione degli archivi unici informatici, curerà l’adozione di precisi piani di formazione delle risorse.

Si prevedono anche controlli campionari in loco, cioè presso le strutture territoriali degli intermediari (filiali e sportelli bancari). Alla funzione viene assegnata anche la collaborazione con le autorità di settore. Per gli organi aziendali, la funzione diventa l’interlocutore privilegiato per le questioni di antiriciclaggio. Cda, collegio sindacale e l’organismo di vigilanza previsto dalla legge 231/01 a cui la normativa antiriciclaggio attribuisce già il compito di informare le autorità sulle disfunzioni nell’apparato antiriciclaggio dell’azienda nella quale sono incardinati – dovranno effettuare ulteriori e periodiche verifiche sull’andamento dei controlli. Gli inadempimenti ai compiti sono sanzionati anche penalmente (legge 231/07).


Fonte: Il Sole-24 Ore edizione

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