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Credito al consumo con offerte a confronto

Pubblicità chiare e leggibili, informazioni dettagliate prima della firma, costi trasparenti e all inclusive: si presenta uno scenario sgombro da trappole e rebus per chi si accinge a chiedere un finanziamento.

Con il provvedimento emanato lo scorso 9 febbraio dalla Banca d’Italia, si aggiunge l’ultimo tassello alla riforma del credito al consumo (avviata dalla direttiva europea 2008/48/Ce e recepita dal decreto legislativo 141/2010, la cui applicazione è gradualmente iniziata lo scorso settembre).

Le nuove disposizioni in materia di finanziamenti (pubblicate sul supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale» del 16 febbraio) rispondono al decreto del ministero dell’Economia del 3 febbraio scorso con il quale il governo aveva delegato Bankitalia a fissare i dettagli operativi per il via definitivo alla riforma del settore.

Dettagli che riguardano soprattutto gli obblighi di trasparenza nei confronti del cliente. Del resto, che il rapporto intermediari-clienti sia ora diventato cruciale lo indica anche il fatto che non si parla più di «credito al consumo» (dove l’accento era sul bene) bensì di «credito ai consumatori». Confronti più facili Obiettivo delle nuove regole è consentire a chi vuole ottenere un prestito o un’apertura di credito di confrontare le offerte in mondo più agevole e consapevole. Ecco allora che, già in fase pre-contrattuale, entra in scena un modello standard denominato «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori»: si tratta di un documento che il “finanziatore” dovrà compilare per fornire al potenziale cliente tutte le informazioni previste dalla legge prima che sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile.

Altra importante tutela, il diritto a ottenere su richiesta e gratuitamente «una copia del testo contrattuale idonea per la stipula». Tra le informazioni pre-firma utili per il confronto tra le proposte sul mercato, particolare rilevanza spetta al Taeg (il provvedimento di Banca d’Italia gli dedica infatti ampio spazio nonché un allegato con la formula matematica da utilizzare per il calcolo). Il Taeg in effetti è il tasso che comprendendo gli interessi, tutti i costi, gli eventuali compensi agli intermediari, le commissioni, le imposte e tutte le altre voci addebitate al consumatore meglio esprime il costo totale del prodotto in questione.

Nel foglio informativo il Taeg deve essere accompagnato dall’indicazione dell’importo totale dovuto dal consumatore, con un esempio illustrativo e rappresentativo delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo. Anche nelle pubblicità il Taeg non potrà più essere indicato in caratteri minuscoli in fondo pagina: dovrà apparire in forma chiara e ben evidenziata insieme con la durata, l’importo del creditola rata e il debito totale del consumatore.

Recesso e rimborso Altri capitoli importanti da menzionare espressamente nell’informativa il diritto al recesso e all’estinzione anticipata, due punti di svolta rispetto alle norme ante 141/2010: ora chi accende un prestito può fare marcia indietro (senza spese né commissioni) entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (prima questa facoltà era esercitabile entro 10 giorni solo per i contratti a distanza o fuori dai locali commerciali). In caso di ripensamento, inoltre, si recede anche dall’eventuale polizza a copertura del credito (l’esistenza della quale e l’eventuale obbligatorietà va ben esplicitata al consumatore prima della stipula del contratto, in quanto “servizio accessorio connesso con il contratto di credito”).

Innovativa anche la facoltà di rimborsare anticipatamente il debito residuo, “scalando” interessi e costi relativi alla vita restante del contratto: ora non è più dovuto un indennizzo al finanziatore se l’importo “reso prima” corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10mila euro. In ogni caso la penale non potrà superare l’1% dell’importo rimborsato se al termine del contratto manca più di un anno e lo 0,5% se manca meno. Da non dimenticare infine che ora nel caso di un acquisto a rate difettoso o non consegnato il consumatore potrà risolvere il contratto dopo la costituzione in mora del negoziante e non pagare più le rate alla finanziaria, ma ottenere la restituzione di quelle già versate.


Autore: Rossella Cadeo
Fonte: Milano Finanza

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