In una sentenza recente, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad una opposizione sollevata da un debitore che contestava la legittimità dell’attività di uno special servicer non iscritto all’albo 106 di Bankit. Le conclusioni della corte rigettano l’ipotesi che sia necessario disporre di questo requisito per svolgere l’attività di recupero crediti.
I termini della controversia
Elrond NPL 2017, rappresentata da Cerved Credit Management, aveva emesso un precetto per un debito di oltre 119.000 euro derivante da un mutuo ipotecario originariamente concesso dal Credito Valtellinese. Dal momento che la società veicolo aveva acquisito i diritti relativi al mutuo tramite cessione del credito, il debitore aveva contestato il precetto opponendosi all’esecuzione, ma sia il Tribunale di Busto Arsizio che la Corte d’Appello di Milano avevano respinto l’opposizione, dando ragione al creditore.
Il ricorso verteva su tre elementi:
- Legittimità della titolarità del credito: il debitore aveva contestato la validità della cessione del credito da Credito Valtellinese a Elrond NPL 2017 sostenendo che la semplice pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale non fosse sufficiente a provare la legittimazione attiva del nuovo creditore;
- Validità del titolo esecutivo: il debitore sosteneva che il contratto di mutuo era condizionato e, in quanto tale, non poteva essere considerato un titolo esecutivo valido. Nello specifico, la somma mutuata era stata depositata in un conto infruttifero presso la banca mutuante, condizionando la disponibilità effettiva dei fondi.
- Legittimazione dell’esecuzione da parte del gestore del credito: La difesa del debitore aveva sollevato dubbi sulla legittimità di Cerved Credit Management a rappresentare Elrond NPL 2017, contestando la mancanza di iscrizione della società nell’albo specifico tenuto dalla Banca d’Italia.
Le decisioni della corte.
Con rifermento al primo motivo del ricorso, la corte ha respinto l’argomentazione del ricorrente, affermando che l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale era sufficiente per dimostrare la legittimità della cessione del credito in favore di Elrond NPL 2017. In assenza di prove specifiche contro la legittimità della cessione, l’avviso è stato ritenuto sufficiente.
Con rifermento al secondo motivo, sebbene il contratto di mutuo fosse valido, la Corte ha osservato che il rapporto negoziale era più complesso del semplice contratto. Dal momento che la somma mutuata era stata depositata in un conto infruttifero presso la banca mutuante, la disponibilità della stessa era condizionata a eventi futuri. Pertanto, il contratto di mutuo non costituiva un titolo esecutivo immediatamente valido.
Con riferimento al terzo motivo del ricorso, la Corte ha ritenuto tardive le obiezioni del debitore sulla legittimità di Cerved Credit Management, sottolineando che tali argomentazioni non erano state sollevate nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre la sentenza ha evidenziato che il rilievo di ufficio richiesto comporta una serie di adempimenti non ammissibili in questo grado di giudizio.
Al fine di fornire comunque una pronuncia sulla tesi della ricorrente, la corte si è espressa in modo negativo rappresentando che “il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da inva-lidità, in quanto l’art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024, Rv. 670579 – 01)”
In una sentenza recente, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad una opposizione sollevata da un debitore che contestava la legittimità dell’attività di uno special servicer non iscritto all’albo 106 di Bankit. Le conclusioni della corte rigettano l’ipotesi che sia necessario disporre di questo requisito per svolgere l’attività di recupero crediti.
I termini della controversia
Elrond NPL 2017, rappresentata da Cerved Credit Management, aveva emesso un precetto per un debito di oltre 119.000 euro derivante da un mutuo ipotecario originariamente concesso dal Credito Valtellinese. Dal momento che la società veicolo aveva acquisito i diritti relativi al mutuo tramite cessione del credito, il debitore aveva contestato il precetto opponendosi all’esecuzione, ma sia il Tribunale di Busto Arsizio che la Corte d’Appello di Milano avevano respinto l’opposizione, dando ragione al creditore.
Il ricorso verteva su tre elementi:
Le decisioni della corte.
Con rifermento al primo motivo del ricorso, la corte ha respinto l’argomentazione del ricorrente, affermando che l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale era sufficiente per dimostrare la legittimità della cessione del credito in favore di Elrond NPL 2017. In assenza di prove specifiche contro la legittimità della cessione, l’avviso è stato ritenuto sufficiente.
Con rifermento al secondo motivo, sebbene il contratto di mutuo fosse valido, la Corte ha osservato che il rapporto negoziale era più complesso del semplice contratto. Dal momento che la somma mutuata era stata depositata in un conto infruttifero presso la banca mutuante, la disponibilità della stessa era condizionata a eventi futuri. Pertanto, il contratto di mutuo non costituiva un titolo esecutivo immediatamente valido.
Con riferimento al terzo motivo del ricorso, la Corte ha ritenuto tardive le obiezioni del debitore sulla legittimità di Cerved Credit Management, sottolineando che tali argomentazioni non erano state sollevate nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre la sentenza ha evidenziato che il rilievo di ufficio richiesto comporta una serie di adempimenti non ammissibili in questo grado di giudizio.
Al fine di fornire comunque una pronuncia sulla tesi della ricorrente, la corte si è espressa in modo negativo rappresentando che “il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da inva-lidità, in quanto l’art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024, Rv. 670579 – 01)”