Lo stop alla riscossione è esteso al 30 giugno prossimo. Alla stessa data è prolungata anche l’inibitoria alle verifiche effettuate dalle Pubbliche amministrazioni, in base all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973, per pagamenti superiori a 5mila euro. La bozza del decreto Sostegni bis si limita a un intervento minimale in materia di riscossione coattiva, senza occuparsi delle modalità di ripresa delle operazioni di recupero e dei pagamenti all’agente della riscossione.
La bozza, dunque, prevede che il termine della sospensione dei versamenti, fissato allo scorso 30 aprile dal Sostegni 1, sia prolungato di due mesi, sino alla fine di giugno.
Il nuovo termine
Questo significa che, fino a uella data data, potranno continuare a non essere pagate le rate delle dilazioni con agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), in scadenza a partire dall’8 marzo 2020 (data di entrata in vigore dell’articolo 68 del Dl 18/2020). In linea teorica, gli importi sospesi dovranno essere versati entro la fine di luglio. In difetto, il piano di rientro decade, poiché il totale delle rate non pagate durante il periodo 8 marzo 2020-30 giugno 2021 supera di molto le dieci quote tollerate per conservare il beneficio del termine.
È evidente quindi che si imporrà l’introduzione di una norma ad hoc per consentire un rientro graduale del debito, in considerazione del fatto che la moratoria abbraccia un arco temporale di gran lunga superiore all’anno. Una soluzione sensata potrebbe essere quella di stabilire un allungamento ope legis del piano di rateazione originario per un periodo pari a quello di sospensione. In questo modo, il debitore, a luglio, potrà limitarsi a proseguire nei pagamenti mensili delle quote dovute.
Stop azioni esecutive
Ulteriore effetto dell’estensione della moratoria è il divieto di notificare cartelle di pagamento nonché di avviare nuove azioni esecutive o di adottare nuove misure cautelari. Ne consegue che l’agente della riscossione non potrà iniziare operazioni di pignoramento né iscrivere fermi amministrativi di veicoli o ipoteche.
Sempre con riferimento alle operazioni di riscossione, la bozza di decreto prevede che prosegua fino a fine giugno anche il blocco delle trattenute derivanti dai pignoramenti degli stipendi.
Al termine della moratoria, peraltro, i soggetti con debiti già scaduti all’8 marzo 2020 potranno avere accesso ad una nuova dilazione, anche qualora si tratti di somme per le quali in passato fosse decaduto un precedente piano di rateazione. Si ricorda che, per istanze trasmesse entro fine anno, la soglia di debito al di sotto della quale non occorre documentare lo stato di difficoltà del debitore è stata elevata da 60.000 a 100.000 euro.
Le verifiche della Pa
Il prolungamento della sospensione determina altresì l’inoperatività del meccanismo di verifica che gli enti pubblici devono attivare, in presenza di pagamenti maggiori di 5.000 euro, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Ne consegue che tali pagamenti dovranno sempre essere effettuati per intero, anche se il beneficiario ha pendenze con Ader.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Lo stop alla riscossione è esteso al 30 giugno prossimo. Alla stessa data è prolungata anche l’inibitoria alle verifiche effettuate dalle Pubbliche amministrazioni, in base all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973, per pagamenti superiori a 5mila euro. La bozza del decreto Sostegni bis si limita a un intervento minimale in materia di riscossione coattiva, senza occuparsi delle modalità di ripresa delle operazioni di recupero e dei pagamenti all’agente della riscossione.
La bozza, dunque, prevede che il termine della sospensione dei versamenti, fissato allo scorso 30 aprile dal Sostegni 1, sia prolungato di due mesi, sino alla fine di giugno.
Il nuovo termine
Questo significa che, fino a uella data data, potranno continuare a non essere pagate le rate delle dilazioni con agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), in scadenza a partire dall’8 marzo 2020 (data di entrata in vigore dell’articolo 68 del Dl 18/2020). In linea teorica, gli importi sospesi dovranno essere versati entro la fine di luglio. In difetto, il piano di rientro decade, poiché il totale delle rate non pagate durante il periodo 8 marzo 2020-30 giugno 2021 supera di molto le dieci quote tollerate per conservare il beneficio del termine.
È evidente quindi che si imporrà l’introduzione di una norma ad hoc per consentire un rientro graduale del debito, in considerazione del fatto che la moratoria abbraccia un arco temporale di gran lunga superiore all’anno. Una soluzione sensata potrebbe essere quella di stabilire un allungamento ope legis del piano di rateazione originario per un periodo pari a quello di sospensione. In questo modo, il debitore, a luglio, potrà limitarsi a proseguire nei pagamenti mensili delle quote dovute.
Stop azioni esecutive
Ulteriore effetto dell’estensione della moratoria è il divieto di notificare cartelle di pagamento nonché di avviare nuove azioni esecutive o di adottare nuove misure cautelari. Ne consegue che l’agente della riscossione non potrà iniziare operazioni di pignoramento né iscrivere fermi amministrativi di veicoli o ipoteche.
Sempre con riferimento alle operazioni di riscossione, la bozza di decreto prevede che prosegua fino a fine giugno anche il blocco delle trattenute derivanti dai pignoramenti degli stipendi.
Al termine della moratoria, peraltro, i soggetti con debiti già scaduti all’8 marzo 2020 potranno avere accesso ad una nuova dilazione, anche qualora si tratti di somme per le quali in passato fosse decaduto un precedente piano di rateazione. Si ricorda che, per istanze trasmesse entro fine anno, la soglia di debito al di sotto della quale non occorre documentare lo stato di difficoltà del debitore è stata elevata da 60.000 a 100.000 euro.
Le verifiche della Pa
Il prolungamento della sospensione determina altresì l’inoperatività del meccanismo di verifica che gli enti pubblici devono attivare, in presenza di pagamenti maggiori di 5.000 euro, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Ne consegue che tali pagamenti dovranno sempre essere effettuati per intero, anche se il beneficiario ha pendenze con Ader.
Fonte: Il Sole 24 Ore