Il Governo ha esteso la garanzia di Sace anche al private debt e alla cessione di crediti in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, meglio noto come Decreto Liquidità.
Grazie alle modifiche al decreto, sono stati ammessi alla concessione alla garanzia di Sace anche i soggetti che sottoscrivono prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, emessi da pmi a cui sia attribuito un rating almeno pari a BB- o equivalente. Qualora il rating attribuito sia inferiore a BBB- i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari ad almeno il 30% del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa. Nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, l’impresa emittente deve fornire a Sace una certificazione che attesta che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario. E’ prevista inoltre l’estensione della garanzia di Sace anche a fronte della cessione di crediti, con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, a banche e a intermediari finanziari.
Inoltre, l’ambito di intervento della garanzia è stato esteso alle associazioni professionali, alle società tra professionisti e alle imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del fondo costituto presso l’ISMEA. Sono invece escluse le società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
E’ stato anche aumentato il periodo di preammortamento, che può essere richiesto fino a 36 mesi. Sono stati introdotti, inoltre, ulteriori impegni a carico delle imprese beneficiarie. In particolare, l’intero gruppo a cui appartiene l’impresa si deve impegnare a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni per il tutto il 2020. Nel caso in cui l’impresa abbia già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di garanzia, l’impegno deve essere assunto per i successivi 12 mesi. L’impresa beneficiaria deve, altresì, impegnarsi a non delocalizzare la produzione.
Per quanto riguarda il Fondo centrale di garanzia pmi, l’ambito di intervento delle garanzia è stato esteso anche alle imprese con un numero di dipendenti inferiori a 499 che abbiano il 25% o più del capitale o dei diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici, nonché alle associazioni professionali e alle società tra professionisti. E’ stata altresì introdotta la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.
La circolare ABI ricorda anche che, per quanto riguarda concordati preventivi e accordi di ristrutturazione con scadenza successiva al 20 febbraio 2020, i termini di adempimento sono stati prorogati di 6 mesi, così come gli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati. Ai ricorsi per concordato preventivo in bianco depositati entro fine 2020 non si applica l’art. 161, comma 10 della Legge fallimentare, secondo il quale se è pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine per la presentazione della proposta e del piano è di 60 giorni (più breve quindi di quello ordinario compreso tra 60 e 120 giorni) prorogabili di non oltre 60 giorni. Inoltre il debitore che entro fine 2021 in un procedimento per concordato preventivo in bianco/proposta di accordo di ristrutturazione abbia ottenuto la concessione del termine per presentare la proposta e il piano o l’accordo di ristrutturazione, può entro tale termine depositare rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d) della Legge fallimentare. E’ stata inoltre stabilito che l’improcedibilità dei ricorsi per fallimento depositati fra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non si applica se l’insolvenza non è conseguenza del coronavirus e se il pubblico ministero chiede provvedimenti cautelari o conservativi.
Autore: Valentina Magri
Fonte: BeBeez
Il Governo ha esteso la garanzia di Sace anche al private debt e alla cessione di crediti in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, meglio noto come Decreto Liquidità.
Grazie alle modifiche al decreto, sono stati ammessi alla concessione alla garanzia di Sace anche i soggetti che sottoscrivono prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, emessi da pmi a cui sia attribuito un rating almeno pari a BB- o equivalente. Qualora il rating attribuito sia inferiore a BBB- i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari ad almeno il 30% del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa. Nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, l’impresa emittente deve fornire a Sace una certificazione che attesta che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario. E’ prevista inoltre l’estensione della garanzia di Sace anche a fronte della cessione di crediti, con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, a banche e a intermediari finanziari.
Inoltre, l’ambito di intervento della garanzia è stato esteso alle associazioni professionali, alle società tra professionisti e alle imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del fondo costituto presso l’ISMEA. Sono invece escluse le società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
E’ stato anche aumentato il periodo di preammortamento, che può essere richiesto fino a 36 mesi. Sono stati introdotti, inoltre, ulteriori impegni a carico delle imprese beneficiarie. In particolare, l’intero gruppo a cui appartiene l’impresa si deve impegnare a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni per il tutto il 2020. Nel caso in cui l’impresa abbia già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di garanzia, l’impegno deve essere assunto per i successivi 12 mesi. L’impresa beneficiaria deve, altresì, impegnarsi a non delocalizzare la produzione.
Per quanto riguarda il Fondo centrale di garanzia pmi, l’ambito di intervento delle garanzia è stato esteso anche alle imprese con un numero di dipendenti inferiori a 499 che abbiano il 25% o più del capitale o dei diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici, nonché alle associazioni professionali e alle società tra professionisti. E’ stata altresì introdotta la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.
La circolare ABI ricorda anche che, per quanto riguarda concordati preventivi e accordi di ristrutturazione con scadenza successiva al 20 febbraio 2020, i termini di adempimento sono stati prorogati di 6 mesi, così come gli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati. Ai ricorsi per concordato preventivo in bianco depositati entro fine 2020 non si applica l’art. 161, comma 10 della Legge fallimentare, secondo il quale se è pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine per la presentazione della proposta e del piano è di 60 giorni (più breve quindi di quello ordinario compreso tra 60 e 120 giorni) prorogabili di non oltre 60 giorni. Inoltre il debitore che entro fine 2021 in un procedimento per concordato preventivo in bianco/proposta di accordo di ristrutturazione abbia ottenuto la concessione del termine per presentare la proposta e il piano o l’accordo di ristrutturazione, può entro tale termine depositare rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d) della Legge fallimentare. E’ stata inoltre stabilito che l’improcedibilità dei ricorsi per fallimento depositati fra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non si applica se l’insolvenza non è conseguenza del coronavirus e se il pubblico ministero chiede provvedimenti cautelari o conservativi.
Autore: Valentina Magri
Fonte: BeBeez