Dalla Redazione In Evidenza Normativa e regolamentazione NPL e crediti deteriorati

Direttiva NPL, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 luglio approva il decreto attuativo

Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 89 del 22 luglio scorso, ha approvato in via definitiva un Decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021. Questa direttiva riguarda i gestori di crediti e gli acquirenti di crediti e apporta modifiche alle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.

Le disposizioni normative del decreto toccano vari ambiti, tra cui la disciplina bancaria (Testo Unico Bancario – TUB) e la revisione legale dei conti (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39). Uno degli obiettivi principali è incoraggiare lo sviluppo del mercato secondario dei crediti deteriorati, noti come Non-Performing Loans (NPL), attraverso la rimozione degli ostacoli al loro trasferimento. La liberalizzazione dell’acquisto di crediti deteriorati è un aspetto chiave, pur riservando la loro gestione a operatori specializzati iscritti in appositi albi e autorizzati a operare anche su base transfrontaliera all’interno dell’Unione Europea. Questo approccio garantisce una maggiore tutela dei diritti dei debitori ceduti.

La direttiva mira a incrementare la competizione, inclusa quella transnazionale, favorendo l’ingresso di nuovi operatori nel mercato grazie all’apertura dei mercati nazionali. Inoltre, essa prevede un aumento dei presidi sul mercato dei crediti e delle tutele in favore dei debitori ceduti. Le nuove regole comuni cui devono attenersi i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati consentono un livello maggiore di armonizzazione all’interno del mercato unico europeo. Tuttavia, la direttiva riconosce le differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici degli Stati membri, permettendo una certa flessibilità nel recepimento delle norme e nell’effettivo grado di apertura dei mercati nazionali.

L’attività di acquisto di crediti in sofferenza viene liberalizzata, eliminando la riserva di attività fino ad oggi prevista. Tuttavia, viene introdotta una riserva di attività sulla gestione di crediti in sofferenza, con la creazione della nuova figura del “gestore di crediti in sofferenza”. Questi gestori saranno autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e inclusi tra gli “enti soggetti a regime intermedio”, ai sensi del nuovo articolo 114.6 del TUB, sottoposti a una disciplina più rigorosa rispetto a quella ordinaria.

Gran parte delle discrezionalità previste dalla Direttiva viene esercitata attraverso la normativa primaria. La Banca d’Italia avrà il compito di emanare le necessarie disposizioni di attuazione, che riguarderanno aspetti tecnici o applicativi. Inoltre, la Banca d’Italia svolgerà le funzioni previste dal provvedimento utilizzando le proprie dotazioni istituzionali, garantendo così indipendenza finanziaria, come stabilito dagli articoli 131 e 282 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Il decreto prevede l’estensione della disciplina sanzionatoria del titolo VIII del TUB ai “gestori di crediti in sofferenza”. Gli importi derivanti dalle sanzioni saranno destinati al bilancio dello Stato, in linea con le previsioni legislative esistenti.

L’approvazione di questo decreto legislativo rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione del mercato dei crediti deteriorati in Italia. La sua attuazione non solo favorirà la competizione e l’efficienza del mercato, ma garantirà anche una maggiore protezione per i debitori, allineandosi agli obiettivi di armonizzazione del mercato unico europeo.

 

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