E’ un dilemma molto ricorrente tra coloro che, all’interno delle società fornitrici di energia, si trovano a dover trattare posizioni con insoluti relativi a utenti finali passati a nuovo operatore. La nostra clientela istituzionale, infatti, mostra spesso preoccupazione nel dover gestire gli impatti legati all’attivazione di azioni per il recupero del credito contestualmente alla richiesta del corrispettivo di morosità il cui meccanismo – certamente non dei più semplici – risulta di difficile comprensione per il comune cittadino: la sua applicazione genera spesso reclami, richieste di chiarimenti e sottostanti oneri per le Aziende fornitrici (soprattutto nel caso in cui la controparte provveda sia al pagamento della morosità pregressa che alla corresponsione del CMOR).
Il CMOR (introdotto dal Regolatore con Delibera ARG/elt 191/09) è stato pensato come una vera e propria forma di indennizzo, in favore dei fornitori di energia, dal pregiudizio arrecato da morosità imputabili ad ex clienti finali. Lo scopo ulteriore è quello di tutelare l’intero sistema, ponendo un freno agli inevitabili contraccolpi del turismo energetico a causa del quale gli utenti finali – sfruttando le logiche del mercato libero – possono lecitamente passare da un fornitore all’altro pur risultando espositi economicamente nei confronti del fornitore uscente.
L’onere di corrispondere l’indennizzo ricade sul cliente finale moroso, e viene applicato nella fattura emessa dal c.d. fornitore entrante su richiesta del fornitore uscente, previe verifiche ed autorizzazioni da parte del Gestore del Sistema. L’importo del corrispettivo, determinato secondo criteri di stima prestabiliti da ARERA, non coincide quasi mai con il montante complessivo dell’esposizione debitoria maturata dall’utente moroso.
Ne consegue che, proprio per la natura giuridica che contraddistingue il CMOR, tale indennizzo non preclude al venditore uscente la facoltà di attivarsi altresì per il recupero della morosità secondo le consuete modalità (azioni stragiudiziali o giudiziali).
Anche il Regolatore ha ritenuto opportuno precisare che il pagamento del corrispettivo di morosità al venditore entrante non determina l’estinzione del debito con il venditore uscente, il quale avrà la facoltà di attivare, anche dopo l’eventuale pagamento dell’indennizzo, tutti gli strumenti di recupero del credito senza che il cliente moroso possa eccepirne l’intervenuto saldo.
Ricordiamo però che, così come il fornitore uscente non può presentare la richiesta di CMOR per lo stesso credito per cui sia stato già raggiunto tra le parti un accordo conciliativo (in forza del quale il credito risulti soddisfatto integralmente e in maniera definitiva), la normativa di settore prevede un’apposita procedura per l’annullamento dell’indennizzo, e contestuale restituzione al cliente finale del corrispettivo versato, nel caso in cui questo l’abbia corrisposto sanando anche, parallelamente, la propria morosità.
Il verificarsi di questa situazione crea sicuramente un impatto, in termini di effort e a livello operativo, sulle aziende venditrici: tuttavia la possibilità di attivarsi verso controparti inadempienti su un doppio binario quale quello rappresentato, costituisce una valida opportunità per i fornitori che, sicuramente, suggeriamo di cogliere.
Sei interessato ad approndire questo tema?
Non mancare al CvUtilityDay che si terrà a Milano il prossimo 1° ottobre!
E’ un dilemma molto ricorrente tra coloro che, all’interno delle società fornitrici di energia, si trovano a dover trattare posizioni con insoluti relativi a utenti finali passati a nuovo operatore. La nostra clientela istituzionale, infatti, mostra spesso preoccupazione nel dover gestire gli impatti legati all’attivazione di azioni per il recupero del credito contestualmente alla richiesta del corrispettivo di morosità il cui meccanismo – certamente non dei più semplici – risulta di difficile comprensione per il comune cittadino: la sua applicazione genera spesso reclami, richieste di chiarimenti e sottostanti oneri per le Aziende fornitrici (soprattutto nel caso in cui la controparte provveda sia al pagamento della morosità pregressa che alla corresponsione del CMOR).
Il CMOR (introdotto dal Regolatore con Delibera ARG/elt 191/09) è stato pensato come una vera e propria forma di indennizzo, in favore dei fornitori di energia, dal pregiudizio arrecato da morosità imputabili ad ex clienti finali. Lo scopo ulteriore è quello di tutelare l’intero sistema, ponendo un freno agli inevitabili contraccolpi del turismo energetico a causa del quale gli utenti finali – sfruttando le logiche del mercato libero – possono lecitamente passare da un fornitore all’altro pur risultando espositi economicamente nei confronti del fornitore uscente.
L’onere di corrispondere l’indennizzo ricade sul cliente finale moroso, e viene applicato nella fattura emessa dal c.d. fornitore entrante su richiesta del fornitore uscente, previe verifiche ed autorizzazioni da parte del Gestore del Sistema. L’importo del corrispettivo, determinato secondo criteri di stima prestabiliti da ARERA, non coincide quasi mai con il montante complessivo dell’esposizione debitoria maturata dall’utente moroso.
Ne consegue che, proprio per la natura giuridica che contraddistingue il CMOR, tale indennizzo non preclude al venditore uscente la facoltà di attivarsi altresì per il recupero della morosità secondo le consuete modalità (azioni stragiudiziali o giudiziali).
Anche il Regolatore ha ritenuto opportuno precisare che il pagamento del corrispettivo di morosità al venditore entrante non determina l’estinzione del debito con il venditore uscente, il quale avrà la facoltà di attivare, anche dopo l’eventuale pagamento dell’indennizzo, tutti gli strumenti di recupero del credito senza che il cliente moroso possa eccepirne l’intervenuto saldo.
Ricordiamo però che, così come il fornitore uscente non può presentare la richiesta di CMOR per lo stesso credito per cui sia stato già raggiunto tra le parti un accordo conciliativo (in forza del quale il credito risulti soddisfatto integralmente e in maniera definitiva), la normativa di settore prevede un’apposita procedura per l’annullamento dell’indennizzo, e contestuale restituzione al cliente finale del corrispettivo versato, nel caso in cui questo l’abbia corrisposto sanando anche, parallelamente, la propria morosità.
Il verificarsi di questa situazione crea sicuramente un impatto, in termini di effort e a livello operativo, sulle aziende venditrici: tuttavia la possibilità di attivarsi verso controparti inadempienti su un doppio binario quale quello rappresentato, costituisce una valida opportunità per i fornitori che, sicuramente, suggeriamo di cogliere.
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