Nell’ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha fornito una chiara linea guida sulla legittimazione ad agire delle società di cartolarizzazione nei casi di recupero crediti derivanti da operazioni di cessione in blocco. La sentenza stabilisce che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera il cessionario dall’obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto, equiparandola agli adempimenti previsti dall’art. 1264 c.c. Tuttavia, questo non esime il cessionario dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce nell’operazione di cessione.
La Suprema Corte ha richiamato le ordinanze precedenti, n. 9412 del 5 aprile 2023 e n. 17944 del 22 giugno 2023, sottolineando che, in caso di contestazione, la dimostrazione dell’inclusione del credito può essere soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti nell’avviso di cessione pubblicato. Se queste indicazioni non sono sufficientemente precise, sarà necessario presentare il contratto di cessione o altri documenti che comprovino la cessione specifica del credito.
Nel caso specifico esaminato, la società di cartolarizzazione non aveva prodotto in giudizio né il contratto di cessione né l’elenco dettagliato dei crediti, rendendo impossibile affermare con certezza che il credito controverso fosse stato effettivamente ceduto. Per questo motivo, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando una mancanza di legittimazione ad agire da parte della società di cartolarizzazione.
Questa sentenza è significativa perché chiarisce le responsabilità e gli oneri probatori che spettano alle società di cartolarizzazione, garantendo che, sebbene la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale semplifichi alcuni adempimenti, rimane fondamentale una rigorosa documentazione per dimostrare l’inclusione specifica dei crediti ceduti.
Nell’ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha fornito una chiara linea guida sulla legittimazione ad agire delle società di cartolarizzazione nei casi di recupero crediti derivanti da operazioni di cessione in blocco. La sentenza stabilisce che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera il cessionario dall’obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto, equiparandola agli adempimenti previsti dall’art. 1264 c.c. Tuttavia, questo non esime il cessionario dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce nell’operazione di cessione.
La Suprema Corte ha richiamato le ordinanze precedenti, n. 9412 del 5 aprile 2023 e n. 17944 del 22 giugno 2023, sottolineando che, in caso di contestazione, la dimostrazione dell’inclusione del credito può essere soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti nell’avviso di cessione pubblicato. Se queste indicazioni non sono sufficientemente precise, sarà necessario presentare il contratto di cessione o altri documenti che comprovino la cessione specifica del credito.
Nel caso specifico esaminato, la società di cartolarizzazione non aveva prodotto in giudizio né il contratto di cessione né l’elenco dettagliato dei crediti, rendendo impossibile affermare con certezza che il credito controverso fosse stato effettivamente ceduto. Per questo motivo, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando una mancanza di legittimazione ad agire da parte della società di cartolarizzazione.
Questa sentenza è significativa perché chiarisce le responsabilità e gli oneri probatori che spettano alle società di cartolarizzazione, garantendo che, sebbene la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale semplifichi alcuni adempimenti, rimane fondamentale una rigorosa documentazione per dimostrare l’inclusione specifica dei crediti ceduti.