UNIREC ha espresso il suo apprezzamento complessivo per i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della Direttiva Europea NPL (2021/2167), ma ha manifestato dubbi sulle sanzioni amministrative che sembrano sproporzionate rispetto alle dimensioni delle imprese che popolano il mercato italiano. Si suggerisce di rivedere, graduando con maggiore proporzionalità, il quadro sanzionatorio attraverso una significativa riduzione dei massimi edittali.
L’Unione Nazionale Imprese a tutela del Credito è stata sentita ieri in audizione al Senato sulla tematica ed ha prodotto un documento in cui evidenzia alcuni punti di attenzione, tra cui l’opportunità di adeguare la normativa italiana sull’accesso alle banche dati a ciò che avviene in altri Paesi Europei. Tale accesso ad oggi in Italia non è permesso ai gestori di crediti ma solo agli avvocati iscritti all’albo, contrariamente a ciò che avviene, ad esempio, in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Questo determina inefficienze per gli operatori. L’impossibilità di accedere alle banche dati utili al rintraccio del debitore determina un inefficiente dispendio di risorse destinate allo svolgimento di attività accertative, anche per il tramite di terze parti, a svantaggio delle performance complessive di recupero delle imprese che operano in Italia. Al contrario, la possibilità di accedere a dati oggi non disponibili consentirebbe di avviare una trattativa stragiudiziale con numerosi debitori oggi di fatto irreperibili ovvero di valutarne a monte la solvibilità, evitando l’avvio massivo di procedure destinate, fin dall’origine, a raggiungere un esito negativo, e di gravare il sistema giustizia di costi e attività prive di alcuna possibilità di successo. La creazione di un mercato unico dei crediti deteriorati rappresenta l’occasione di colmare la distanza osservata tra il mercato italiano e i principali mercati europei, pertanto UNIREC ha invitato il legislatore a valutare l’opportunità di riconoscere ai gestori di crediti la facoltà di accedere alle banche dati pubbliche (ivi inclusa, per chiarezza, ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) ai fini delle attività di rintraccio.
Inoltre, secondo UNIREC è necessario rendere proporzionali i requisiti per ottenere la licenza europea in ragione del valore nominale dei crediti NPL gestiti e del fatto che il servicer intenda operare o meno fuori dai confini nazionali. Bisognerebbe, infine, prevedere che l’attuale licenza ex art.106 TUB venga riconosciuta come titolo da poter far valere in tutti gli Stati membri e chiarire che le operazioni in ambito di cartolarizzazione di qualsiasi tipo sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva europea.
UNIREC ha espresso il suo apprezzamento complessivo per i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della Direttiva Europea NPL (2021/2167), ma ha manifestato dubbi sulle sanzioni amministrative che sembrano sproporzionate rispetto alle dimensioni delle imprese che popolano il mercato italiano. Si suggerisce di rivedere, graduando con maggiore proporzionalità, il quadro sanzionatorio attraverso una significativa riduzione dei massimi edittali.
L’Unione Nazionale Imprese a tutela del Credito è stata sentita ieri in audizione al Senato sulla tematica ed ha prodotto un documento in cui evidenzia alcuni punti di attenzione, tra cui l’opportunità di adeguare la normativa italiana sull’accesso alle banche dati a ciò che avviene in altri Paesi Europei. Tale accesso ad oggi in Italia non è permesso ai gestori di crediti ma solo agli avvocati iscritti all’albo, contrariamente a ciò che avviene, ad esempio, in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Questo determina inefficienze per gli operatori. L’impossibilità di accedere alle banche dati utili al rintraccio del debitore determina un inefficiente dispendio di risorse destinate allo svolgimento di attività accertative, anche per il tramite di terze parti, a svantaggio delle performance complessive di recupero delle imprese che operano in Italia. Al contrario, la possibilità di accedere a dati oggi non disponibili consentirebbe di avviare una trattativa stragiudiziale con numerosi debitori oggi di fatto irreperibili ovvero di valutarne a monte la solvibilità, evitando l’avvio massivo di procedure destinate, fin dall’origine, a raggiungere un esito negativo, e di gravare il sistema giustizia di costi e attività prive di alcuna possibilità di successo. La creazione di un mercato unico dei crediti deteriorati rappresenta l’occasione di colmare la distanza osservata tra il mercato italiano e i principali mercati europei, pertanto UNIREC ha invitato il legislatore a valutare l’opportunità di riconoscere ai gestori di crediti la facoltà di accedere alle banche dati pubbliche (ivi inclusa, per chiarezza, ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) ai fini delle attività di rintraccio.
Inoltre, secondo UNIREC è necessario rendere proporzionali i requisiti per ottenere la licenza europea in ragione del valore nominale dei crediti NPL gestiti e del fatto che il servicer intenda operare o meno fuori dai confini nazionali. Bisognerebbe, infine, prevedere che l’attuale licenza ex art.106 TUB venga riconosciuta come titolo da poter far valere in tutti gli Stati membri e chiarire che le operazioni in ambito di cartolarizzazione di qualsiasi tipo sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva europea.