La recente Riforma Cartabia ha introdotto svariate novità. Quale parte della Riforma può essere, a suo avviso, migliorabile?
M.M. Un punto molto tecnico e delicato rischia di creare diversi problemi ai creditori procedenti.
Tra le norme introdotte dalla recente riforma del processo esecutivo vi è la modifica dell’art. 543 c.p.c. che pone un ulteriore onere a carico del creditore procedente nel pignoramento presso terzi.
Alla norma codicistica, che disciplina la forma del pignoramento e sanziona con la perdita di efficacia la sua mancata iscrizione a ruolo entro il termine di 30 giorni dal ritiro presso l’Ufficiale Giudiziario vengono aggiunti due ulteriori commi in base ai quali il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento e gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
Va detto che da un lato questa novità viene incontro alle frequenti richieste da parte degli istituti di credito, spesso direttamente nei confronti del legale procedente, di sapere se si è proceduto all’iscrizione a ruolo del pignoramento, per continuare a tenere bloccato il conto pignorato o viceversa renderlo disponibile al debitore.
Se nelle intenzioni del legislatore la riforma aveva, quindi, come obbiettivo quello di snellire la procedura di pignoramento è evidente come in realtà presenti criticità che rischiano solamente di rendere più difficoltosa la riscossione del credito da parte di un soggetto munito di un titolo esecutivo.
È, infatti, di comune esperienza che la data indicata nel pignoramento, raramente coincida con quella dell’effettiva udienza (che può perfino essere fissata mesi dopo) e che accada spesso che per ritardi dell’Ufficiale Giudiziario notificatore, il creditore non sia in grado di iscrivere la causa al ruolo entro la data indicata e, di conseguenza, tantomeno di notificare tempestivamente l’avviso al debitore e al terzo.
In effetti, ci si trova di fronte a una contraddizione piuttosto rilevante. La riforma onera il creditore, nientemeno che a pena di inefficacia del pignoramento, di comunicare alle altre parti processuali un dato reale (il numero di ruolo) e un dato quasi sempre fittizio (la prima udienza), costringendo il creditore a tener conto dei possibili ritardi nella notifica del pignoramento, nell’effettiva iscrizione a ruolo e nella notifica dell’avviso al debitore ed esponendolo a non rispettare senza propria colpa il termine prescritto a meno di non indicare una data molto posteriore.
Appare quindi auspicabile un ulteriore intervento legislativo che stabilisca ad esempio che, come avviene per i giudizi introdotti con ricorso, il creditore debba notificare alle parti il provvedimento di fissazione dell’udienza reale di assegnazione.
Una soluzione non solo sistematicamente più coerente, ma che eviterebbe l’assurdità di un obbligo di notificare, specie dopo l’iscrizione a ruolo della causa, una data di udienza diversa da quella reale rendendo così del tutto inutile l’adempimento anche per i destinatari della comunicazione
La recente Riforma Cartabia ha introdotto svariate novità. Quale parte della Riforma può essere, a suo avviso, migliorabile?
M.M. Un punto molto tecnico e delicato rischia di creare diversi problemi ai creditori procedenti.
Tra le norme introdotte dalla recente riforma del processo esecutivo vi è la modifica dell’art. 543 c.p.c. che pone un ulteriore onere a carico del creditore procedente nel pignoramento presso terzi.
Alla norma codicistica, che disciplina la forma del pignoramento e sanziona con la perdita di efficacia la sua mancata iscrizione a ruolo entro il termine di 30 giorni dal ritiro presso l’Ufficiale Giudiziario vengono aggiunti due ulteriori commi in base ai quali il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento e gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
Va detto che da un lato questa novità viene incontro alle frequenti richieste da parte degli istituti di credito, spesso direttamente nei confronti del legale procedente, di sapere se si è proceduto all’iscrizione a ruolo del pignoramento, per continuare a tenere bloccato il conto pignorato o viceversa renderlo disponibile al debitore.
Se nelle intenzioni del legislatore la riforma aveva, quindi, come obbiettivo quello di snellire la procedura di pignoramento è evidente come in realtà presenti criticità che rischiano solamente di rendere più difficoltosa la riscossione del credito da parte di un soggetto munito di un titolo esecutivo.
È, infatti, di comune esperienza che la data indicata nel pignoramento, raramente coincida con quella dell’effettiva udienza (che può perfino essere fissata mesi dopo) e che accada spesso che per ritardi dell’Ufficiale Giudiziario notificatore, il creditore non sia in grado di iscrivere la causa al ruolo entro la data indicata e, di conseguenza, tantomeno di notificare tempestivamente l’avviso al debitore e al terzo.
In effetti, ci si trova di fronte a una contraddizione piuttosto rilevante. La riforma onera il creditore, nientemeno che a pena di inefficacia del pignoramento, di comunicare alle altre parti processuali un dato reale (il numero di ruolo) e un dato quasi sempre fittizio (la prima udienza), costringendo il creditore a tener conto dei possibili ritardi nella notifica del pignoramento, nell’effettiva iscrizione a ruolo e nella notifica dell’avviso al debitore ed esponendolo a non rispettare senza propria colpa il termine prescritto a meno di non indicare una data molto posteriore.
Appare quindi auspicabile un ulteriore intervento legislativo che stabilisca ad esempio che, come avviene per i giudizi introdotti con ricorso, il creditore debba notificare alle parti il provvedimento di fissazione dell’udienza reale di assegnazione.
Una soluzione non solo sistematicamente più coerente, ma che eviterebbe l’assurdità di un obbligo di notificare, specie dopo l’iscrizione a ruolo della causa, una data di udienza diversa da quella reale rendendo così del tutto inutile l’adempimento anche per i destinatari della comunicazione