Dalla Redazione Fisco, tributi e riscossioni

Agenzia delle Entrate chiede conto delle spese ai forfetari. Ma la sanzione sarebbe illegittima

In questi giorni i titolari di regime forfetario stanno ricevendo una comunicazione piuttosto allarmante da parte dell’Agenzia delle Entrate che li “invita” a regolarizzare la loro dichiarazione dei redditi 2022, relativa all’anno fiscale 2021. L’oggetto della comunicazione di compliance sono le informazioni, inserite o meno in dichiarazione, inerenti gli acquisti effettuati per la prorpia attività esercitata, anche se ininfluenti da un punto di vista fiscale.

Agli esercenti di attività d’impresa (tra cui agenti di commercio, procacciatori d’affare, attività commerciali, attività artigianali, edilizia ecc) si chiede:

  1. il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data del 31 dicembre;
  2. l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri ac­cessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa;
  3. costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
  4. i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali: i canoni di locazione e canoni di leasing derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni; i canoni di noleggio; i canoni d’affitto d’azienda;
  5. l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per au­totrazione.

Per i singoli professionisti lavoratori autonomi si richiedono le spese per:

  1. i servizi telefonici compresi quelli accessori(internet);
  2. i consumi di energia elettrica;
  3. i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli;

 

Malgrado l’Agenzia delle Entrate sia già in possesso di queste informazioni, poiché nella maggior parte dei casi si tratta di fatture elettroniche relative ad utenze intestate all’interessato, chiede al titolare del regime forfetario di “regolarizzare la propria posizione mediante il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) beneficiando di sanzioni ridotte”. “In questo caso – si legge nella lettera – dovrà presentare una dichiarazione integrativa e versare la sanzione pari a 250 euro (articolo 8, comma 1 del Dlgs n. 471/97), ridotta in funzione della tempestività della regolarizzazione”.

“Si tratta di una richiesta illegittima per la stragrande maggioranza dei casi, che crea esclusivamente preoccupazione e disorientamento per i contribuenti e per gli operatori del settore – spiega a Credit Village Alessandro Corona, Commercialista e Revisore legale, con studio in Roma e Napoli – Il comma 73 della legge 190/2014, che attribuisce all’Agenzia delle Entrate il potere di richiedere informazioni di questo tipo, esclude espressamente i dati e le informazioni già presenti nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia stessa, considerato che ormai quasi tutte le operazioni vengono effettuate con fatturazione elettronica, le casistiche residue, per le quali potrebbe essere giustificato l’obbligo informativo, sono veramente pochissime. Va inoltre evidenziato che anche per quei pochi casi in cui l’informazione da parte del contribuente fosse effettivamente dovuta ci troveremmo di fronte ad una violazione meramente formale e non soggetta a sanzione, perché non ostacola le attività di controllo né incide sul calcolo dell’imposta”.

 

“Per le comunicazioni di compliance come queste – aggiunge Corona – l’Agenzia delle Entrate dovrebbe poi mettere a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso al fine di far comprendere e valutare adeguatamente le richieste del fisco. Nel caso in esame la comunicazione avverte solo della mancata compilazione di un campo della dichiarazione, senza alcuna documentazione a supporto, ma nelle dichiarazioni dei redditi ci sono centinaia di campi e la maggior parte di questi rimangono vuoti, che facciamo, allora, mandiamo una lettera di compliance per ognuno di questi?”

“C’è poi da dire che per tante spese, come le utenze domestiche, i carburanti e le bollette del telefono, è difficile distinguere se sono di natura professionale o se sono state fatte per motivi personali e le lacunose istruzioni delle dichiarazioni nulla dicono su cosa e quanto indicare per tali spese, c.d. promiscue. Fortunatamente nella lettera l’Agenzia delle Entrate specifica che non sono tenuti a presentare la dichiarazione integrativa i contribuenti che ritengono di non dover inserire dati del quadro RS, ma in questi giorni tantissimi contribuenti stanno valutando di pagare questa “sanzione” con la speranza di non avere problemi in seguito. Tuttavia – avverte il commercialista – non è detto che successivamente l’Agenzia delle Entrate non vada a fare ulteriori verifiche e trovi altre cose che non vanno.”

il regime forfetario nasce proprio per semplificare la vita di lavoratori autonomi e piccoli imprenditori, ma in questo modo non si fa altro che complicarla. A proposito di questo, proprio sul sito dell’Agenzia delle Entrate si legge: i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie.