Dalla Redazione Fisco, tributi e riscossioni

Stralcio mini cartelle e rottamazione quater: tutto quello che prevede la nuova tregua fiscale

Nuovo Governo, nuova tregua fiscale. Al di là delle semplificazioni, nell’ultima legge di Bilancio hanno trovato spazio due misure che introducono una sorta di pace fiscale: da una parte c’è lo stralcio delle cartelle fino a 1000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e dall’altra la rottamazione quater per la definizione agevolata dei carichi sopra i 1000 euro affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

 

Per quanto riguarda lo stralcio delle cartelle fino a 1000 euro, l’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Accogliendo le richieste dei sindaci, è stato previsto un regime specifico per i crediti di competenza degli enti locali e degli enti di previdenza privati che possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” evitando l’annullamento automatico attraverso uno specifico provvedimento che deve essere adottato e comunicato all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

  • lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi quelli di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
  • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo “Stralcio” si applica solo agli interessi e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

A partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023 resta comunque sospesa la riscossione dell’intero importo.

 

Lo stralcio non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Dall’altro lato la nuova rottamazione delle cartelle prevede che la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 sia estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all’aggio.

La novità rispetto alle precedenti rottamazioni prevede che oltre a interessi e sanzioni venga cancellata anche l’aggio dal conto per chi aderisce.

La domanda andrà presentata o integrata entro il 30 aprile 2023 (termine che dovrebbe slittare al 2 maggio, per evitare i giorni festivi) e nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciare agli eventuali pendenti relativi ai carichi che intende definire. L’Agenzia della riscossione avrà tempo fino al 30 giugno 2023 per comunicare ai debitori che hanno presentato domanda l’ammontare complessivo di quanto dovuto.
È possibile pagare gli importi:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate, di cui le prime due scadono rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. Il versamento omesso, tardivo o insufficiente farà saltare il piano di definizione agevolata, trascorsi comunque i 5 giorni di tolleranza rispetto a ciascuna scadenza.

Non rientrano nella definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Anche in questo caso i carichi degli enti di previdenza privati possono rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione.