La Banca d’Italia con la nota n. 27 del 27 maggio 2022 ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione (EBA/GL/2022/01).
Pertanto, con la nota in oggetto tali Linee guida assumono valore di orientamenti di vigilanza applicabili ai soggetti vigilati da Banca d’Italia.
I destinatari delle Linee guida sono:
1)banche (significant e less significant) e SIM così come definite dall’articolo 55-bis del Decreto Legislativo 58/1998 che sono soggette alle norme sulla risoluzione come determinato dagli artt. 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE (BRRD).
2)i soggetti che sono parte di un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli artt. 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV), con riferimento all’applicazione del gruppo di risoluzione.
Le Linee guida non si applicano:
1) ai soggetti assoggettati a vincoli semplificati di risoluzione ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/348 e a quelli il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidati secondo il diritto nazionale applicabile.
2) ai soggetti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata.
L’autorità di risoluzione, nel definire le strategie di risoluzione dovrebbe tener conto, nelle diverse fasi di stima dell’opportunità di procedere con la risoluzione ai sensi dell’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2016/1075:
– la struttura;
– il modello di business;
– i diversi modelli dei servizi utilizzati.
Nella fase precedente alla risoluzione, i soggetti interessati dovrebbero identificare:
-le attività rilevanti;
– i servizi operativi;
– il personale;
e classificarli in base alle funzioni essenziali, alle linee di business principali e ai soggetti che prestano e ricevono i servizi.
I soggetti sottoposti a risoluzione, secondo le Linee guida in oggetto sono tenuti ad assicurare che le attività rilevanti possano continuare a essere fornite nel corso dell’applicazione dell’iter di risoluzione, compreso il piano di riorganizzazione aziendale.
Le Linee guida entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.
La Banca d’Italia con la nota n. 27 del 27 maggio 2022 ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione (EBA/GL/2022/01).
Pertanto, con la nota in oggetto tali Linee guida assumono valore di orientamenti di vigilanza applicabili ai soggetti vigilati da Banca d’Italia.
I destinatari delle Linee guida sono:
1)banche (significant e less significant) e SIM così come definite dall’articolo 55-bis del Decreto Legislativo 58/1998 che sono soggette alle norme sulla risoluzione come determinato dagli artt. 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE (BRRD).
2)i soggetti che sono parte di un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli artt. 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV), con riferimento all’applicazione del gruppo di risoluzione.
Le Linee guida non si applicano:
1) ai soggetti assoggettati a vincoli semplificati di risoluzione ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/348 e a quelli il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidati secondo il diritto nazionale applicabile.
2) ai soggetti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata.
L’autorità di risoluzione, nel definire le strategie di risoluzione dovrebbe tener conto, nelle diverse fasi di stima dell’opportunità di procedere con la risoluzione ai sensi dell’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2016/1075:
– la struttura;
– il modello di business;
– i diversi modelli dei servizi utilizzati.
Nella fase precedente alla risoluzione, i soggetti interessati dovrebbero identificare:
-le attività rilevanti;
– i servizi operativi;
– il personale;
e classificarli in base alle funzioni essenziali, alle linee di business principali e ai soggetti che prestano e ricevono i servizi.
I soggetti sottoposti a risoluzione, secondo le Linee guida in oggetto sono tenuti ad assicurare che le attività rilevanti possano continuare a essere fornite nel corso dell’applicazione dell’iter di risoluzione, compreso il piano di riorganizzazione aziendale.
Le Linee guida entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.