Anche per il 2022 l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicazione del regime straordinario per il bonus pubblicità. Dal 1° al 31 marzo è operativa la procedura telematica che consente di presentare le comunicazioni per l’accesso al credito di imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017, in relazione agli investimenti dell’anno 2022. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 il credito di imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento dell’1% rispetto agli investimenti effettuati nell’anno precedente.
Restano i limiti dei Regolamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti de minimis. L’agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse statali disponibili e viene ripartita tra tutti i soggetti che hanno presentato nei termini la comunicazione telematica, senza tenere conto dell’ordine di presentazione.
Possono accedere all’agevolazione le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa, anche online e sulle emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Quella del 31 marzo 2022 è solo la prima scadenza da tenere a mente per accedere al bonus pubblicità. La seconda scadenza riguarda il mese di gennaio, dal 1° al 31, dell’anno successivo a quello di riferimento quando bisognerà inviare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente effettuati nell’anno agevolato, ultimo passaggio per il calcolo del rimborso fiscale riconosciuto.
Il credito di imposta sarà utilizzabile dai beneficiari solo in compensazione con modello F24 (con codice tributo 6900), a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale sarà resa nota la misura percentuale del credito di imposta concesso.
Anche per il 2022 l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicazione del regime straordinario per il bonus pubblicità. Dal 1° al 31 marzo è operativa la procedura telematica che consente di presentare le comunicazioni per l’accesso al credito di imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017, in relazione agli investimenti dell’anno 2022. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 il credito di imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento dell’1% rispetto agli investimenti effettuati nell’anno precedente.
Restano i limiti dei Regolamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti de minimis. L’agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse statali disponibili e viene ripartita tra tutti i soggetti che hanno presentato nei termini la comunicazione telematica, senza tenere conto dell’ordine di presentazione.
Possono accedere all’agevolazione le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa, anche online e sulle emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Quella del 31 marzo 2022 è solo la prima scadenza da tenere a mente per accedere al bonus pubblicità. La seconda scadenza riguarda il mese di gennaio, dal 1° al 31, dell’anno successivo a quello di riferimento quando bisognerà inviare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente effettuati nell’anno agevolato, ultimo passaggio per il calcolo del rimborso fiscale riconosciuto.
Il credito di imposta sarà utilizzabile dai beneficiari solo in compensazione con modello F24 (con codice tributo 6900), a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale sarà resa nota la misura percentuale del credito di imposta concesso.