Il 28 febbraio scorso si è rimessa in moto la macchina della riscossione dell’Agenzia delle Entrate che ha fissato le nuove scadenze per mantenere i benefici della Rottamazione-ter. La prima scadenza, prevista per il 28 febbraio, arriva fino al 7 marzo 2022 grazie ai 5 giorni di tolleranza ammessi. Le altre scadenze sono il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre. Tutti i contribuenti che hanno effettuato il versamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021 entro il 14 dicembre 2021, termine ultimo previsto nel Decreto Fiscale, dovranno proseguire i pagamenti nel rispetto di queste scadenze. Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, l’agevolazione salterà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Ammonterebbero a 2,4 miliardi di euro le somme dovute dai contribuenti decaduti dalla pace fiscale e la platea riguarderebbe quasi mezzo milione di persone. Prima della pandemia, alla data del 1° gennaio 2020, i contribuenti in regola con i piani di rottamazione-ter e saldo e stralcio (le due componenti della pace fiscale) erano 1,25 milioni, come evidenziato dal sottosegretario al Ministero dell’Economia Maria Cecilia Guerra in commissione VI del Senato nella sua risposta (n.3-03022) ad una interrogazione del Senatore Emiliano Fenu (M5S). Dopo il Covid il numero dei contribuenti in regola si è dimezzato: il 43% non ce l’ha fatta a rispettare la maxi scadenza di dicembre che prevedeva il versamento dell’intero ammontare sospeso in unica soluzione. E per loro i benefici della definizione agevolata sono saltati e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sta notificando proprio in questi giorni le richieste di pagamento del debito residuo ricalcolato e ricaricato di sanzioni e altri oneri. Si consiglia di fare attenzione perché in alcuni casi le notifiche presentano anche carichi non oggetto di definizione agevolata per i quali è sempre possibile richiedere la dilazione sia standard, a 72 rate, sia quella straordinaria a 120 rate (se in possesso dei requisiti previsti).
Per il restante 57% i piani della Rottamazione-ter sono ancora in essere e in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento nei termini fissati delle rate non si potrà accedere a nuove rateizzazioni e la sanatoria non produrrà effetti facendo ripartire i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
Il 28 febbraio scorso si è rimessa in moto la macchina della riscossione dell’Agenzia delle Entrate che ha fissato le nuove scadenze per mantenere i benefici della Rottamazione-ter. La prima scadenza, prevista per il 28 febbraio, arriva fino al 7 marzo 2022 grazie ai 5 giorni di tolleranza ammessi. Le altre scadenze sono il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre. Tutti i contribuenti che hanno effettuato il versamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021 entro il 14 dicembre 2021, termine ultimo previsto nel Decreto Fiscale, dovranno proseguire i pagamenti nel rispetto di queste scadenze. Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, l’agevolazione salterà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Ammonterebbero a 2,4 miliardi di euro le somme dovute dai contribuenti decaduti dalla pace fiscale e la platea riguarderebbe quasi mezzo milione di persone. Prima della pandemia, alla data del 1° gennaio 2020, i contribuenti in regola con i piani di rottamazione-ter e saldo e stralcio (le due componenti della pace fiscale) erano 1,25 milioni, come evidenziato dal sottosegretario al Ministero dell’Economia Maria Cecilia Guerra in commissione VI del Senato nella sua risposta (n.3-03022) ad una interrogazione del Senatore Emiliano Fenu (M5S). Dopo il Covid il numero dei contribuenti in regola si è dimezzato: il 43% non ce l’ha fatta a rispettare la maxi scadenza di dicembre che prevedeva il versamento dell’intero ammontare sospeso in unica soluzione. E per loro i benefici della definizione agevolata sono saltati e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sta notificando proprio in questi giorni le richieste di pagamento del debito residuo ricalcolato e ricaricato di sanzioni e altri oneri. Si consiglia di fare attenzione perché in alcuni casi le notifiche presentano anche carichi non oggetto di definizione agevolata per i quali è sempre possibile richiedere la dilazione sia standard, a 72 rate, sia quella straordinaria a 120 rate (se in possesso dei requisiti previsti).
Per il restante 57% i piani della Rottamazione-ter sono ancora in essere e in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento nei termini fissati delle rate non si potrà accedere a nuove rateizzazioni e la sanatoria non produrrà effetti facendo ripartire i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.