La Banca d’Italia ha inviato ai servicers bancari e finanziari una comunicazione nella quale sono stati richiamati i profili di attenzione che connotano il comparto del mercato delle cartolarizzazioni sui crediti e sono state formulate raccomandazioni sui presìdi da adottare nell’attività di servicing. È stata inoltre avviata una raccolta di informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione gestite.
L’attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione è disciplinata dalla l. n. 130/1999,che riserva a banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3), nonché le verifiche di conformità delle operazioni alla legge e ai prospetti informativi (art. 2, comma 6 bis).
In particolare, evidenzia Banca d’Italia, dal punto di vista organizzativo, gli assetti dei servicers vigilati sono risultati non sempre adeguati all’accresciuta complessità operativa, con conseguente esposizione degli intermediari a rischi di natura operativa e reputazionale.
Sono state spesso riscontrate carenze nei sistemi di controllo e nel presidio dei rischi operativi, oltre che debolezze nella gestione dei rapporti con gli special servicers, sia in sede di valutazione iniziale dei soggetti incaricati, sia nel monitoraggio nel continuo delle relative performance di recupero. Quest’ultima attività è talvolta risultata, specie negli intermediari di minori dimensioni, priva di approfondimenti su entità e rilevanza degli scostamenti rispetto ai business plan e, pertanto, di spunti critici rappresentabili agli organi di governo nell’ambito delle informative periodiche sull’andamento delle operazioni gestite.
Al di là del contenuto degli accordi fra i soggetti coinvolti nelle operazioni, rimessi come tali all’autonomia contrattuale delle parti, sottolinea Banca d’Italia, il servicer resta il soggetto dal quale la Vigilanza si attende una visione unitaria delle operazioni gestite, pertanto, vige la necessità che i servicers si adoperino fin da subito per assicurare assetti organizzativi e di controllo coerenti con il ruolo assegnatogli dal legislatore, promuovendo un modello di attività che garantisca una partecipazione consapevole e continua a tutte le dinamiche afferenti la gestione dei crediti cartolarizzati, ad esempio attivandosi prontamente nei confronti degli special servicers in presenza di situazioni di anomalia e di andamenti negativi nei flussi di recupero rispetto alle previsioni dei business plan.
Gli Organi aziendali del servicer dovranno farsi promotori attivi di una rinnovata e rafforzata
percezione del ruolo e delle responsabilità dell’azienda, assicurando un adeguato grado di
enforcement a tutti i livelli dell’organizzazione coinvolti nel monitoraggio delle operazioni di
cartolarizzazioni gestite e nel presidio dei rischi sottesi.
La Banca d’Italia ha inviato ai servicers bancari e finanziari una comunicazione nella quale sono stati richiamati i profili di attenzione che connotano il comparto del mercato delle cartolarizzazioni sui crediti e sono state formulate raccomandazioni sui presìdi da adottare nell’attività di servicing. È stata inoltre avviata una raccolta di informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione gestite.
L’attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione è disciplinata dalla l. n. 130/1999,che riserva a banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3), nonché le verifiche di conformità delle operazioni alla legge e ai prospetti informativi (art. 2, comma 6 bis).
In particolare, evidenzia Banca d’Italia, dal punto di vista organizzativo, gli assetti dei servicers vigilati sono risultati non sempre adeguati all’accresciuta complessità operativa, con conseguente esposizione degli intermediari a rischi di natura operativa e reputazionale.
Sono state spesso riscontrate carenze nei sistemi di controllo e nel presidio dei rischi operativi, oltre che debolezze nella gestione dei rapporti con gli special servicers, sia in sede di valutazione iniziale dei soggetti incaricati, sia nel monitoraggio nel continuo delle relative performance di recupero. Quest’ultima attività è talvolta risultata, specie negli intermediari di minori dimensioni, priva di approfondimenti su entità e rilevanza degli scostamenti rispetto ai business plan e, pertanto, di spunti critici rappresentabili agli organi di governo nell’ambito delle informative periodiche sull’andamento delle operazioni gestite.
Al di là del contenuto degli accordi fra i soggetti coinvolti nelle operazioni, rimessi come tali all’autonomia contrattuale delle parti, sottolinea Banca d’Italia, il servicer resta il soggetto dal quale la Vigilanza si attende una visione unitaria delle operazioni gestite, pertanto, vige la necessità che i servicers si adoperino fin da subito per assicurare assetti organizzativi e di controllo coerenti con il ruolo assegnatogli dal legislatore, promuovendo un modello di attività che garantisca una partecipazione consapevole e continua a tutte le dinamiche afferenti la gestione dei crediti cartolarizzati, ad esempio attivandosi prontamente nei confronti degli special servicers in presenza di situazioni di anomalia e di andamenti negativi nei flussi di recupero rispetto alle previsioni dei business plan.
Gli Organi aziendali del servicer dovranno farsi promotori attivi di una rinnovata e rafforzata
percezione del ruolo e delle responsabilità dell’azienda, assicurando un adeguato grado di
enforcement a tutti i livelli dell’organizzazione coinvolti nel monitoraggio delle operazioni di
cartolarizzazioni gestite e nel presidio dei rischi sottesi.