La nuova procedura di composizione negoziata introdotta dal decreto legge 118/2021 per aiutare le imprese in crisi a superare situazioni di squilibrio prima che si trasformino in insolvenza è operativa dal 15 novembre e per raccogliere le adesione il sistema delle camere di commercio a messo a disposizione una piattafomra on line
Le principali caratteristiche che dovrebbero rendere attrattivo questo strumento – volontario e aperto a tutte le aziende, senza limiti dimensionali –includono riservatezza, agevolazioni fiscali e misure protettive del patrimonio potrebbero spingere gli imprenditori a ricorrere a questo istituto che permette di mantenere la gestione e seguire direttamente le trattative. D’altro canto, è una procedura tutta nuova e da testare e occorre valutare i costi che comporta e il fatto che toglie, a chi la sceglie, la possibilità di ricorrere alla transazione fiscale
Fra gli elementi di appeal della nuova procedura c’è il fatto che l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’azienda e segue le trattative, anche con propri consulenti. L’esperto è una figura terza e indipendente che lo affianca senza sostituirlo. A differenza di altri strumenti di regolazione delle crisi, l’imprenditore non è quindi spossessato del patrimonio, ma la gestione non deve recar danno ai creditori.
Può inoltre chiedere misure protettive del patrimonio che blocchino o limitino le azioni dei creditori (la decisione spetta al tribunale).
E se non vengono individuate strategie di risanamento in continuità, il lavoro fatto aprirà agli imprenditori la possibilità di ricorrere al nuovo istituto del concordato semplificato, che permette l’omologa del tribunale senza voto dei creditori.
Più complessa la valutazione delle agevolazioni fiscali (riduzione di debiti e sanzioni) la cui convenienza va esaminata alla luce del fatto che non è possibile ricorrere alla transazione fiscale e contributiva che potrebbe essere utile considerare soprattutto in caso di debiti rilevanti (si veda l’articolo in basso).
Vanno inoltre considerati i costi, a partire da quelli dell’esperto (da 4mila a 400mila euro in base all’attivo dell’impresa debitrice).
Infine, il decreto legge 118 oltre ad obbligare tutte le parti coinvolte nelle trattative alla riservezza, specifica anche che l’accesso alla procedura non può causare la revoca degli affidamenti bancari: una sottolineatura che fa però trasparire il rischio di chiusura dei rubinetti del credito.
La piattaforma è composta da due aree, una pubblica e una riservata. Nella sezione pubblica gli imprenditori potranno svolgere il test facoltativo per valutare le chance di risanare l’azienda, oltre a consultare le informazioni sul nuovo strumento. Nella parte riservata sarà invece possibile presentare l’istanza che, a regime, avrà tempi di “lavorazione” rapidi (come illustrato nel grafico a fianco): entro due giorni dovrà essere trasmessa alla commissione istituita ad hoc presso le Camere di commercio, che entro cinque giorni lavorativi dovrà nominare l’esperto. Anche le trattative che seguiranno – se l’esperto valuterà possibile il risanamento – si svolgeranno a ritmi serrati: l’incarico all’esperto durerà 180 giorni, prorogabili, a certe condizioni, di altri 180.
La nuova procedura di composizione negoziata introdotta dal decreto legge 118/2021 per aiutare le imprese in crisi a superare situazioni di squilibrio prima che si trasformino in insolvenza è operativa dal 15 novembre e per raccogliere le adesione il sistema delle camere di commercio a messo a disposizione una piattafomra on line
Le principali caratteristiche che dovrebbero rendere attrattivo questo strumento – volontario e aperto a tutte le aziende, senza limiti dimensionali –includono riservatezza, agevolazioni fiscali e misure protettive del patrimonio potrebbero spingere gli imprenditori a ricorrere a questo istituto che permette di mantenere la gestione e seguire direttamente le trattative. D’altro canto, è una procedura tutta nuova e da testare e occorre valutare i costi che comporta e il fatto che toglie, a chi la sceglie, la possibilità di ricorrere alla transazione fiscale
Fra gli elementi di appeal della nuova procedura c’è il fatto che l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’azienda e segue le trattative, anche con propri consulenti. L’esperto è una figura terza e indipendente che lo affianca senza sostituirlo. A differenza di altri strumenti di regolazione delle crisi, l’imprenditore non è quindi spossessato del patrimonio, ma la gestione non deve recar danno ai creditori.
Può inoltre chiedere misure protettive del patrimonio che blocchino o limitino le azioni dei creditori (la decisione spetta al tribunale).
E se non vengono individuate strategie di risanamento in continuità, il lavoro fatto aprirà agli imprenditori la possibilità di ricorrere al nuovo istituto del concordato semplificato, che permette l’omologa del tribunale senza voto dei creditori.
Più complessa la valutazione delle agevolazioni fiscali (riduzione di debiti e sanzioni) la cui convenienza va esaminata alla luce del fatto che non è possibile ricorrere alla transazione fiscale e contributiva che potrebbe essere utile considerare soprattutto in caso di debiti rilevanti (si veda l’articolo in basso).
Vanno inoltre considerati i costi, a partire da quelli dell’esperto (da 4mila a 400mila euro in base all’attivo dell’impresa debitrice).
Infine, il decreto legge 118 oltre ad obbligare tutte le parti coinvolte nelle trattative alla riservezza, specifica anche che l’accesso alla procedura non può causare la revoca degli affidamenti bancari: una sottolineatura che fa però trasparire il rischio di chiusura dei rubinetti del credito.
La piattaforma è composta da due aree, una pubblica e una riservata. Nella sezione pubblica gli imprenditori potranno svolgere il test facoltativo per valutare le chance di risanare l’azienda, oltre a consultare le informazioni sul nuovo strumento. Nella parte riservata sarà invece possibile presentare l’istanza che, a regime, avrà tempi di “lavorazione” rapidi (come illustrato nel grafico a fianco): entro due giorni dovrà essere trasmessa alla commissione istituita ad hoc presso le Camere di commercio, che entro cinque giorni lavorativi dovrà nominare l’esperto. Anche le trattative che seguiranno – se l’esperto valuterà possibile il risanamento – si svolgeranno a ritmi serrati: l’incarico all’esperto durerà 180 giorni, prorogabili, a certe condizioni, di altri 180.