IL NBV NON RAPPRESENTA IL VERO VALORE DI RECUPERO DEL CREDITO DETERIORATO
Questa affermazione appare grave.
Vorrebbe dire che le banche , in frode alla veridicità del bilancio anche sotto il profilo fiscale , effettuano accantonamenti contabili non corretti ed esorbitanti riducendo gli utili e l’ imponibile , detraendo perdite non vere.
Che l’esercizio della valutazione del credito deteriorato non sia basato su una scienza esatta è ovvio , ma affermare che il Nbv è comunque non rappresentativo del valore atteso di recupero non solo non è vero, ma è strumentale a sostenere che le norme proposte farebbero beneficiare i debitori sottovalutati.
È vero invece che , per economia di gestione dei numeri e raffrontabilita dei bilanci, esistono regole di accantonamento basate anche su elementi statistici, autorizzate dalle autorità regolamentari e contabili.
Esse però non esimono gli amministratori dalla responsabilità che, sia pur nell incertezza della valutazione prospettica , l applicazione di dette regole costituisca la migliore approssimazione possibile alla realtà della posizione in default. Tant’è che per le posizioni di maggior valore la valutazione puntuale è obbligatoria.
Se abbiamo accettato realisticamente questo compromesso , non si capisce perché lo stesso criterio non possa essere adottato dal legislatore per emanare le norme in discussione.
LA COMUNICAZIONE DEL NBV E’ DIROMPENTE PER IL MERCATO
La comunicazione del Nbv andrebbe solo al singolo debitore interessato e non al Mercato
Non si vede un effetto di Mercato .
Il Mercato già conosce attraverso i bilanci delle banche quanto queste siano state più o meno prudenti negli accantonamenti.
Il Mercato non sarebbe in alcun modo influenzato dal fatto che il singolo debitore abbia conoscenza di quanto è stato valutato il suo credito.
LA NORMA NON VA APPLICATA ALLE CESSIONI GIÀ PERFEZIONATE
Qui ci si preoccupa del guadagno dei Fondi cessionari ritenendo che la maggiorazione del 20% sul prezzo di acquisto proposta non sia remunerativa.
Certo che se il Fondo ritiene di guadagnare più del 100% avendo pagato 10 quello che per la banca vale 50 è una preoccupazione fondata.
Ma è un interesse meritevole di tutela da parte del legislatore anche se per tutelarlo si impedisce a centinaia di migliaia di famiglie ed imprese di tornare alla normalità?
Tanto più che la maggioranza dei Fondi è tassata all’estero?
Chi ha fatto questa eccezione non dà alcuna dimostrazione tecnica che un guadagno del 20% sia insufficiente.
Fondi ai quali con le Gacs è già stato garantito dallo Stato un rendimento più che dignitoso ma non certo del 20% che è comunque superiore al guadagno delle banche che non possono superare i tassi soglia della legge anti usura.
D’altra parte se le norme servono per voltare pagina rispetto alla crisi precedente non si potrà fare a meno di applicarle alle cessioni già effettuate che riguardano circa 200 miliardi di Npls .
Se si sottraessero questi crediti, l impatto delle norme sarebbe modestissimo e quindi ininfluente sull economia reale.
Tanto peggio se le norme riguardassero solo le cessioni future. In questo caso il moral hazard sarebbe assicurato!
LA CANCELLAZIONE DALLA CR E’ INIQUA VERSO TUTTI GLI ALTRI DEBITORI REGOLARI NEI PAGAMENTI
Non è chiaro il punto.
Già oggi un debitore che ha pagato il suo debito sia pur parzialmente viene comunque cancellato dalla CR dopo tre anni.
Non c è nulla di nuovo.
L’ATTESA DELL’ESERCIZIO DELL OPZIONE DEL DEBITORE RENDE INCERTO IL PERIMETRO DEL PORTAFOGLIO DA CEDERE
Vero, ma intanto i i termini per l esercizio dell opzione sono molto brevi, anche troppo. Mentre le trattative per concludere le cessioni durano molti mesi.
Inoltre nei contratti di cessione è sempre previsto che il cessionario possa entro due o tre anni restituire al cedente quelle posizioni che ad una analisi più approfondita post cessione si rivelino qualitativamente diverse da quanto inizialmente dichiarato dal cedente.
E il caso di una posizione inizialmente dichiarata ipotecaria e poi rivelatasi chirografaria.
Il cessionario restituisce la posizione ed il cedente restituisce il prezzo.
Quindi il perimetro del portafoglio ceduto si stabilizza solo dopo molto tempo.
OBBLIGATORIETÀ DEL PATTO MARCIANO
Falso.
All art. 4 del ddl 79 è previsto che il debitore non possa sottrarsi al patto marciano mentre la banca può rinunciarvi.
È una previsione a favore della banca, non del debitore.
IL MERCATO SECONDARIO DEGLI NPLS NE SOFFRIREBBE
Affermazione molto deludente.
Sembra che ci si preoccupi più del guadagno degli investitori speculativi che delle sorti delle banche e dell economia reale.
Si sostiene così che le norme creino incertezza perché i fondi acquirenti debbono attendere che i debitori ceduti esercitino o meno l opzione di pagare il loro debito in caso di prevista cessione.
E che quando questo accadesse il valore del ptf residuo sarebbe più basso.
È vero, e quindi ?
È anche giusto e comprensibile.
Se un debitore è in grado di pagare alla banca cedente più del prezzo che l’investitore è disposto a pagare perché dovremmo lamentarcene ?
Il debitore sarà liberato e la banca avrà perso di meno.
Conseguentemente l investitore pagherà un prezzo più basso perché avrà acquistato un ptf peggiore , ma la banca avrà incassato di più.
È sano che vengano ceduti i crediti peggiori.
LE BANCHE DIVENTEREBBERO ANCOR PIÙ RIGOROSE NEL CONCEDERE CREDITO
E perché mai ?
Sembra una minaccia, anche se a mio avviso le banche farebbero benissimo ad essere molto più rigorose di quanto non lo siamo state in passato .
Le norme in discussione consentiranno alle banche di registrare meno perdite di quelle che subiscono a causa delle cessioni massive. Quindi hanno un vantaggio , anzi saranno più patrimonializzate.
Non c è alcuna relazione con i criteri di erogazione del credito che sono legati alla rischiosità futura dei mercati e non certo alle sofferenze già classificate come specificatamente raccomandato anche di recente dalle Autorità europee.
MAGGIORI ONERI PER LE BANCHE
- Le cancellazioni ipotecarie sono già a carico delle banche .
- comunicare ai debitori che i loro debiti verranno ceduti non è un onere particolarmente gravoso sia che si usi la pec sia che si invii una raccomandata.
Stiamo parlando di costi complessivamente molto inferiori a quelli che le banche sopportano per inviare le comunicazioni ai clienti (ormai in massima parte via internet) , ma ancora più bassi dei costi legali che le banche continuerebbero a sopportare coltivando le azioni giudiziarie. Per non parlare del vantaggio dell’ ottenere un pagamento superiore al prezzo di cessione.
LESIONE DELL AUTONOMIA CONTRATTUALE EX ART 41 COST.
Questa affermazione è solo apparentemente fondata in quanto nel ddl 79 (ma anche in quello del senatore Pittella ) è implicitamente previsto all art. 5 che la banca possa non aderire alla proposta del debitore di cui agli artt. 2 (s/s su Nbv ) o 4 ( ristrutturazione del mutuo ipotecario) .
La conseguenza è solo un inasprimento fiscale : indeducibilita future perdite nei 4 anni successivi ovvero derivanti da cessioni a prezzi più bassi di quanto offerto dal debitore.
Quindi può rifiutarsi di aderire.
Lo scopo evidente è quello di non addossare all’ Erario , e quindi alla collettività,le conseguenze di sia pur legittime decisioni della banca che non favoriscono gli accordi transattivi con i debitori tanto più se la banca decidesse di cedere il credito ad un prezzo più basso di quanto offerto dal debitore, quindi aumentando le perdite fiscalmente deducibili.
Di converso l art 6 prevede che la banca abbia significativi benefici fiscali (una sorta di superammortamento) qualora invece aderisca alla proposta del debitore ai sensi degli artt. 2 o 4.
Lo stesso art. 7 non vieta alla banca la cessione dei crediti, ma le impone di vendere ad un prezzo non inferiore al Nbv solo nel caso in cui la banca stessa abbia rifiutato (e non se ne capirebbe la ratio) offerte del debitore ai sensi degli artt. 2 o 4 , sicuramente meno penalizzanti del prezzo di cessione inferiore al Nbv.
Insomma la banca continua ad essere libera di fare e non fare accordi con il debitore ovvero di cedere il credito, ma non può farne carico alla collettività tramite la riduzione del gettito fiscale .
È evidente l equilibrio delle norme proposte e l interesse pubblico tutelato senza alcuna lesione del dettato costituzionale.
L’EFFETTO DEL CALENDAR PROVISONING
Le Autorità europee hanno “suggerito” e la Commissione europea da ultimo ha imposto, dal 2019 un meccanismo automatico di accantonamenti programmati, svincolati dalla valutazione del debitore, per far sì che i “nuovi” crediti deteriorati , entro tre anni per quelli chirografari ed entro sette o nove per quelli garantiti o ipotecari, siano interamente accantonati sotto il profilo patrimoniale.
Di recente si discute se queste stringenti prescrizioni siano compatibili con la crisi pandemica esplosa.
Nel nostro caso il problema comunque non sembra sussistere perché le norme proposte possono applicarsi essenzialmente solo a crediti classificati prima del calendar provisoning.
I PREZZI DI CESSIONE SONO BASATI SU ASSUNZIONI STATISTICHE
Non è vero in generale e comunque le Autorità europee hanno sconsigliato queste metodiche.
Di norma i cessionari conducono elaborate DD sui ptf per stabilire il prezzo di cessione. Le DD contengono anche elementi statistici quando il novero delle posizioni cedute e’ particolarmente elevato.
Tuttavia ad ogni credito viene attribuito un prezzo singolo da cui deriverà una perdita o un guadagno a seconda che quella singola posizione venga chiusa con un incasso maggiore o minore del prezzo pagato per acquistarla.
Non si capisce quindi perché le norme proposte siano in contrasto con i metodi di valutazioni adottati dagli operatori.
Ma anche se i criteri fossero totalmente statistici , la circostanza che alcuni o molti debitori paghino un prezzo maggiore di quello offerto dal cessionario non comporta altro che la base statistica di riferimento dovrà essere di volta in volta depurata dalle posizioni che, per effetto delle norme in discussione, dovessero uscire dal portafoglio valutato.
IL MORAL HAZARD
Si sostiene che l applicazione delle norme in discussione potrebbe indurre i debitori a comportamenti opportunistici riducendo la loro propensione al regolare pagamento dei debiti.
Se questo fosse sempre vero, il legislatore avrebbe sbagliato a fare i vari condoni.
In questo caso comunque non è così e non siamo in presenza di condoni:
- la norma è straordinaria e non ripetibile ne estendibile.
- Può essere applicata solo alle posizioni già classificate in passato (si propone il 31/12/2020).
- Banche e cessionari non sono obbligati ad aderire alle proposte dei debitori. Quindi i comportamenti sono sempre volontari da entrambe le parti.
IL NBV NON RAPPRESENTA IL VERO VALORE DI RECUPERO DEL CREDITO DETERIORATO
Questa affermazione appare grave.
Vorrebbe dire che le banche , in frode alla veridicità del bilancio anche sotto il profilo fiscale , effettuano accantonamenti contabili non corretti ed esorbitanti riducendo gli utili e l’ imponibile , detraendo perdite non vere.
Che l’esercizio della valutazione del credito deteriorato non sia basato su una scienza esatta è ovvio , ma affermare che il Nbv è comunque non rappresentativo del valore atteso di recupero non solo non è vero, ma è strumentale a sostenere che le norme proposte farebbero beneficiare i debitori sottovalutati.
È vero invece che , per economia di gestione dei numeri e raffrontabilita dei bilanci, esistono regole di accantonamento basate anche su elementi statistici, autorizzate dalle autorità regolamentari e contabili.
Esse però non esimono gli amministratori dalla responsabilità che, sia pur nell incertezza della valutazione prospettica , l applicazione di dette regole costituisca la migliore approssimazione possibile alla realtà della posizione in default. Tant’è che per le posizioni di maggior valore la valutazione puntuale è obbligatoria.
Se abbiamo accettato realisticamente questo compromesso , non si capisce perché lo stesso criterio non possa essere adottato dal legislatore per emanare le norme in discussione.
LA COMUNICAZIONE DEL NBV E’ DIROMPENTE PER IL MERCATO
La comunicazione del Nbv andrebbe solo al singolo debitore interessato e non al Mercato
Non si vede un effetto di Mercato .
Il Mercato già conosce attraverso i bilanci delle banche quanto queste siano state più o meno prudenti negli accantonamenti.
Il Mercato non sarebbe in alcun modo influenzato dal fatto che il singolo debitore abbia conoscenza di quanto è stato valutato il suo credito.
LA NORMA NON VA APPLICATA ALLE CESSIONI GIÀ PERFEZIONATE
Qui ci si preoccupa del guadagno dei Fondi cessionari ritenendo che la maggiorazione del 20% sul prezzo di acquisto proposta non sia remunerativa.
Certo che se il Fondo ritiene di guadagnare più del 100% avendo pagato 10 quello che per la banca vale 50 è una preoccupazione fondata.
Ma è un interesse meritevole di tutela da parte del legislatore anche se per tutelarlo si impedisce a centinaia di migliaia di famiglie ed imprese di tornare alla normalità?
Tanto più che la maggioranza dei Fondi è tassata all’estero?
Chi ha fatto questa eccezione non dà alcuna dimostrazione tecnica che un guadagno del 20% sia insufficiente.
Fondi ai quali con le Gacs è già stato garantito dallo Stato un rendimento più che dignitoso ma non certo del 20% che è comunque superiore al guadagno delle banche che non possono superare i tassi soglia della legge anti usura.
D’altra parte se le norme servono per voltare pagina rispetto alla crisi precedente non si potrà fare a meno di applicarle alle cessioni già effettuate che riguardano circa 200 miliardi di Npls .
Se si sottraessero questi crediti, l impatto delle norme sarebbe modestissimo e quindi ininfluente sull economia reale.
Tanto peggio se le norme riguardassero solo le cessioni future. In questo caso il moral hazard sarebbe assicurato!
LA CANCELLAZIONE DALLA CR E’ INIQUA VERSO TUTTI GLI ALTRI DEBITORI REGOLARI NEI PAGAMENTI
Non è chiaro il punto.
Già oggi un debitore che ha pagato il suo debito sia pur parzialmente viene comunque cancellato dalla CR dopo tre anni.
Non c è nulla di nuovo.
L’ATTESA DELL’ESERCIZIO DELL OPZIONE DEL DEBITORE RENDE INCERTO IL PERIMETRO DEL PORTAFOGLIO DA CEDERE
Vero, ma intanto i i termini per l esercizio dell opzione sono molto brevi, anche troppo. Mentre le trattative per concludere le cessioni durano molti mesi.
Inoltre nei contratti di cessione è sempre previsto che il cessionario possa entro due o tre anni restituire al cedente quelle posizioni che ad una analisi più approfondita post cessione si rivelino qualitativamente diverse da quanto inizialmente dichiarato dal cedente.
E il caso di una posizione inizialmente dichiarata ipotecaria e poi rivelatasi chirografaria.
Il cessionario restituisce la posizione ed il cedente restituisce il prezzo.
Quindi il perimetro del portafoglio ceduto si stabilizza solo dopo molto tempo.
OBBLIGATORIETÀ DEL PATTO MARCIANO
Falso.
All art. 4 del ddl 79 è previsto che il debitore non possa sottrarsi al patto marciano mentre la banca può rinunciarvi.
È una previsione a favore della banca, non del debitore.
IL MERCATO SECONDARIO DEGLI NPLS NE SOFFRIREBBE
Affermazione molto deludente.
Sembra che ci si preoccupi più del guadagno degli investitori speculativi che delle sorti delle banche e dell economia reale.
Si sostiene così che le norme creino incertezza perché i fondi acquirenti debbono attendere che i debitori ceduti esercitino o meno l opzione di pagare il loro debito in caso di prevista cessione.
E che quando questo accadesse il valore del ptf residuo sarebbe più basso.
È vero, e quindi ?
È anche giusto e comprensibile.
Se un debitore è in grado di pagare alla banca cedente più del prezzo che l’investitore è disposto a pagare perché dovremmo lamentarcene ?
Il debitore sarà liberato e la banca avrà perso di meno.
Conseguentemente l investitore pagherà un prezzo più basso perché avrà acquistato un ptf peggiore , ma la banca avrà incassato di più.
È sano che vengano ceduti i crediti peggiori.
LE BANCHE DIVENTEREBBERO ANCOR PIÙ RIGOROSE NEL CONCEDERE CREDITO
E perché mai ?
Sembra una minaccia, anche se a mio avviso le banche farebbero benissimo ad essere molto più rigorose di quanto non lo siamo state in passato .
Le norme in discussione consentiranno alle banche di registrare meno perdite di quelle che subiscono a causa delle cessioni massive. Quindi hanno un vantaggio , anzi saranno più patrimonializzate.
Non c è alcuna relazione con i criteri di erogazione del credito che sono legati alla rischiosità futura dei mercati e non certo alle sofferenze già classificate come specificatamente raccomandato anche di recente dalle Autorità europee.
MAGGIORI ONERI PER LE BANCHE
Stiamo parlando di costi complessivamente molto inferiori a quelli che le banche sopportano per inviare le comunicazioni ai clienti (ormai in massima parte via internet) , ma ancora più bassi dei costi legali che le banche continuerebbero a sopportare coltivando le azioni giudiziarie. Per non parlare del vantaggio dell’ ottenere un pagamento superiore al prezzo di cessione.
LESIONE DELL AUTONOMIA CONTRATTUALE EX ART 41 COST.
Questa affermazione è solo apparentemente fondata in quanto nel ddl 79 (ma anche in quello del senatore Pittella ) è implicitamente previsto all art. 5 che la banca possa non aderire alla proposta del debitore di cui agli artt. 2 (s/s su Nbv ) o 4 ( ristrutturazione del mutuo ipotecario) .
La conseguenza è solo un inasprimento fiscale : indeducibilita future perdite nei 4 anni successivi ovvero derivanti da cessioni a prezzi più bassi di quanto offerto dal debitore.
Quindi può rifiutarsi di aderire.
Lo scopo evidente è quello di non addossare all’ Erario , e quindi alla collettività,le conseguenze di sia pur legittime decisioni della banca che non favoriscono gli accordi transattivi con i debitori tanto più se la banca decidesse di cedere il credito ad un prezzo più basso di quanto offerto dal debitore, quindi aumentando le perdite fiscalmente deducibili.
Di converso l art 6 prevede che la banca abbia significativi benefici fiscali (una sorta di superammortamento) qualora invece aderisca alla proposta del debitore ai sensi degli artt. 2 o 4.
Lo stesso art. 7 non vieta alla banca la cessione dei crediti, ma le impone di vendere ad un prezzo non inferiore al Nbv solo nel caso in cui la banca stessa abbia rifiutato (e non se ne capirebbe la ratio) offerte del debitore ai sensi degli artt. 2 o 4 , sicuramente meno penalizzanti del prezzo di cessione inferiore al Nbv.
Insomma la banca continua ad essere libera di fare e non fare accordi con il debitore ovvero di cedere il credito, ma non può farne carico alla collettività tramite la riduzione del gettito fiscale .
È evidente l equilibrio delle norme proposte e l interesse pubblico tutelato senza alcuna lesione del dettato costituzionale.
L’EFFETTO DEL CALENDAR PROVISONING
Le Autorità europee hanno “suggerito” e la Commissione europea da ultimo ha imposto, dal 2019 un meccanismo automatico di accantonamenti programmati, svincolati dalla valutazione del debitore, per far sì che i “nuovi” crediti deteriorati , entro tre anni per quelli chirografari ed entro sette o nove per quelli garantiti o ipotecari, siano interamente accantonati sotto il profilo patrimoniale.
Di recente si discute se queste stringenti prescrizioni siano compatibili con la crisi pandemica esplosa.
Nel nostro caso il problema comunque non sembra sussistere perché le norme proposte possono applicarsi essenzialmente solo a crediti classificati prima del calendar provisoning.
I PREZZI DI CESSIONE SONO BASATI SU ASSUNZIONI STATISTICHE
Non è vero in generale e comunque le Autorità europee hanno sconsigliato queste metodiche.
Di norma i cessionari conducono elaborate DD sui ptf per stabilire il prezzo di cessione. Le DD contengono anche elementi statistici quando il novero delle posizioni cedute e’ particolarmente elevato.
Tuttavia ad ogni credito viene attribuito un prezzo singolo da cui deriverà una perdita o un guadagno a seconda che quella singola posizione venga chiusa con un incasso maggiore o minore del prezzo pagato per acquistarla.
Non si capisce quindi perché le norme proposte siano in contrasto con i metodi di valutazioni adottati dagli operatori.
Ma anche se i criteri fossero totalmente statistici , la circostanza che alcuni o molti debitori paghino un prezzo maggiore di quello offerto dal cessionario non comporta altro che la base statistica di riferimento dovrà essere di volta in volta depurata dalle posizioni che, per effetto delle norme in discussione, dovessero uscire dal portafoglio valutato.
IL MORAL HAZARD
Si sostiene che l applicazione delle norme in discussione potrebbe indurre i debitori a comportamenti opportunistici riducendo la loro propensione al regolare pagamento dei debiti.
Se questo fosse sempre vero, il legislatore avrebbe sbagliato a fare i vari condoni.
In questo caso comunque non è così e non siamo in presenza di condoni: