L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una serie di chiarimenti sull’applicazione del quadro prudenziale in risposta alle questioni sollevate a seguito della pandemia di COVID-19.
Questi chiarimenti aggiornano la sezione FAQ del Rapporto dell’EBA sulle politiche di attuazione della COVID-19, che fornisce chiarezza sull’attuazione
- degli orientamenti dell’EBA sulle moratorie e
- degli orientamenti dell’EBA sulla segnalazione e divulgazione della COVID-19.
Questa relazione fa parte del più ampio monitoraggio dell’EBA sull’attuazione delle politiche COVID-19 e sull’applicazione delle politiche esistenti in queste circostanze eccezionali.
La Relazione include ulteriori chiarimenti tecnici sull’applicazione degli orientamenti sulle moratorie relativi alla recente riattivazione degli orientamenti dell’EBA sulle moratorie di pagamento.
In particolare, l’EBA ha fornito chiarimenti sul funzionamento del limite di 9 mesi al periodo massimo per il quale è possibile sospendere, posticipare o ridurre i pagamenti per un determinato credito a seguito dell’applicazione (o della ulteriore applicazione) dei provvedimenti generali di moratoria sui debiti.
Questi chiarimenti spiegano come applicare le linee guida quando si valuta la classificazione di una esposizione come credito ristrutturato e come determinare se vi sia stata una diminuzione dell’obbligo finanziario in relazione alle moratorie applicate ai prestiti che superano il limite dei 9 mesi.
Questo aspetto risulta particolarmente rilevante per numerose PMI e banche italiane poiché le modifiche ai termini di pagamento accordate ai debitori:
- se concesse a titolo individuale costituiscono motivo di classificazione a deteriorato (con conseguente aumento degli accantonamenti) in base alla nuova definizione di default entrata in vigore il 1° gennaio
- se concesse all’interno di disposizioni generali invece non danno luogo a questo inconveniente
Per le imprese italiane che avevano richiesto i benefici a marzo 2020 il termine della disposizione generale era stato spostato dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (ex art. 65 del Decreto Agosto) dunque i mesi in eccesso rispetto ai nove individuati da EBA come durata limite potevano essere considerati come misura individuale e quindi dare luogo alla classificazione a deteriorato.
Il nuovo chiarimento specifica che per la parte eccedente i 9 mesi la ristrutturazione può essere considerata come dettata da norme generali e dunque non rilevare ai fini della nuova definizione di default.
Per quanto riguarda la segnalazione e l’informativa, la Relazione aggiornata copre il trattamento dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie scadute. In particolare, chiarisce che quando una moratoria scade, i prestiti e gli anticipi soggetti a questa misura scaduta devono essere segnalati, indipendentemente dal fatto che siano soggetti a un’altra misura.
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una serie di chiarimenti sull’applicazione del quadro prudenziale in risposta alle questioni sollevate a seguito della pandemia di COVID-19.
Questi chiarimenti aggiornano la sezione FAQ del Rapporto dell’EBA sulle politiche di attuazione della COVID-19, che fornisce chiarezza sull’attuazione
Questa relazione fa parte del più ampio monitoraggio dell’EBA sull’attuazione delle politiche COVID-19 e sull’applicazione delle politiche esistenti in queste circostanze eccezionali.
La Relazione include ulteriori chiarimenti tecnici sull’applicazione degli orientamenti sulle moratorie relativi alla recente riattivazione degli orientamenti dell’EBA sulle moratorie di pagamento.
In particolare, l’EBA ha fornito chiarimenti sul funzionamento del limite di 9 mesi al periodo massimo per il quale è possibile sospendere, posticipare o ridurre i pagamenti per un determinato credito a seguito dell’applicazione (o della ulteriore applicazione) dei provvedimenti generali di moratoria sui debiti.
Questi chiarimenti spiegano come applicare le linee guida quando si valuta la classificazione di una esposizione come credito ristrutturato e come determinare se vi sia stata una diminuzione dell’obbligo finanziario in relazione alle moratorie applicate ai prestiti che superano il limite dei 9 mesi.
Questo aspetto risulta particolarmente rilevante per numerose PMI e banche italiane poiché le modifiche ai termini di pagamento accordate ai debitori:
Per le imprese italiane che avevano richiesto i benefici a marzo 2020 il termine della disposizione generale era stato spostato dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (ex art. 65 del Decreto Agosto) dunque i mesi in eccesso rispetto ai nove individuati da EBA come durata limite potevano essere considerati come misura individuale e quindi dare luogo alla classificazione a deteriorato.
Il nuovo chiarimento specifica che per la parte eccedente i 9 mesi la ristrutturazione può essere considerata come dettata da norme generali e dunque non rilevare ai fini della nuova definizione di default.
Per quanto riguarda la segnalazione e l’informativa, la Relazione aggiornata copre il trattamento dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie scadute. In particolare, chiarisce che quando una moratoria scade, i prestiti e gli anticipi soggetti a questa misura scaduta devono essere segnalati, indipendentemente dal fatto che siano soggetti a un’altra misura.