Il termine di sospensione dell’attività degli Agenti di riscossione è scaduto il 15 ottobre scorso, ma le richieste dei contribuenti duramente colpiti dalla grave crisi economica e di liquidità dettata dal Covid 19 paiono essere state ascoltate dal Governo che con il nuovo decreto emanato in data 18 ottobre in tarda serata ha ridato una boccata di ossigeno, prorogando nuovamente il periodo di ‘pace fiscale’. La ripresa dell’attività degli agenti della riscossione è ora fissata, salvo ulteriori proroghe determinate dalla ripresa della pandemia in atto, al 1 gennaio 2021.
Molti altri i ‘benefici’ per i contribuenti che emergono dal nuovo decreto approvato ad hoc, tra questi: la tenuta in vita fino al 31 dicembre 2020 della norma che fa decadere dalle rateazioni solo se non si pagano 10 rate (invece di 5) e si differisce di 12 mesi il termine per la notifica delle cartelle. il decreto ad hoc approvato dal Consiglio dei ministri insieme alla legge di bilancio 2021 e reso subito operativo, introduce anche una maxi proroga di due anni dei termini per notificare gli atti in scadenza nel 2020.
Il nuovo rinvio si è reso necessario per dare risposta alle piccole e medie imprese, più colpite dal Covid 19, che avevano chiesto una nuova proroga al Governo data la difficile situazione in cui molto settori versano, si pensi ad esempio alla ristorazione o quanti vivono di eventi e fiere, e i locali che offrono intrattenimento.
Nel provvedimento viene quindi disposta la proroga alla fine dell’anno della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti degli agenti della riscossione. Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è stato previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.
In particolare, secondo il decreto ad hoc, che a breve vedrà pubblicazione in Gazzetta ufficiale, è prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione della notifica dei seguenti atti:
- cartelle di pagamento
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali
- di decadenza dalla rateazione per il mancato pagamento di 10 rate invece che 5;
- di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi (art. 152, D.L. n. 34/2020).
I versamenti oggetto di sospensione dovranno dunque essere poi effettuati, stando a quanto specificato nel decreto, in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2021.
Il nuovo decreto ha inoltre precisato che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione, sono prorogati di 12 mesi: sia il termine per la perdita del diritto al discarico (art. 19, comma 2, lettera a, D.Lgs. n. 112/1999); quanto termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Però in tutto questo emerge anche un beneficio per il fisco, in quanto viene prorogata di due anni la possibilità di notificare le cartelle di pagamento non ancora notificate, i cui termini di decadenza scadrebbero altrimenti a fine anno. Pertanto se da un lato i contribuenti potranno beneficiare di una ulteriore mini sospensione dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 nel vedersi notificare atti da parte del Fisco, dall’altro quest’ultimo si riconosce un anno in più per poter notificare gli atti del 2021 e addirittura due anni in più per quelli del 2020.
Il termine di sospensione dell’attività degli Agenti di riscossione è scaduto il 15 ottobre scorso, ma le richieste dei contribuenti duramente colpiti dalla grave crisi economica e di liquidità dettata dal Covid 19 paiono essere state ascoltate dal Governo che con il nuovo decreto emanato in data 18 ottobre in tarda serata ha ridato una boccata di ossigeno, prorogando nuovamente il periodo di ‘pace fiscale’. La ripresa dell’attività degli agenti della riscossione è ora fissata, salvo ulteriori proroghe determinate dalla ripresa della pandemia in atto, al 1 gennaio 2021.
Molti altri i ‘benefici’ per i contribuenti che emergono dal nuovo decreto approvato ad hoc, tra questi: la tenuta in vita fino al 31 dicembre 2020 della norma che fa decadere dalle rateazioni solo se non si pagano 10 rate (invece di 5) e si differisce di 12 mesi il termine per la notifica delle cartelle. il decreto ad hoc approvato dal Consiglio dei ministri insieme alla legge di bilancio 2021 e reso subito operativo, introduce anche una maxi proroga di due anni dei termini per notificare gli atti in scadenza nel 2020.
Il nuovo rinvio si è reso necessario per dare risposta alle piccole e medie imprese, più colpite dal Covid 19, che avevano chiesto una nuova proroga al Governo data la difficile situazione in cui molto settori versano, si pensi ad esempio alla ristorazione o quanti vivono di eventi e fiere, e i locali che offrono intrattenimento.
Nel provvedimento viene quindi disposta la proroga alla fine dell’anno della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti degli agenti della riscossione. Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è stato previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.
In particolare, secondo il decreto ad hoc, che a breve vedrà pubblicazione in Gazzetta ufficiale, è prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione della notifica dei seguenti atti:
I versamenti oggetto di sospensione dovranno dunque essere poi effettuati, stando a quanto specificato nel decreto, in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2021.
Il nuovo decreto ha inoltre precisato che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione, sono prorogati di 12 mesi: sia il termine per la perdita del diritto al discarico (art. 19, comma 2, lettera a, D.Lgs. n. 112/1999); quanto termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Però in tutto questo emerge anche un beneficio per il fisco, in quanto viene prorogata di due anni la possibilità di notificare le cartelle di pagamento non ancora notificate, i cui termini di decadenza scadrebbero altrimenti a fine anno. Pertanto se da un lato i contribuenti potranno beneficiare di una ulteriore mini sospensione dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 nel vedersi notificare atti da parte del Fisco, dall’altro quest’ultimo si riconosce un anno in più per poter notificare gli atti del 2021 e addirittura due anni in più per quelli del 2020.