Via libera al sequestro conservativo sui conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. La normativa italiana si adegua così al Regolamento UE n. 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro. Approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 ottobre scorso, il decreto legislativo di adeguamento alle disposizioni comunitarie introduce uno strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura unitaria, che consente, in casi transnazionali, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme possedute dal debitore e depositate presso conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione.
Le nuove norme si affiancano ai procedimenti nazionali, ma non li sostituiscono, e la procedura si applica solo ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, mentre sono esclusi: materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini. Rispetto alle tempistiche, il procedimento è esperibile sia prima dell’avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento. L’autorità giudiziaria competente per l’emissione di un’ordinanza di sequestro va individuata in base al merito della pretesa: ad esempio se il debitore è un consumatore, la competenza è dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato; in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore.
A tutela del debitore, per controbilanciare l’assenza di un’audizione preventiva, sono previsti alcuni meccanismi di salvaguardia: varie forme di impugnazione, possibilità di opporsi all’ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia, possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni e introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.
Via libera al sequestro conservativo sui conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. La normativa italiana si adegua così al Regolamento UE n. 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro. Approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 ottobre scorso, il decreto legislativo di adeguamento alle disposizioni comunitarie introduce uno strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura unitaria, che consente, in casi transnazionali, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme possedute dal debitore e depositate presso conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione.
Le nuove norme si affiancano ai procedimenti nazionali, ma non li sostituiscono, e la procedura si applica solo ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, mentre sono esclusi: materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini. Rispetto alle tempistiche, il procedimento è esperibile sia prima dell’avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento. L’autorità giudiziaria competente per l’emissione di un’ordinanza di sequestro va individuata in base al merito della pretesa: ad esempio se il debitore è un consumatore, la competenza è dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato; in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore.
A tutela del debitore, per controbilanciare l’assenza di un’audizione preventiva, sono previsti alcuni meccanismi di salvaguardia: varie forme di impugnazione, possibilità di opporsi all’ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia, possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni e introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.