La Corte di Cassazione, con l’allegata Ordinanza N. 10092 del 28-05-2020, ha affermato il seguente principio di diritto: “In caso di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 cod. civ., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell’originario debitore cedente senza essere gravato, in quest’ultimo caso, dall’onere di provare l’infruttuosa escussione del debitore ceduto”.
La sentenza si segnala anche per l’applicazione del suindicato principio in materia di factoring.
Invero, la Corte di Cassazione ha argomentato come segue:
I superiori approdi trovano riscontro anche nella disciplina del factoring contenuta nella legge n. 52 del 1991, il cui art. 4 prevede, all’opposto della previsione codicistica, l’assunzione da parte del cedente dell’obbligo di garantire la solvenza del debitore, salvo che il cessionario non vi rinunci. Tanto che la dottrina ha al riguardo osservato che, nel contratto di factoring con prevalente causa di finanziamento, l’effetto traslativo della cessione rappresenta uno strumento di garanzia atipica del soddisfacimento del credito del factor derivante dall’erogazione dell’anticipazione; funzione di garanzia che resterebbe, però, evidentemente compromessa, ove si imponesse al factor l’onere di escutere preventivamente il debitore ceduto, con il risultato che il credito derivante dall’anticipazione diverrebbe esigibile solo nel momento in cui risultassero infruttuose le azioni, anche esecutive, esercitate dal cessionario contro il ceduto.
Trattasi, quindi, di principi che, all’evidenza, rafforzeranno d’ora in poi la posizione del factor e, conseguentemente, determineranno un maggiore ricorso a tale figura contrattuale.
É ben noto, invero, lo sviluppo avuto negli ultimi tempi dal contratto di factoring, contratto che costituisce una vera e propria operazione di finanziamento all’impresa cliente sia con riferimento ai crediti vantati nei confronti di privati che nei confronti della P. A..
La Corte di Cassazione, con l’allegata Ordinanza N. 10092 del 28-05-2020, ha affermato il seguente principio di diritto: “In caso di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 cod. civ., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell’originario debitore cedente senza essere gravato, in quest’ultimo caso, dall’onere di provare l’infruttuosa escussione del debitore ceduto”.
La sentenza si segnala anche per l’applicazione del suindicato principio in materia di factoring.
Invero, la Corte di Cassazione ha argomentato come segue:
I superiori approdi trovano riscontro anche nella disciplina del factoring contenuta nella legge n. 52 del 1991, il cui art. 4 prevede, all’opposto della previsione codicistica, l’assunzione da parte del cedente dell’obbligo di garantire la solvenza del debitore, salvo che il cessionario non vi rinunci. Tanto che la dottrina ha al riguardo osservato che, nel contratto di factoring con prevalente causa di finanziamento, l’effetto traslativo della cessione rappresenta uno strumento di garanzia atipica del soddisfacimento del credito del factor derivante dall’erogazione dell’anticipazione; funzione di garanzia che resterebbe, però, evidentemente compromessa, ove si imponesse al factor l’onere di escutere preventivamente il debitore ceduto, con il risultato che il credito derivante dall’anticipazione diverrebbe esigibile solo nel momento in cui risultassero infruttuose le azioni, anche esecutive, esercitate dal cessionario contro il ceduto.
Trattasi, quindi, di principi che, all’evidenza, rafforzeranno d’ora in poi la posizione del factor e, conseguentemente, determineranno un maggiore ricorso a tale figura contrattuale.
É ben noto, invero, lo sviluppo avuto negli ultimi tempi dal contratto di factoring, contratto che costituisce una vera e propria operazione di finanziamento all’impresa cliente sia con riferimento ai crediti vantati nei confronti di privati che nei confronti della P. A..