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Covid-19 e sospensione dei pignoramenti immobiliari, ogni città ha le sue regole

Ruolo degli ausiliari, ambito di applicazione soprattutto in riferimento all’individuazione dell’abitazione principale, automatismo o meno della sospensione. Ci sono più aspetti da chiarire dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl del 17 marzo 2020, n. 18 (il cosiddetto “Cura Italia”), che all’articolo 54-ter introduce una sospensione, per la durata di sei mesi, di ogni procedura esecutiva immobiliare.

Chiarimenti necessari sin dalla definizione stessa dell’immobile oggetto di pignoramento, sospeso per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: prima casa si legge nella rubrica dell’articolo 54-ter, abitazione principale nel testo dello stesso. Ci chiarisce il dossier parlamentare della legge di conversione che per «abitazione principale» si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis del Dpr 917 del 1986).

Ciò premesso, occorre svolgere però alcune riflessioni circa la concreta operatività della norma. Per essere efficace infatti la sospensione dovrebbe operare automaticamente, ma i tribunali hanno chiarito in sede interpretativa che è consigliabile comunque un’istanza di parte, che tuteli il debitore, un’instanza in cui gli ausiliari chiedano espressamente al giudice di sospendere la procedura esecutiva, dando atto anche che l’esecuzione ha ad oggetto l’abitazione principale.

Gli Uffici esecuzioni immobiliari hanno – da nord a sud – emesso note con criteri interpretativi e indicazioni operative, componendo però un puzzle non omogeneo del da farsi, soprattutto in relazione proprio al ruolo degli ausiliari.

Bari

Quanto ai meccanismi procedurali di attuazione della sospensione e di riattivazione del processo esecutivo sospeso, l’Ufficio giudiziario di Bari suggerisce agli esperti stimatori, ai professionisti delegati e ai custodi giudiziari (gli ausiliari appunto), di segnalare la sospensione in una nota da depositare nel fascicolo telematico dell’esecuzione. Tanto l’istanza della parte interessata, quanto la segnalazione dell’ausiliario della procedura non costituiscono comunque presupposto procedurale dell’effetto sospensivo, che discende direttamente dalla norma.

Il Giudice dell’esecuzione può comunque già indicare da subito una data successiva al 30 ottobre 2020 per la ripresa del procedimento. La sospensione ex articolo 54-ter riguarda le procedure in cui il debitore esecutato aveva, da solo o con suoi congiunti, la dimora principale nell’immobile assoggettato all’esecuzione sia al momento del pignoramento, sia alla data del 30 aprile 2020, condizioni che devono sussistere entrambe.

Sono inclusi nella sospensione tutti gli adempimenti e le attività aventi
contenuto esecutivo ovvero funzionali all’espropriazione forzata, quali ad esempio la stima o la conversione del pignoramento.

Napoli Nord

Criteri simili a Bari quelli indicati nella nota degli Uffici giudiziari di Napoli nord, nella quale si precisa comunque che benchè la sospensione abbia carattere necessario, il giudice non potrà limitarsi a prendere atto, ma dovrà procedere all’accertamento della circostanza che l’immobile pignorato sia adibito ad abitazione principale, o sulle base delle circostanze dedotte su apposta istanza delle parti o su segnalazione degli ausiliari della procedura.

Viene altresì chiarito espressamente che gli ausiliari non dovranno inviare alcuna nota qualora l’immobile pignorato non fosse da intendersi adibito ad abitazione principale del debitore, potendosi in tal caso proseguire nel procedimento. Uguali alla nota emessa dal Tribunale di Bari i profili soggettivi ed oggettivi della sospensione.

Aosta

Il Tribunale innanzittutto sottolinea, nella nota interpretativa, la diversa menzione dell’immobile pignorato tra la rubrica (la titolazione dell’articolo 54-ter) ed il testo. Si precisa però che non vi è motivo di ritenere si tratti di una incongruenza, bensì solo di una diversa definizione data alla dimora abituale del debitore.

Quanto agli ausiliari, si precisa che la sospensione deve riguardare anche la loro attività a meno che non sia espressamente richiamata dal custode giudiziario eventualmente già nominato. Non necessaria la riassunzione infine, si precisa, per la riattivazione del procedimento, da ritenersi automatica dal 31 ottobre 2020.

Nola

Si rivolge direttamente agli ausiliari del giudice la nota del Tribunale di Nola, nella città metropolitana di Napoli, ritenendo, che devono – in linea generale – considerarsi sospesi, per il tempo indicato dalla legge, tutti i termini e le attività facenti capo agli organi della procedura (Giudice dell’esecuzione e ausiliari) che precedono l’aggiudicazione dell’immobile pignorato.

Agli ausiliari del Giudice dell’esecuzione, siano essi custodi, esperti stimatori o professionisti delegati, si chiede pertanto di arrestare la propria attività e segnalare tempestivamente al giudice dell’esecuzione, con apposita relazione il riscontro di due circostanze: che l’immobile pignorato risulti dimora abituale e sia altresì abitato dal debitore esecutato e dal suo nucleo familiare sia al momento del pignoramento, sia alla data del 30 aprile 2020; e che l’immobile pignorato non risulti ancora aggiudicato.

Torino

Si rivolge agli ausiliari, all’Ordine degli avvocati ed a quello dei commercialisti il Tribunale di Torino. In caso di vendite si precisa che i professionisti delegati non devono procedere alla rifissazione di alcuna vendita, con qualsivoglia modalità, prima che il Giudice depositi nel fascicolo telematico il provvedimento di autorizzazione o sospensione del giudizio.

Quanto ai decreti di trasferimento si precisa che vanno avanti le procedure qualora non riguardino l’abitazione principale; se invece è proprio questo il bene prignorato, si distinguerà tra l’ipotesi in cui non sia ancora stato versato il prezzo, poiché anche questo termine deve ritenersi rientrare nella sospensione sino al 30.10.2020 ; qualora invece l’aggiudicatario abbia già versato il prezzo o ritenga di versarlo, anche durante il periodo di sospensione, il delegato predisporrà comunque la bozza del decreto di trasferimento e la trasmetterà al Giudice per le sue determinazioni.

Bologna

Il Tribunale nel voler tenere in considerazione le motivazioni soggiacenti la sospensione, dà una interpretazione estensiva della stessa. Pertanto legittima l’applicazione della norma anche a tutti i beni occupati da soggetti diversi dal debitore.

Il Tribunale di Bologna definisce indifettibile la nomina degli ausiliari chiamati a verificare i requisiti per la sospensione che, da disposto normativo, è rilevabile d’ufficio.

Agli ausiliari si richiede una sintetica comunicazione depositata nel fascicolo telematico , a seguito della quale il giudice emetterà il provvedimento di sospensione che indicherà anche la data di ripresa della procedura. Nel caso di lotti già aggiudicati, a prescidenre dall’avvenuto versamento del prezzo, si precisa che non saranno emessi i decreti di trasferimento, fatta eccezione per i casi in cui l’aggiudicatario lo richieda espressamente.

Latina

Il tribunale innanzitutto conferma che dal disposto normativo non si evince la necessità di un apposito provvedimento dichiarativo del Giudice dell’esecuzione per sospendere la procedura .

Poi si specifica cosa deve intendersi per abitazione principale e si richiama l’articolo 626 Codice di procedura civile quanto alla sospensione di ogni atto esecutivo legato al procedimento. Non sono sospese – si specifica – però le attività di custodia e quelle dell’esperto estimatore, anche se dovessero comportare accessi agli immobili pignorati.

Si dispone che l’eventuale ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 54 – ter deve essere esaminata esclusivamente alle udienze alle quali risultano già chiamate le singole procedure esecutive e che, in caso di riscontro positivo, le esecuzioni vanno differite in data successiva alla scadenza del termine di sospensione, ovvero al 30 ottobre 2020.

Il Tribunale di Latina specifica anche cosa fare nei casi dubbi: tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto e delle finalità dell’articolo 54-ter, prescrive che gli stessi siano trattati in via autonoma dai delegati, accordando al debitore esecutato il massimo favore.

Milano

Agli ausiliari il Tribunale chiede di sospendere ogni attività fino al 31 ottobre nelle procedure in cui è già stata fissata udienza ex articolo 569 Codice procedura civile per disporre la vendita , in presenza dei requisiti richiesti dall’articolo 54-ter. Della sospensione l’ausiliario dovrà far menzione nel rendiconto periodico o nella relazione peritale.

Nei casi dubbi , viene richiesto di presentare istanza al giudice dell’esecuzione per ricevere istruzioni.

I provvedimenti di sgombero – chiarisce inoltre il Tribunale di Milano-dovranno essere eseguiti:
– solo dopo il 31 ottobre 2020 se l’immobile è abitazione principale del debitore
– solo dopo il 1° settembre 2020 negli altri casi.
Nel frattempo potrà essere emesso il decreto di trasferimento, ma non si potràprovvedere allo sgombero dell’immobile, salvo rilascio spontaneo.

Santa Maria Capua Vetere

Insiste sulle motivazioni sottese alla sospensione infine il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, per il quale la norma vuole tutelare il debitore ed il suo nucleo familiare, arrestando le procedure in corso nella fase liquidatoria e fino all’aggiudicazione.

Non risulta inibita pertanto – scrive il Tribunale – l’emissione di quei provvedimenti a favore del debitore, e dunque l’ammissione al benificio della conversione , la riduzione del pignoramento, fino alla chiusura del procedimento espropriativo per rinuncia del creditore.

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