Sospensione dei mutui prima casa anche ai morosi. L’interruzione del pagamento delle rate si applica anche a chi non è in regole con i pagamenti fino a 90 giorni prima dell’entrata in vigore della sospensione. A precisarlo è il sito della Consap che dalla sua home page forniste chiarimenti sul potenziamento del fondo Gasparini dedicato ai proprietari di immobili (prima casa) che si trovano in difficoltà. Il sistema esiste dal 2010 ma il decreto Cura Italia (dl 18/20) ha ampliato la portata del fondo, ampliato la casistica in cui ci si può rivolgere e semplificato la presentazione della modulistica per l’accesso. Sotto la voce dei presupposti di accesso al fondo, Consap precisa che può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250 mila euro. Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.
Poi Consap evidenzia che «nel caso che, al momento della presentazione della domanda, il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi». Aprendo dunque alle richieste per chi ha già una difficoltà pregressa nel pagamento delle rate. Inoltre si specifica: «In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell’immobile, titolarità del mutuo e residenza nell’immobile), sussistano nei confronti anche del solo mutuatario che ha subito l’evento».
Un’altra semplificazione prevede la possibilità di agire per conto di colui che risulta essere cointestatario del mutuo, nel caso appunto il mutuo sia a nome di più soggetti.
In caso di mutuo cointestato a due o più persone, il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza Covid-19.
Sulla tempistica dell’accoglimento delle domande, poi, Consap garantisce tempi stretti.
Dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria da parte di Consap, la banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi (il periodo di sospensione include anche il periodo di morosità, non superiore a 90 giorni, antecedente la data di presentazione della domanda) oppure, nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, entro il 45° giorno lavorativo.
Fonte: Ius Letter
Sospensione dei mutui prima casa anche ai morosi. L’interruzione del pagamento delle rate si applica anche a chi non è in regole con i pagamenti fino a 90 giorni prima dell’entrata in vigore della sospensione. A precisarlo è il sito della Consap che dalla sua home page forniste chiarimenti sul potenziamento del fondo Gasparini dedicato ai proprietari di immobili (prima casa) che si trovano in difficoltà. Il sistema esiste dal 2010 ma il decreto Cura Italia (dl 18/20) ha ampliato la portata del fondo, ampliato la casistica in cui ci si può rivolgere e semplificato la presentazione della modulistica per l’accesso. Sotto la voce dei presupposti di accesso al fondo, Consap precisa che può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250 mila euro. Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.
Poi Consap evidenzia che «nel caso che, al momento della presentazione della domanda, il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi». Aprendo dunque alle richieste per chi ha già una difficoltà pregressa nel pagamento delle rate. Inoltre si specifica: «In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell’immobile, titolarità del mutuo e residenza nell’immobile), sussistano nei confronti anche del solo mutuatario che ha subito l’evento».
Un’altra semplificazione prevede la possibilità di agire per conto di colui che risulta essere cointestatario del mutuo, nel caso appunto il mutuo sia a nome di più soggetti.
In caso di mutuo cointestato a due o più persone, il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza Covid-19.
Sulla tempistica dell’accoglimento delle domande, poi, Consap garantisce tempi stretti.
Dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria da parte di Consap, la banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi (il periodo di sospensione include anche il periodo di morosità, non superiore a 90 giorni, antecedente la data di presentazione della domanda) oppure, nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, entro il 45° giorno lavorativo.
Fonte: Ius Letter