Pagamenti sospesi anche per le procedure di pignoramento presso terzi iniziate dall’Agenzia della riscossione prima dell’8 marzo scorso. Sembra essere questa la soluzione più ragionevole e più in linea con le disposizioni contenute nell’articolo 68 del decreto-legge n.18/2020 che dispongono la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
Il dubbio che l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ritenga ricompresi nella suddetta moratoria i pagamenti che i terzi pignorati debbono effettuare sulla base di procedure esecutive avviate prima del periodo di sospensione, sorge dalla lettura delle Faq presenti sul sito dell’ente suddetto.
Nello specifico l’ente che gestisce la riscossione ha infatti avuto modo di precisare che, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto Cura Italia, fino al prossimo 31 maggio non potranno essere «attivate» le procedure cautelari quali, ad esempio, i fermi amministrativi e le ipoteche, né le procedure esecutive, quali i pignoramenti.
Nulla viene invece precisato invece in relazione alle procedure già in essere alla data di inizio del periodo di sospensione. Per effetto di questa carenza informativa e per il fatto stesso che l’Agenzia della riscossione faccia esplicito riferimento all’impossibilità di attivare procedure cautelari o esecutive, ma non anche al blocco delle procedure già in essere, in molti si sono posti il dubbio circa i concreti effetti del Cura Italia in relazione a queste ultime.
Ipotizzare però che procedure esecutive come i pignoramenti presso i terzi, iniziati prima dell’8 marzo scorso possano non beneficiare del periodo di sospensione significherebbe vanificare, almeno in parte, la ratio che ha indotto il legislatore alla formulazione del citato articolo 86.
Se tali procedure esecutive non fossero oggetto di sospensione si dovrebbe concludere che il datore di lavoro di un dipendente, al quale il concessionario della riscossione ha pignorato il quinto dello stipendio, debba comunque effettuare la trattenuta a favore del concessionario anche nel pagamento della prossima mensilità di paga. Mensilità che per effetto delle misure restrittive in atto lo stesso datore di lavoro potrebbe avere più di una difficoltà nel corrispondere in tutto o in parte.
Stessa situazione si potrebbe verificare nel caso in cui oggetto di pignoramento presso terzi da parte del concessionario della riscossione, siano i canoni di locazione o altri emolumenti da corrispondere al terzo pignorato.
Una possibile soluzione al dubbio interpretativo si può tuttavia ricavare attraverso una interpretazione estensiva della disposizione contenuta nel primo comma dell’articolo 68 del dl n. 18/2020. Se infatti oggetto di sospensione fino al 31 maggio sono i versamenti che traggono origine da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e gli altri atti della riscossione elencati al successivo comma 2 (accertamenti esecutivi delle Dogane e Monopoli, nuovi avvisi esecutivi degli enti locali ecc.) non si può non convenire che da tali atti esattivi derivano anche le somme oggetto a pignoramento presso terzi. Anche tali pagamenti devono pertanto formare oggetto di sospensione durante il periodo in oggetto. In relazione alle altre possibili procedure esecutive, quali ad esempio le vendite dei beni mobili o immobili pignorati, la sospensione è invece da ritenere pacifica per effetto delle altre disposizioni del Cura Italia in materia di interruzione dei procedimenti giurisdizionali nonché per i provvedimenti di sospensione delle attività, vendite esecutive comprese, emessi dai singoli tribunali.
Tornando alle precisazioni presenti sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione merita infine sottolineare che anche durante il periodo di sospensione i debitori potranno comunque decidere di pagare le somme oggetto che hanno originato fermi amministrativi o iscrizioni ipotecarie. Così facendo, specifica una delle Faq dell’Ader, potranno ottenere la cancellazione della misura cautelare iscritta prima del periodo di sospensione.
Fonte: Italia Oggi
Pagamenti sospesi anche per le procedure di pignoramento presso terzi iniziate dall’Agenzia della riscossione prima dell’8 marzo scorso. Sembra essere questa la soluzione più ragionevole e più in linea con le disposizioni contenute nell’articolo 68 del decreto-legge n.18/2020 che dispongono la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
Il dubbio che l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ritenga ricompresi nella suddetta moratoria i pagamenti che i terzi pignorati debbono effettuare sulla base di procedure esecutive avviate prima del periodo di sospensione, sorge dalla lettura delle Faq presenti sul sito dell’ente suddetto.
Nello specifico l’ente che gestisce la riscossione ha infatti avuto modo di precisare che, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto Cura Italia, fino al prossimo 31 maggio non potranno essere «attivate» le procedure cautelari quali, ad esempio, i fermi amministrativi e le ipoteche, né le procedure esecutive, quali i pignoramenti.
Nulla viene invece precisato invece in relazione alle procedure già in essere alla data di inizio del periodo di sospensione. Per effetto di questa carenza informativa e per il fatto stesso che l’Agenzia della riscossione faccia esplicito riferimento all’impossibilità di attivare procedure cautelari o esecutive, ma non anche al blocco delle procedure già in essere, in molti si sono posti il dubbio circa i concreti effetti del Cura Italia in relazione a queste ultime.
Ipotizzare però che procedure esecutive come i pignoramenti presso i terzi, iniziati prima dell’8 marzo scorso possano non beneficiare del periodo di sospensione significherebbe vanificare, almeno in parte, la ratio che ha indotto il legislatore alla formulazione del citato articolo 86.
Se tali procedure esecutive non fossero oggetto di sospensione si dovrebbe concludere che il datore di lavoro di un dipendente, al quale il concessionario della riscossione ha pignorato il quinto dello stipendio, debba comunque effettuare la trattenuta a favore del concessionario anche nel pagamento della prossima mensilità di paga. Mensilità che per effetto delle misure restrittive in atto lo stesso datore di lavoro potrebbe avere più di una difficoltà nel corrispondere in tutto o in parte.
Stessa situazione si potrebbe verificare nel caso in cui oggetto di pignoramento presso terzi da parte del concessionario della riscossione, siano i canoni di locazione o altri emolumenti da corrispondere al terzo pignorato.
Una possibile soluzione al dubbio interpretativo si può tuttavia ricavare attraverso una interpretazione estensiva della disposizione contenuta nel primo comma dell’articolo 68 del dl n. 18/2020. Se infatti oggetto di sospensione fino al 31 maggio sono i versamenti che traggono origine da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e gli altri atti della riscossione elencati al successivo comma 2 (accertamenti esecutivi delle Dogane e Monopoli, nuovi avvisi esecutivi degli enti locali ecc.) non si può non convenire che da tali atti esattivi derivano anche le somme oggetto a pignoramento presso terzi. Anche tali pagamenti devono pertanto formare oggetto di sospensione durante il periodo in oggetto. In relazione alle altre possibili procedure esecutive, quali ad esempio le vendite dei beni mobili o immobili pignorati, la sospensione è invece da ritenere pacifica per effetto delle altre disposizioni del Cura Italia in materia di interruzione dei procedimenti giurisdizionali nonché per i provvedimenti di sospensione delle attività, vendite esecutive comprese, emessi dai singoli tribunali.
Tornando alle precisazioni presenti sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione merita infine sottolineare che anche durante il periodo di sospensione i debitori potranno comunque decidere di pagare le somme oggetto che hanno originato fermi amministrativi o iscrizioni ipotecarie. Così facendo, specifica una delle Faq dell’Ader, potranno ottenere la cancellazione della misura cautelare iscritta prima del periodo di sospensione.
Fonte: Italia Oggi