La Associazione bancaria italiana (Abi) ha emanato una circolare datata 24 marzo 2020 sulle misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da Covid-19 contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il decreto ha introdotto una serie di disposizioni a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica. In particolare,l’Abi ha fornito prime istruzioni sulla moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese e sui nuovi interventi del Fondo di garanzia per le Pmi.
In particolare ha illustrato i principali aspetti delle misure di sostegno al credito, coordinandosi con alcune prime indicazioni fornite dal ministero dell’Economia e delle finanze con specifiche Faq del 22 marzo 2020, pubblicate in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate proprio anche dall’Abi. Relativamente alle misure di sostegno finanziario (articolo 56, comma 2) anche in base alle risposte del Mef, l’Abi ha precisato che il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 sarà quindi posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni; gli eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità.
Sul punto l’Abi ha precisato che nella proroga per «elementi accessori» si devono intendere tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati) Tutti questi contratti saranno quindi prorogati senza formalità. Lo stesso meccanismo di proroga automatica verrà applicato anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi sui crediti esistenti. Infine è stato chiarito che il periodo di sospensione dai pagamenti comprende anche le rate in scadenza il 30 settembre 2020, ossia le rate in scadenza al 30 settembre non dovranno essere pagate.
Riguardo ai soggetti beneficiari delle misure di moratoria l’Abi ha ricordato che potranno richiedere queste misure le micro, piccole e medie imprese (Pmi), con sede in Italia, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia. QLa platea: Pmi,vale a dire le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; lavoratori autonomi titolari di partita Iva tra cui i professionisti e le ditte individuali.
Per usufruire delle misure di favore i beneficiari non devono avere posizioni debitorie classificate dalla regolamentazione bancaria come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
Inoltre i “candidati” non potranno avere rate insolute anche parzialmente da oltre 90 giorni.
Per ottenere la moratoria i beneficiari dovranno inviare una specifica richiesta via Pec, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa, autocertificando di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese.
Fonte: Il Sole 24 Ore
La Associazione bancaria italiana (Abi) ha emanato una circolare datata 24 marzo 2020 sulle misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da Covid-19 contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il decreto ha introdotto una serie di disposizioni a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica. In particolare,l’Abi ha fornito prime istruzioni sulla moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese e sui nuovi interventi del Fondo di garanzia per le Pmi.
In particolare ha illustrato i principali aspetti delle misure di sostegno al credito, coordinandosi con alcune prime indicazioni fornite dal ministero dell’Economia e delle finanze con specifiche Faq del 22 marzo 2020, pubblicate in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate proprio anche dall’Abi. Relativamente alle misure di sostegno finanziario (articolo 56, comma 2) anche in base alle risposte del Mef, l’Abi ha precisato che il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 sarà quindi posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni; gli eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità.
Sul punto l’Abi ha precisato che nella proroga per «elementi accessori» si devono intendere tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati) Tutti questi contratti saranno quindi prorogati senza formalità. Lo stesso meccanismo di proroga automatica verrà applicato anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi sui crediti esistenti. Infine è stato chiarito che il periodo di sospensione dai pagamenti comprende anche le rate in scadenza il 30 settembre 2020, ossia le rate in scadenza al 30 settembre non dovranno essere pagate.
Riguardo ai soggetti beneficiari delle misure di moratoria l’Abi ha ricordato che potranno richiedere queste misure le micro, piccole e medie imprese (Pmi), con sede in Italia, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia. QLa platea: Pmi,vale a dire le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; lavoratori autonomi titolari di partita Iva tra cui i professionisti e le ditte individuali.
Per usufruire delle misure di favore i beneficiari non devono avere posizioni debitorie classificate dalla regolamentazione bancaria come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
Inoltre i “candidati” non potranno avere rate insolute anche parzialmente da oltre 90 giorni.
Per ottenere la moratoria i beneficiari dovranno inviare una specifica richiesta via Pec, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa, autocertificando di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese.
Fonte: Il Sole 24 Ore