Una nuova forma di patrimonio destinato alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante l’erogazione di un finanziamento da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti a favore del soggetto titolare dei crediti oggetto di cartolarizzazione: lo dispone l’articolo 4-bis del decreto legge 162/19, convertito in legge 8/20.
Queste operazioni di cartolarizzazione sono indentificate con l’espressione anglosassone “subparticipation” e consistono nell’erogazione di un finanziamento da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli.
Il soggetto finanziato non cede formalmente i crediti alla società di cartolarizzazione e quest’ultima acquisisce le risorse necessarie all’erogazione emettendo titoli (con la cui collocazione si finanzia sul mercato).
Il soggetto inoltre destina le somme provenienti dal rimborso del finanziamento al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi oltre che al pagamento dei costi dell’operazione di cartolarizzazione.
Ebbene, in base all’articolo 4-bis del decreto legge 162/19, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un’apposita deliberazione contenente l’indicazione:
dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili “in blocco”;
dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata (vale a dire della società di cartolarizzazione e dei soggetti che sottoscrivono i bond da essa emessi);
dei diritti attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato;
dei limiti e delle circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato.
La deliberazione di costituzione del patrimonio destinato deve essere depositata e iscritta in base all’articolo 2436 del Codice civile (il riferimento all’articolo 2436 da parte del decreto legge 8/2020 indurrebbe a pensare che si tratti di una deliberazione adottabile, oltre che da una spa, anche da una Srl o da una cooperativa).
Vale a dire che:
a) il notaio verbalizzante deve chiederne entro 30 giorni l’iscrizione al Registro delle imprese (la deliberazione non produce effetti se non dopo questa iscrizione);
b) se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente agli amministratori della società, i quali possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per chiedere l’omologazione della deliberazione.
Dalla data di iscrizione della deliberazione, il patrimonio segregato si intende destinato esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a vantaggio dei quali è effettuata la destinazione: si tratta di un patrimonio separato da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati, con la conseguenza che:
fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti per i quali è effettuata la destinazione, sul patrimonio oggetto di destinazione sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti;
delle obbligazioni nei confronti dei soggetti per i quali la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti a essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Una nuova forma di patrimonio destinato alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante l’erogazione di un finanziamento da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti a favore del soggetto titolare dei crediti oggetto di cartolarizzazione: lo dispone l’articolo 4-bis del decreto legge 162/19, convertito in legge 8/20.
Queste operazioni di cartolarizzazione sono indentificate con l’espressione anglosassone “subparticipation” e consistono nell’erogazione di un finanziamento da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli.
Il soggetto finanziato non cede formalmente i crediti alla società di cartolarizzazione e quest’ultima acquisisce le risorse necessarie all’erogazione emettendo titoli (con la cui collocazione si finanzia sul mercato).
Il soggetto inoltre destina le somme provenienti dal rimborso del finanziamento al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi oltre che al pagamento dei costi dell’operazione di cartolarizzazione.
Ebbene, in base all’articolo 4-bis del decreto legge 162/19, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un’apposita deliberazione contenente l’indicazione:
dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili “in blocco”;
dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata (vale a dire della società di cartolarizzazione e dei soggetti che sottoscrivono i bond da essa emessi);
dei diritti attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato;
dei limiti e delle circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato.
La deliberazione di costituzione del patrimonio destinato deve essere depositata e iscritta in base all’articolo 2436 del Codice civile (il riferimento all’articolo 2436 da parte del decreto legge 8/2020 indurrebbe a pensare che si tratti di una deliberazione adottabile, oltre che da una spa, anche da una Srl o da una cooperativa).
Vale a dire che:
a) il notaio verbalizzante deve chiederne entro 30 giorni l’iscrizione al Registro delle imprese (la deliberazione non produce effetti se non dopo questa iscrizione);
b) se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente agli amministratori della società, i quali possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per chiedere l’omologazione della deliberazione.
Dalla data di iscrizione della deliberazione, il patrimonio segregato si intende destinato esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a vantaggio dei quali è effettuata la destinazione: si tratta di un patrimonio separato da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati, con la conseguenza che:
fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti per i quali è effettuata la destinazione, sul patrimonio oggetto di destinazione sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti;
delle obbligazioni nei confronti dei soggetti per i quali la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti a essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente.
Fonte: Il Sole 24 Ore