Credito e consumatori Dalla Redazione

Cessione in Blocco del Credito Successiva alla Trascrizione di un Provvedimento di Sequestro o di Confisca

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, con l’allegata Sentenza n. 7879 del 27/02/2020, ha accolto il ricorso di una società cessionaria di un credito ipotecario, annullando il decreto del GIP che aveva respinto il ricorso in opposizione allo stato passivo presentato dalla cessionaria del credito originariamente concesso da istituto bancario in favore di società, il cui capitale era stato interamente sottoposto a confisca nel corso di un procedimento penale.

Appare utile evidenziare alcuni passaggi della sentenza, di interesse per le società cessionarie del credito.

La Corte di Cassazione, esordisce, sul punto, affermando quanto segue:

“In effetti solo dal tenore del ricorso emerge che l’istanza di ammissione del terzo, peraltro cessionario dell’istituto di credito finanziatore – qualità che non risulta indifferente ai fini del giudizio di buona fede – … “.

Questa affermazione, pertanto, riconosce che lo status di terzo ha il suo peso ai fini di soppesare il requisito della buona fede, che, ove ricorrente, esclude che l’immobile ipotecato possa essere confiscato.
Epperò, trattasi di affermazione che, nel prosieguo della motivazione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di contestualizzare.
Invero, leggesi:

Non va poi trascurato che il giudice è tenuto anche a valutare l’eventuale buona fede del cessionario in occasione della cessione del credito, alla stregua dei principi affermati da questa Corte in tema di misure di prevenzione patrimoniali, nell’ipotesi di cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia. Questa Corte ha infatti precisato che l’acquisto del credito “in blocco”, ai sensi dell’art. 58, d.lgs. n. 385 del 1993, non è circostanza decisiva ai fini della prova della buona fede, costituendo una semplice modalità di cessione del credito che non esime il cessionario dagli oneri di verifica relativi alla originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità, né preclude di per sé l’ammissibilità della ragione creditoria, determinando automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest’ultimo dimostrare la propria buona fede. (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018 – dep. 03/07/2018, Island Refinancing S.r.l. e altro, Rv. 27297801).

Quindi, di per sé non è rilevante la circostanza che il credito sia stato ceduto in blocco, quanto la diligenza che – anche il cessionario – deve dimostrare di avere adottato nella fase di due diligence.

Per converso, la Corte di Cassazione ricorda che l’acquisto del credito “in blocco”, non preclude di per sé l’ammissibilità della ragione creditoria, determinando automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito: ergo – di per sé – la cessione in blocco del credito non costituisce un elemento, per così dire, di sospetto ma, piuttosto, costituisce circostanza neutra.

Ciò non elimina, però, che il cessionario sia onerato di dimostrare la propria buona fede.

§§§

Un’ ultima considerazione, va fatta.

Appare utile evidenziare – atteso che, come sopra esposto, anche il cessionario è onerato della prova dello stato di buona fede in capo alla banca cedente – che in un passaggio della motivazione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare questo interessante principio:

“…Altrettanto apodittica la scarna motivazione in ordine alla mancanza di buona fede dell’istituto bancario che ha concesso il finanziamento, fondata dal G.I.P. soprattutto sull’assenza di adeguata istruttoria e sulla provenienza da parte del proponente della documentazione valutata ai fini della concessione. Si tratta di presupposti erronei, poiché la banca in sede di delibera di un finanziamento non ha poteri ispettivi, ma basa le proprie valutazioni sulle emergenze offerte dall’istante e deve piuttosto dimostrare di avere operato una congrua e dettagliata analisi degli elementi che emergono dalla documentazione prodotta. …”.

Ebbene, merita di essere valorizzata proprio l’affermazione a tenore della quale la banca in sede di delibera di un finanziamento non ha poteri ispettivi (salva l’attenta analisi della documentazione utilizzata ai fini dell’istruttoria) e ciò nel coacervo degli elementi che, di volta in volta ed in concreto, andranno soppesati al fine di provare la buona fede.


Sentenza n. 7879 del 27/02/2020

L’Avv. Paolo Calabretta si è laureato con lode nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania nel 1988, e svolge l’attività di avvocato occupandosi, in prevalenza, di diritto civile, ed in particolare di diritto commerciale, fallimentare e societario e recupero crediti. E' altresì difensore di Enti Pubblici. Ha pubblicato articoli giuridici su varie riviste telematiche.