Centrali rischi a doppio binario. Nel settore del credito ci sono quelle private e quelle pubbliche. L’obiettivo è costruire organizzazioni in grado di indirizzare gli operatori commerciali e gli intermediari creditizi nella valutazione, nella assunzione e nella gestione di un rischio di credito, nella valutazione dell’affidabilità e della puntualità nei pagamenti dell’interessato. Rientrano tra le finalità, soprattutto per le centrali rischi private, anche la prevenzione del rischio di frodi e del furto di identità. Ci sono, dunque, sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati per lo più a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati e ci sono sistemi informativi più specificamente a supporto del sistema bancario.
Sic. I sistemi di informazione creditizia sono maxi archivi che contengono dati sulle richieste di finanziamento e sull’andamento dei crediti accordati: sono registrati in particolare ritardi e inadempimenti. Ma nei Sic non ci sono solo notizie negative, ma anche positive oltre che dati identificativi dei debitori. Nei Sic troviamo:
a) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici (quali, ad esempio: codice fiscale, partita Iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice Iban, dati relativi alla occupazione/professione);
b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell’importo dovuto, delle modalità di pagamento e dello stato della richiesta o dell’esecuzione del contratto;
c) dati di tipo contabile, relativi, in particolare, agli utilizzi o ai pagamenti, al loro andamento periodico, all’esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;
d) dati relativi al contenzioso e ad attività di recupero del credito, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale degli interessati.
I dati possono essere del contraente principale oppure di un coobbligato, esponenti aziendale o soci, o di persone comunque legate sul piano economico o giuridico al soggetto che chiede un finanziamento o che acquista a rate un bene.
I Sic fanno anche trattamenti di «scoring», cioè di valutazione sintetica di meritevolezza e di affidabilità. In questo caso il codice di condotta (provvedimento del Garante della privacy n.163 del 12 settembre 2019) impone accuratezza nella scelta degli algoritmi e manutenzione degli stessi per fare in modo che non si commettano errori.
Si tratta pur sempre di macchine che eseguono operazioni di organizzazione, aggregazione, raffronto od elaborazione di dati personali basati sull’applicazione di metodi o modelli matematici o statistici per valutare il rischio. E talvolta i freddi risultati, espressi in forma di esiti sintetici, indicatori numerici o punteggi, associati all’interessato, diretti a fornire una rappresentazione, in termini predittivi o probabilistici, del suo profilo di rischio, sono letali per la vita quotidiana della gente comune.
Centrale rischi Banca d’Italia. Altri sistemi informativi sono nella titolarità di soggetti pubblici come il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia. Come si legge nel materiale illustrativo della Banca d’Italia, la Centrale dei rischi è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie.
Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d’Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30 mila euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo. La «sofferenza» si verifica quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria.
Sono registrati nella Cr anche i garanti nel finanziamento di un altro soggetto, per esempio con una fideiussione per un familiare che riceve un mutuo, e l’importo della fideiussione supera la soglia di censimento. La classificazione a sofferenza deve essere il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell’intermediario finanziario.
La segnalazione di «sofferenza» non può scaturire automaticamente da un semplice ritardo del cliente nei pagamenti all’intermediario.
È richiesta sul punto la trasparenza piena: le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a «sofferenza».
La Banca d’Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.
I dati della Cr sono riservati. Peraltro chi vuole conoscere la propria posizione presso la Centrale dei rischi può rivolgersi alle Filiali della Banca d’Italia. Per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l’interessato deve rivolgersi direttamente alla singola banca.
Le informazioni fornite dalla Centrale dei rischi non possono rappresentare una forma di «certificazione» dei crediti concessi dal sistema creditizio. Inoltre essere segnalato in Centrale dei rischi non vuol dire automaticamente essere un «cattivo pagatore».
La segnalazione indica solo che il soggetto ha un debito con o ha ricevuto una garanzia che supera la soglia di 30 mila euro da un intermediario finanziario che partecipa alla Centrale dei rischi.
L’intermediario finanziario non è più tenuto a segnalare un soggetto alla Centrale dei rischi quando il suo indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di 30 mila euro oppure quando il finanziamento è estinto. Tuttavia le informazioni storiche presenti negli archivi della Centrale dei rischi non vengono cancellate e possono essere consultate dagli intermediari che vi aderiscono, anche se con precise limitazioni.
Gli intermediari finanziari possono consultare le informazioni della Centrale dei rischi al massimo per gli ultimi 36 mesi.
Così si può risultare ancora iscritti nella Centrale dei rischi anche se è stata «sanata» la propria condizione, questo perché le segnalazioni rimangono visibili per 36 mesi.
Gli intermediari finanziari sono responsabili dell’esattezza delle segnalazioni alla Centrale dei rischi e devono correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d’Italia. Questa le registra nei propri archivi e le comunica immediatamente per via telematica a tutti gli intermediari che hanno ricevuto informazioni sui soggetti interessati dalle correzioni.
Gli intermediari finanziari che fanno richiesta di «prima informazione» su un potenziale cliente ricevono i dati aggiornati al momento della richiesta. Chi richiede i dati che lo riguardano, oltre ai dati aggiornati riceve anche le correzioni che hanno avuto nel tempo.
Chi trova nella Centrale dei rischi un’informazione a suo nome che ritiene inesatta, può chiedere di correggerla direttamente all’intermediario che l’ha segnalata, non alla Banca d’Italia. Se la Banca d’Italia ha notizia di possibili errori, chiede agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle.
Le informazioni presenti nella Centrale dei rischi non forniscono una fotografia dettagliata dei finanziamenti che un soggetto ha ricevuto da banche e società finanziarie.
Fonte: Italia Oggi
Centrali rischi a doppio binario. Nel settore del credito ci sono quelle private e quelle pubbliche. L’obiettivo è costruire organizzazioni in grado di indirizzare gli operatori commerciali e gli intermediari creditizi nella valutazione, nella assunzione e nella gestione di un rischio di credito, nella valutazione dell’affidabilità e della puntualità nei pagamenti dell’interessato. Rientrano tra le finalità, soprattutto per le centrali rischi private, anche la prevenzione del rischio di frodi e del furto di identità. Ci sono, dunque, sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati per lo più a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati e ci sono sistemi informativi più specificamente a supporto del sistema bancario.
Sic. I sistemi di informazione creditizia sono maxi archivi che contengono dati sulle richieste di finanziamento e sull’andamento dei crediti accordati: sono registrati in particolare ritardi e inadempimenti. Ma nei Sic non ci sono solo notizie negative, ma anche positive oltre che dati identificativi dei debitori. Nei Sic troviamo:
a) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici (quali, ad esempio: codice fiscale, partita Iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice Iban, dati relativi alla occupazione/professione);
b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell’importo dovuto, delle modalità di pagamento e dello stato della richiesta o dell’esecuzione del contratto;
c) dati di tipo contabile, relativi, in particolare, agli utilizzi o ai pagamenti, al loro andamento periodico, all’esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;
d) dati relativi al contenzioso e ad attività di recupero del credito, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale degli interessati.
I dati possono essere del contraente principale oppure di un coobbligato, esponenti aziendale o soci, o di persone comunque legate sul piano economico o giuridico al soggetto che chiede un finanziamento o che acquista a rate un bene.
I Sic fanno anche trattamenti di «scoring», cioè di valutazione sintetica di meritevolezza e di affidabilità. In questo caso il codice di condotta (provvedimento del Garante della privacy n.163 del 12 settembre 2019) impone accuratezza nella scelta degli algoritmi e manutenzione degli stessi per fare in modo che non si commettano errori.
Si tratta pur sempre di macchine che eseguono operazioni di organizzazione, aggregazione, raffronto od elaborazione di dati personali basati sull’applicazione di metodi o modelli matematici o statistici per valutare il rischio. E talvolta i freddi risultati, espressi in forma di esiti sintetici, indicatori numerici o punteggi, associati all’interessato, diretti a fornire una rappresentazione, in termini predittivi o probabilistici, del suo profilo di rischio, sono letali per la vita quotidiana della gente comune.
Centrale rischi Banca d’Italia. Altri sistemi informativi sono nella titolarità di soggetti pubblici come il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia. Come si legge nel materiale illustrativo della Banca d’Italia, la Centrale dei rischi è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie.
Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d’Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30 mila euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo. La «sofferenza» si verifica quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria.
Sono registrati nella Cr anche i garanti nel finanziamento di un altro soggetto, per esempio con una fideiussione per un familiare che riceve un mutuo, e l’importo della fideiussione supera la soglia di censimento. La classificazione a sofferenza deve essere il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell’intermediario finanziario.
La segnalazione di «sofferenza» non può scaturire automaticamente da un semplice ritardo del cliente nei pagamenti all’intermediario.
È richiesta sul punto la trasparenza piena: le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a «sofferenza».
La Banca d’Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.
I dati della Cr sono riservati. Peraltro chi vuole conoscere la propria posizione presso la Centrale dei rischi può rivolgersi alle Filiali della Banca d’Italia. Per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l’interessato deve rivolgersi direttamente alla singola banca.
Le informazioni fornite dalla Centrale dei rischi non possono rappresentare una forma di «certificazione» dei crediti concessi dal sistema creditizio. Inoltre essere segnalato in Centrale dei rischi non vuol dire automaticamente essere un «cattivo pagatore».
La segnalazione indica solo che il soggetto ha un debito con o ha ricevuto una garanzia che supera la soglia di 30 mila euro da un intermediario finanziario che partecipa alla Centrale dei rischi.
L’intermediario finanziario non è più tenuto a segnalare un soggetto alla Centrale dei rischi quando il suo indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di 30 mila euro oppure quando il finanziamento è estinto. Tuttavia le informazioni storiche presenti negli archivi della Centrale dei rischi non vengono cancellate e possono essere consultate dagli intermediari che vi aderiscono, anche se con precise limitazioni.
Gli intermediari finanziari possono consultare le informazioni della Centrale dei rischi al massimo per gli ultimi 36 mesi.
Così si può risultare ancora iscritti nella Centrale dei rischi anche se è stata «sanata» la propria condizione, questo perché le segnalazioni rimangono visibili per 36 mesi.
Gli intermediari finanziari sono responsabili dell’esattezza delle segnalazioni alla Centrale dei rischi e devono correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d’Italia. Questa le registra nei propri archivi e le comunica immediatamente per via telematica a tutti gli intermediari che hanno ricevuto informazioni sui soggetti interessati dalle correzioni.
Gli intermediari finanziari che fanno richiesta di «prima informazione» su un potenziale cliente ricevono i dati aggiornati al momento della richiesta. Chi richiede i dati che lo riguardano, oltre ai dati aggiornati riceve anche le correzioni che hanno avuto nel tempo.
Chi trova nella Centrale dei rischi un’informazione a suo nome che ritiene inesatta, può chiedere di correggerla direttamente all’intermediario che l’ha segnalata, non alla Banca d’Italia. Se la Banca d’Italia ha notizia di possibili errori, chiede agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle.
Le informazioni presenti nella Centrale dei rischi non forniscono una fotografia dettagliata dei finanziamenti che un soggetto ha ricevuto da banche e società finanziarie.
Fonte: Italia Oggi