Anche con sms il preavviso di segnalazione di inserimento tra i «cattivi pagatori» nelle liste delle cosiddette «centrali rischi private». Per contrappeso, gli archivi dei «sistemi di informazioni creditizie» conserveranno più a lungo (60 mesi) le informazioni positive, che attestano l’affidabilità di una persona. Mentre restano sostanzialmente invariati i termini massimi di conservazione delle informazioni su ritardi e mancati pagamenti (fino a 24 mesi per i ritardi poi regolarizzati). Sono alcune delle novità portate dal nuovo «Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti» (i cosiddetti «Sic»), proposto dalle associazioni di categoria e approvato dal Garante per la privacy (provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019). Il nuovo codice per i Sic si è reso necessario dopo che è diventato operativo il regolamento europeo n. 2016/679 sulla privacy (Gdpr) e il lavoro promosso dal Garante è stato di integrale rivisitazione del vecchio testo risalente al 2004. Stiamo parlando di situazioni diffusissime, in cui un consumatore chiede un finanziamento e/o acquista a rate un bene di consumo e nelle quali l’andamento dei pagamenti è registrato dai gestori di queste informazioni creditizie. L’iniziativa del Garante italiano fa da apripista in tutta l’Unione europea. Quanto, in generale, ai codici di condotta ai sensi del Gdpr, quello sui Sic segue, infatti, quello già approvato sulle informazioni commerciali. Due settori cruciali, i quali grazie all’autorità di controllo italiana, non patiranno vuoti normativi. A questo proposito, va sottolineato che, al di là di tecnicismi giuridici sulla efficacia differita contenuti nelle disposizioni finali dei nuovi codici di condotta, la sostanza è che entrambi i codici di devono considerarsi pienamente operativi. Da un lato le associazioni delle imprese del settore, che hanno sottoscritto i codici e si sono impegnate direttamente alla loro osservanza, coprono la quasi totalità del mercato. Dall’altro lato, i codici di condotta rappresentano, comunque, la disciplina avallata dall’approvazione del Garante e si comprende bene il loro valore di modello da seguire per tutti i titolari di trattamento appartenenti alle categorie coinvolte.
Preavviso di segnalazione. Negli elenchi delle centrali rischi private si inseriscono (senza bisogno del consenso dell’interessato) informazioni negative sul conto delle persone che non pagano, ad esempio, le rate di un acquisto di un bene di consumo. Questi dati circolano nell’interesse pubblico alla prevenzione delle frodi e alla corretta valutazione del merito creditizio. Ma bisogna anche rispettare un adeguato livello di garanzie e, prima di inserire qualcuno nella lista dei morosi, bisogna dargli un preavviso tracciabile. Qui il nuovo codice va incontro agli imprenditori e semplifica le modalità di comunicazione e le rende anche meno costose. Così va bene, oltre a raccomandate e Pec, anche la postalizzazione con tracciatura della spedizione (ad esempio la lettura del codice a barre abbinato alla lettera). Inoltre, se l’interessato è d’accordo, vanno bene il caricamento del preavviso su una piattaforma di home banking o analogo servizio, accompagnata da un messaggio sms, istantaneo o da una email; una telefonata registrata; una qualunque forme di messaggistica istantanea.
Termini di conservazione. Stando al nuovo codice, i ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un Sic fino a 12 mesi dalla regolarizzazione (ritardi non superiori a due rate o mesi) o 24 mesi per ritardi superiori a due rate o mesi. I mancati pagamenti non regolarizzati possono essere conservati nel Sic non oltre 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure dal loro ultimo aggiornamento, e comunque, entro 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto. Le informazioni creditizie di tipo positivo (esatto pagamento) possono essere conservate nel sistema non oltre 60 mesi e anche di più, se sul conto della stessa persona sono registrate informazioni negative.
Ambito. Le nuove regole per l’analisi del rischio creditizio riguardano non solo prestiti e mutui, ma anche leasing, noleggio a lungo termine e piattaforme tecnologiche Fintech.
Garanzie. L’interessato ha diritto a informazioni esaustive. Ad esempio, chi richiede un mutuo, in caso di diniego, potrà conoscere se la decisione è stata assunta anche basandosi sul punteggio (scoring) di rischio attribuito all’utente da un algoritmo e, in tal caso, chiedere di conoscerne la logica di funzionamento. Gli algoritmi utilizzati devono essere verificati almeno ogni due anni e le imprese devono adottare misure di sicurezza per proteggersi da accessi illeciti e garantire l’affidabilità dei sistemi.
Vigilanza. Viene istituito un Organismo di monitoraggio (Odm) che vigilerà sull’applicazione del codice.
Autore: Antonio Ciccia Messina
Fonte: Italia Oggi
Anche con sms il preavviso di segnalazione di inserimento tra i «cattivi pagatori» nelle liste delle cosiddette «centrali rischi private». Per contrappeso, gli archivi dei «sistemi di informazioni creditizie» conserveranno più a lungo (60 mesi) le informazioni positive, che attestano l’affidabilità di una persona. Mentre restano sostanzialmente invariati i termini massimi di conservazione delle informazioni su ritardi e mancati pagamenti (fino a 24 mesi per i ritardi poi regolarizzati). Sono alcune delle novità portate dal nuovo «Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti» (i cosiddetti «Sic»), proposto dalle associazioni di categoria e approvato dal Garante per la privacy (provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019). Il nuovo codice per i Sic si è reso necessario dopo che è diventato operativo il regolamento europeo n. 2016/679 sulla privacy (Gdpr) e il lavoro promosso dal Garante è stato di integrale rivisitazione del vecchio testo risalente al 2004. Stiamo parlando di situazioni diffusissime, in cui un consumatore chiede un finanziamento e/o acquista a rate un bene di consumo e nelle quali l’andamento dei pagamenti è registrato dai gestori di queste informazioni creditizie. L’iniziativa del Garante italiano fa da apripista in tutta l’Unione europea. Quanto, in generale, ai codici di condotta ai sensi del Gdpr, quello sui Sic segue, infatti, quello già approvato sulle informazioni commerciali. Due settori cruciali, i quali grazie all’autorità di controllo italiana, non patiranno vuoti normativi. A questo proposito, va sottolineato che, al di là di tecnicismi giuridici sulla efficacia differita contenuti nelle disposizioni finali dei nuovi codici di condotta, la sostanza è che entrambi i codici di devono considerarsi pienamente operativi. Da un lato le associazioni delle imprese del settore, che hanno sottoscritto i codici e si sono impegnate direttamente alla loro osservanza, coprono la quasi totalità del mercato. Dall’altro lato, i codici di condotta rappresentano, comunque, la disciplina avallata dall’approvazione del Garante e si comprende bene il loro valore di modello da seguire per tutti i titolari di trattamento appartenenti alle categorie coinvolte.
Preavviso di segnalazione. Negli elenchi delle centrali rischi private si inseriscono (senza bisogno del consenso dell’interessato) informazioni negative sul conto delle persone che non pagano, ad esempio, le rate di un acquisto di un bene di consumo. Questi dati circolano nell’interesse pubblico alla prevenzione delle frodi e alla corretta valutazione del merito creditizio. Ma bisogna anche rispettare un adeguato livello di garanzie e, prima di inserire qualcuno nella lista dei morosi, bisogna dargli un preavviso tracciabile. Qui il nuovo codice va incontro agli imprenditori e semplifica le modalità di comunicazione e le rende anche meno costose. Così va bene, oltre a raccomandate e Pec, anche la postalizzazione con tracciatura della spedizione (ad esempio la lettura del codice a barre abbinato alla lettera). Inoltre, se l’interessato è d’accordo, vanno bene il caricamento del preavviso su una piattaforma di home banking o analogo servizio, accompagnata da un messaggio sms, istantaneo o da una email; una telefonata registrata; una qualunque forme di messaggistica istantanea.
Termini di conservazione. Stando al nuovo codice, i ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un Sic fino a 12 mesi dalla regolarizzazione (ritardi non superiori a due rate o mesi) o 24 mesi per ritardi superiori a due rate o mesi. I mancati pagamenti non regolarizzati possono essere conservati nel Sic non oltre 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure dal loro ultimo aggiornamento, e comunque, entro 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto. Le informazioni creditizie di tipo positivo (esatto pagamento) possono essere conservate nel sistema non oltre 60 mesi e anche di più, se sul conto della stessa persona sono registrate informazioni negative.
Ambito. Le nuove regole per l’analisi del rischio creditizio riguardano non solo prestiti e mutui, ma anche leasing, noleggio a lungo termine e piattaforme tecnologiche Fintech.
Garanzie. L’interessato ha diritto a informazioni esaustive. Ad esempio, chi richiede un mutuo, in caso di diniego, potrà conoscere se la decisione è stata assunta anche basandosi sul punteggio (scoring) di rischio attribuito all’utente da un algoritmo e, in tal caso, chiedere di conoscerne la logica di funzionamento. Gli algoritmi utilizzati devono essere verificati almeno ogni due anni e le imprese devono adottare misure di sicurezza per proteggersi da accessi illeciti e garantire l’affidabilità dei sistemi.
Vigilanza. Viene istituito un Organismo di monitoraggio (Odm) che vigilerà sull’applicazione del codice.
Autore: Antonio Ciccia Messina
Fonte: Italia Oggi