Per le esecuzioni iniziate con pignoramenti successivi alla pubblicazione della legge il debitore avrà più tempo (quattro anni invece di tre) per pagare una somma di denaro sostitutiva ed evitare la vendita di ciò che è stato pignorato. È questa una delle novità introdotte dallarticolo 4 della legge di conversione del decreto legge 135/2018 che modifica alcuni tempi della procedura di vendita di beni per soddisfare i creditori.
Una rilevante modifica apportata dal provvedimento riguarda la custodia dei beni pignorati (articolo 560 del Codice di procedura civile) e interessa tutti i debitori e non più, come inizialmente previsto, solo i debitori che fossero anche creditori di pubbliche amministrazioni. Il nuovo articolo 560 afferma il diritto del debitore (e dei suoi familiari conviventi) a continuare ad abitare limmobile sino al decreto di trasferimento che conclude lespropriazione forzata immobiliare. Ciò vale indipendentemente dallesistenza e dallentità di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Alcuni principi sono costanti, rispetto al regime precedente: il debitore deve conservare il bene tutelandone lintegrità, con la diligenza del buon padre di famiglia; poi deve abitare limmobile personalmente (salva autorizzazione del giudice); infine, deve consentire, daccordo con il custode, la visita dellimmobile da parte di potenziali acquirenti. Se il debitore custode rispetta queste disposizioni, il giudice non può mai disporre il rilascio dellimmobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento. Se invece vi sono ostacoli alla visita o danni al bene, il giudice ordina, sentiti custode e debitore, la liberazione dellimmobile pignorato.
Ciò che cambia è la generica parità tra custode e debitore che abiti limmobile, perché si rafforza la posizione del debitore e dei suoi familiari conviventi tutte le volte che abitino stabilmente il bene che andrebbe venduto per soddisfare i creditori. In precedenza, larticolo 560 dava ampio spazio al custode ed ai problemi operativi, quali quelli relativi allo sgombero ed alla sorte dei beni mobili presenti nei locali: uneco di tali problemi è visibile ancora oggi nei portoni dei vecchi edifici, che hanno ridotte porticine nel contesto di ampie ante, e ciò appunto per evitare che i beni mobili di maggiori dimensioni (e valore) venissero sottratti in modo fraudolento.
La legge del 2019 non si occupa più dei mobili, che in precedenza potevano anche «essere distrutti», perché larticolo 560 è più interessato ad imporre oneri al debitore che abiti limmobile da vendere, quali il consentire visite di acquirenti e mantenere il bene in buono stato di conservazione. Fino al decreto di trasferimento (articolo 586 del Codice di procedura civile) successivo alla vendita, il giudice dellesecuzione non può disporre il rilascio dellimmobile allontanando il debitore custode ed i suoi familiari. Larticolo 4 della legge di conversione contiene infine uno snellimento delle operazioni di vendita (articolo 569 Codice procedura civile), imponendo calcoli definitivi di capitale ed accessori vantati verso il debitore soggetto a procedura esecutiva.
Fonte:
Il Sole 24 Ore
beni immobiliari – debitori – pignoramento
Per le esecuzioni iniziate con pignoramenti successivi alla pubblicazione della legge il debitore avrà più tempo (quattro anni invece di tre) per pagare una somma di denaro sostitutiva ed evitare la vendita di ciò che è stato pignorato. È questa una delle novità introdotte dallarticolo 4 della legge di conversione del decreto legge 135/2018 che modifica alcuni tempi della procedura di vendita di beni per soddisfare i creditori.
Una rilevante modifica apportata dal provvedimento riguarda la custodia dei beni pignorati (articolo 560 del Codice di procedura civile) e interessa tutti i debitori e non più, come inizialmente previsto, solo i debitori che fossero anche creditori di pubbliche amministrazioni. Il nuovo articolo 560 afferma il diritto del debitore (e dei suoi familiari conviventi) a continuare ad abitare limmobile sino al decreto di trasferimento che conclude lespropriazione forzata immobiliare. Ciò vale indipendentemente dallesistenza e dallentità di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Alcuni principi sono costanti, rispetto al regime precedente: il debitore deve conservare il bene tutelandone lintegrità, con la diligenza del buon padre di famiglia; poi deve abitare limmobile personalmente (salva autorizzazione del giudice); infine, deve consentire, daccordo con il custode, la visita dellimmobile da parte di potenziali acquirenti. Se il debitore custode rispetta queste disposizioni, il giudice non può mai disporre il rilascio dellimmobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento. Se invece vi sono ostacoli alla visita o danni al bene, il giudice ordina, sentiti custode e debitore, la liberazione dellimmobile pignorato.
Ciò che cambia è la generica parità tra custode e debitore che abiti limmobile, perché si rafforza la posizione del debitore e dei suoi familiari conviventi tutte le volte che abitino stabilmente il bene che andrebbe venduto per soddisfare i creditori. In precedenza, larticolo 560 dava ampio spazio al custode ed ai problemi operativi, quali quelli relativi allo sgombero ed alla sorte dei beni mobili presenti nei locali: uneco di tali problemi è visibile ancora oggi nei portoni dei vecchi edifici, che hanno ridotte porticine nel contesto di ampie ante, e ciò appunto per evitare che i beni mobili di maggiori dimensioni (e valore) venissero sottratti in modo fraudolento.
La legge del 2019 non si occupa più dei mobili, che in precedenza potevano anche «essere distrutti», perché larticolo 560 è più interessato ad imporre oneri al debitore che abiti limmobile da vendere, quali il consentire visite di acquirenti e mantenere il bene in buono stato di conservazione. Fino al decreto di trasferimento (articolo 586 del Codice di procedura civile) successivo alla vendita, il giudice dellesecuzione non può disporre il rilascio dellimmobile allontanando il debitore custode ed i suoi familiari. Larticolo 4 della legge di conversione contiene infine uno snellimento delle operazioni di vendita (articolo 569 Codice procedura civile), imponendo calcoli definitivi di capitale ed accessori vantati verso il debitore soggetto a procedura esecutiva.
Fonte:
Il Sole 24 Ore
beni immobiliari – debitori – pignoramento