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Più tempo al debitore per evitare la vendita

Per le esecuzioni iniziate con pignoramenti successivi alla pubblicazione della legge il debitore avrà più tempo (quattro anni invece di tre) per pagare una somma di denaro sostitutiva ed evitare la vendita di ciò che è stato pignorato. È questa una delle novità introdotte dall’articolo 4 della legge di conversione del decreto legge 135/2018 che modifica alcuni tempi della procedura di vendita di beni per soddisfare i creditori.
Una rilevante modifica apportata dal provvedimento riguarda la custodia dei beni pignorati (articolo 560 del Codice di procedura civile) e interessa tutti i debitori e non più, come inizialmente previsto, solo i debitori che fossero anche creditori di pubbliche amministrazioni. Il nuovo articolo 560 afferma il diritto del debitore (e dei suoi familiari conviventi) a continuare ad abitare l’immobile sino al decreto di trasferimento che conclude l’espropriazione forzata immobiliare. Ciò vale indipendentemente dall’esistenza e dall’entità di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Alcuni principi sono costanti, rispetto al regime precedente: il debitore deve conservare il bene tutelandone l’integrità, con la diligenza del buon padre di famiglia; poi deve abitare l’immobile personalmente (salva autorizzazione del giudice); infine, deve consentire, d’accordo con il custode, la visita dell’immobile da parte di potenziali acquirenti. Se il debitore custode rispetta queste disposizioni, il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento. Se invece vi sono ostacoli alla visita o danni al bene, il giudice ordina, sentiti custode e debitore, la liberazione dell’immobile pignorato.
Ciò che cambia è la generica parità tra custode e debitore che abiti l’immobile, perché si rafforza la posizione del debitore e dei suoi familiari conviventi tutte le volte che abitino stabilmente il bene che andrebbe venduto per soddisfare i creditori. In precedenza, l’articolo 560 dava ampio spazio al custode ed ai problemi operativi, quali quelli relativi allo sgombero ed alla sorte dei beni mobili presenti nei locali: un’eco di tali problemi è visibile ancora oggi nei portoni dei vecchi edifici, che hanno ridotte porticine nel contesto di ampie ante, e ciò appunto per evitare che i beni mobili di maggiori dimensioni (e valore) venissero sottratti in modo fraudolento.
La legge del 2019 non si occupa più dei mobili, che in precedenza potevano anche «essere distrutti», perché l’articolo 560 è più interessato ad imporre oneri al debitore che abiti l’immobile da vendere, quali il consentire visite di acquirenti e mantenere il bene in buono stato di conservazione. Fino al decreto di trasferimento (articolo 586 del Codice di procedura civile) successivo alla vendita, il giudice dell’esecuzione non può disporre il rilascio dell’immobile allontanando il debitore custode ed i suoi familiari. L’articolo 4 della legge di conversione contiene infine uno snellimento delle operazioni di vendita (articolo 569 Codice procedura civile), imponendo calcoli definitivi di capitale ed accessori vantati verso il debitore soggetto a procedura esecutiva.


Fonte:

Il Sole 24 Ore

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