Il Consiglio di Stato ha escluso il controllo da parte dell’Antitrust sulle attività di recupero crediti. Con sentenza n. 3102 del 13 maggio 2019, i giudici hanno, infatti, riconosciuto che “il regolare e corretto esercizio dell’attività in questione è rimesso non già all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato bensì all’esame degli organi specificamente preposti al rilascio del titolo autorizzativo ed al controllo della conformità della condotta ad esso”. La sentenza annulla il provvedimento sanzionatorio emesso dall’Antitrust nel 2013 nei confronti della società Agenzia Riscossioni Esattoria s.r.l. escludendo il potere di controllo e sanzionatorio della stessa Autorità rispetto a società che esercitano attività di recupero di importi relativi a sanzioni amministrative non onorate. Tale attività, infatti, esula dal perimetro delle condotte commerciali disciplinate dagli artt. 18-27 del Codice del consumo, poiché – si legge nella sentenza – “l’autore di un illecito amministrativo, il quale dopo la contestazione della trasgressione, non abbia pagato la sanzione pecuniaria, non riveste affatto la qualifica di consumatore stricto sensu intesa di cui all’art. 3 del Codice del consumo”.
Il Consiglio di Stato ha escluso il controllo da parte dell’Antitrust sulle attività di recupero crediti. Con sentenza n. 3102 del 13 maggio 2019, i giudici hanno, infatti, riconosciuto che “il regolare e corretto esercizio dell’attività in questione è rimesso non già all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato bensì all’esame degli organi specificamente preposti al rilascio del titolo autorizzativo ed al controllo della conformità della condotta ad esso”. La sentenza annulla il provvedimento sanzionatorio emesso dall’Antitrust nel 2013 nei confronti della società Agenzia Riscossioni Esattoria s.r.l. escludendo il potere di controllo e sanzionatorio della stessa Autorità rispetto a società che esercitano attività di recupero di importi relativi a sanzioni amministrative non onorate. Tale attività, infatti, esula dal perimetro delle condotte commerciali disciplinate dagli artt. 18-27 del Codice del consumo, poiché – si legge nella sentenza – “l’autore di un illecito amministrativo, il quale dopo la contestazione della trasgressione, non abbia pagato la sanzione pecuniaria, non riveste affatto la qualifica di consumatore stricto sensu intesa di cui all’art. 3 del Codice del consumo”.