La garanzia statale sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie (Gacs) ha permesso, nei tre anni di operatività maturati finora, di cartolarizzare circa 50 miliardi di euro di Npl lordi, secondo Bankitalia.
In una audizione sul decreto Brexit, che proroga la Gacs di almeno 24 mesi, Bankitalia sottolinea i benefici prodotti dallo strumento in termini di rafforzamento dei bilanci bancari e di capacità degli intermediari di supportare leconomia.
Il decreto, spiega Bankitalia, introduce alcune modifiche alla luce dellesperienza operativa sinora maturata, ampiamente positiva, nellottica di un bilanciamento fra la tutela del soggetto garante (lo Stato) e la compatibilità con le prassi operative di mercato.
La nuova garanzia potrà essere concessa dal Mef per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione europea si sarà espressa.
La Commissione, come in passato, dovrà valutare la compatibilità della norma con la disciplina europea degli aiuti di Stato.
Il termine dei ventiquattro mesi può essere prorogato con decreto del Ministro per ulteriori dodici mesi, previa autorizzazione della Commissione.
Autore: Stefano Bernabei
Fonte:
Reuters
gacs – sofferenze bancarie – bankitalia – npl
La garanzia statale sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie (Gacs) ha permesso, nei tre anni di operatività maturati finora, di cartolarizzare circa 50 miliardi di euro di Npl lordi, secondo Bankitalia.
In una audizione sul decreto Brexit, che proroga la Gacs di almeno 24 mesi, Bankitalia sottolinea i benefici prodotti dallo strumento in termini di rafforzamento dei bilanci bancari e di capacità degli intermediari di supportare leconomia.
Il decreto, spiega Bankitalia, introduce alcune modifiche alla luce dellesperienza operativa sinora maturata, ampiamente positiva, nellottica di un bilanciamento fra la tutela del soggetto garante (lo Stato) e la compatibilità con le prassi operative di mercato.
La nuova garanzia potrà essere concessa dal Mef per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione europea si sarà espressa.
La Commissione, come in passato, dovrà valutare la compatibilità della norma con la disciplina europea degli aiuti di Stato.
Il termine dei ventiquattro mesi può essere prorogato con decreto del Ministro per ulteriori dodici mesi, previa autorizzazione della Commissione.
Autore: Stefano Bernabei
Fonte:
Reuters
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