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Bcc, Bankitalia non ha poteri sul recesso

Banca d’Italia vara le disposizioni sugli ultimi aspetti regolamentari della riforma del credito cooperativo. Disposizioni in consultazione dal novembre scorso e che sono state in parte ritarate considerando le osservazioni avanzate dal sistema, singole Bcc ma anche l’associazione di categoria Federcasse. Le regole varate ieri si concentrano su alcuni aspetti specifici. Individuano i soggetti abilitati a finanziare o ricapitalizzare le Bcc (come la capogruppo o, in caso di inadeguatezza patrimoniale di una banca, i sistemi di garanzia tra le banche o i fondi mutualistici). Ribadiscono il vincolo di finanziare almeno per il 50% soci della Bcc: in questo caso, però, l’esposizione verso i soci viene ampliata per ricomprendere anche le esposizioni infragruppo, poichè molte attività verranno accentrate dalla capogruppo. E ancora: c’è un limite dell’attività sui derivati, che può riguardare solo esigenze di copertura e non finalità speculative.

Tra gli aspetti interessanti che emergono dai commenti resi dalla Banca d’Italia alle proposte avanzate in consultazione ci sono due passaggi relativi a questioni non collegate alle disposizioni. In particolare, viene richiamata la questione delle quote di capitale che Cassa centrale banca, una delle candidate capogruppo, detiene nella concorrente Iccrea: vicenda che tiene banco da mesi perchè Ccb vorrebbe lo smobilizzo di quelle quote e la loro liquidazione, richiesta che Iccrea non ritiene di essere obbligata ad accettare. Il tema viene sollevato perchè un partecipante «lamenta la presunta illegittimità costituzionale della norma secondo la quale non spetta ai soci delle società coinvolte nella costituzione dei gruppi cooperativi, inclusi i soci della capogruppo, il recesso in una serie di casi previsti, invece, dal codice civile. Assumendo che tale situazione sia contraria a sana e prudente gestione è stato chiesto di inserire nelle disposizioni il divieto per una Bcc di detenere partecipazioni nella capogruppo di un gruppo bancario cooperativo diverso dal proprio». Banca d’Italia risponde a tale richiesta affermando che «le norme primarie introdotte con la riforma non vietano la detenzione di partecipazioni da parte di una capogruppo nell’altra capogruppo». Tantomeno, si aggiunge, «Banca d’Italia ha il potere di dettare specifiche disposizioni in tal senso». Dunque, sembra di capire, le capogruppo devono risolversi la questione delle partecipazioni incrociate tra di loro, senza invocare soluzioni da parte delle vigilanza. La questione del recesso richiama la vicenda dell’incostituzionalità sulla quale si è di recente pronunciata – respingendola – la Consulta per una norma simile sulle banche popolari. «L’osservazione sulla presunta illegittimità costituzionale della norma sul diritto di recesso (che si rifà al regolamento europeo che prevede limitazione o rifiuto del rimborso per ragioni di stabilità, ndr) -chiosa via Nazionale – attiene a profili di diritto societario e a rapporti patrimoniali fra privati. Tanto più se si considera che la legge non attribuisce alla Banca d’Italia (come invece avvenuto con la riforma delle Popolari, ndr) poteri normativi secondari per l’attuazione della norma».
«Accogliamo con favore le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia – ha commentato il presidente di Federcasse, Augusto Dell’Erba -. Esse tengono conto della natura mutualistica delle Bcc. Viene ribadita una visione adeguatamente proporzionale di queste banche: le Bcc restano banche territoriali con il vantaggio di una capogruppo da esse posseduta che si occupa della gestione imprenditoriale e di assicurare la stabilità».


Autore: Laura Serafini
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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