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Bitcoin, imponibile condizionato

Il fisco fa il punto sull’inquadramento legale e tributario delle cripto-monete e ha indicato modalità e termini per dichiarare i redditi prodotti attraverso la compravendita di cripto-valuta e per versare le relative imposte.Da alcuni mesi, infatti, l’argomento sembra essere scottante sia per gli appassionati del trading online, che continuano a investire in bitcoin realizzando (quando il mercato sembra essere più favorevole) plusvalenze potenzialmente imponibili, sia per i tecnici della materia fiscale, i quali cercano di adattare uno strumento deregolamentato agli attuali schemi giuridici, che rischiano, però, di presentare delle falle.

E sono proprio i primi, ossia gli investitori, che hanno sollevato dubbi sul corretto trattamento tributario dei redditi realizzati da moneta virtuale, ponendoli all’attenzione del fisco mediante lo strumento dell’interpello e riuscendo a fare un po’ di chiarezza su temi che destano non poche perplessità.

L’algoritmo, basato su principi di crittografia e protocolli di file sharing peer to peer, che è capace di spostare o produrre ricchezza senza costi legati alle operazioni bancarie, è idoneo a generare materia imponibile anche al di fuori dell’attività d’impresa? Quali sono gli obblighi dichiarativi per chi detiene asset sotto forma di cripto-valuta? Ricapitoliamo, quindi, le risposte fornite dall’Agenzia. Il primo documento, che ha dissipato alcuni dubbi strutturali sulla tipologia di trattamento tributario applicabile ai soggetti esercenti, in modo professionale e abituale, attività di intermediazione nell’acquisto e nella vendita di bitcoin, risale a due anni fa ed è la risoluzione n. 72/E del 2016.

Il documento, innanzitutto, precisa che il bitcoin è un tipo di «moneta virtuale», adoperata come conio alternativo a quello tradizionale, il cui riconoscimento si fonda sull’accettazione e sulla «fiducia» da parte degli operatori privati. Esso, dunque, viene assimilato alla valuta estera e le operazioni in questione vengono equiparate «a quelle in divise, banconote e monete con valore liberatorio»: il che, comunque, già fornisce un orientamento di massima all’interno del nostro codice tributario, trovando riferimenti utili nell’art. 9 del Tuir, per le società, e negli artt. 67, comma 1, lett. c-ter) e 67 comma 1-ter) del Tuir per le persone fisiche.

L’Agenzia, dunque, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 22 ottobre 2015 causa C-264/14, ha precisato che le remunerazioni derivanti dalla suddetta negoziazione di cripto-moneta sono rilevanti ai fini Iva, Ires e Irap.

Mettendo da parte la disciplina sulle indirette, ai fini delle imposte dirette, quindi, l’amministrazione finanziaria ha sostanzialmente chiarito che i componenti di reddito derivanti dall’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin devono essere assoggettati a imposizione. Tuttavia, dalla lettura della risoluzione in esame emerge che, qualora il provento è realizzato al di fuori dell’esercizio d’impresa, esso non deve essere assoggettato a imposizione, in quanto manca l’intento speculativo.

Si era ben consapevoli, però, che la pronuncia dell’Agenzia delle entrate riguardava il singolo caso oggetto d’interpello e, dunque, che non si potesse ritenere esaustiva in materia di trattamento fiscale dei redditi derivanti dalle operazioni con moneta virtuale.

Ed ecco che un nuovo quesito è stato formulato il 22 gennaio scorso e inviato all’amministrazione finanziaria sempre tramite interpello: nella fattispecie, un contribuente ha chiesto se l’acquisto di oro tramite bitcoin da parte di persona fisica, e quindi non nell’ambito dell’attività d’impresa, fosse o meno idoneo a generare una plusvalenza fiscalmente rilevante.

L’Agenzia, dunque, ha colto l’occasione per definire in maniera più puntuale l’inquadramento all’interno del nostro sistema normativo delle operazioni in cripto-valuta e tutti gli obblighi che dallo stesso ne derivano. La norma di riferimento è l’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Tuir, che annovera tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere o il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente.

L’amministrazione finanziaria, pertanto, chiarisce che le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili poiché manca l’intento speculativo, salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet) per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo di imposta, così come specificato dal comma 1, lettera c-ter) e dal comma 1-ter) dell’art. 67 del Tuir. Per cessione a pronti, specifica poi, si intende una transazione in cui si ha lo scambio immediato di una valuta contro una valuta differente. Ancora. Nella risposta in esame (interpello 956-39/2018), si fa presente che la plusvalenza realizzata, che sarà dunque assoggettata a imposta sostitutiva con l’attuale aliquota del 26%, deve essere determinata come differenza tra il controvalore in euro del bene il cui acquisto abbia realizzato la plusvalenza e il costo del bitcoin calcolato sulla base del criterio Lifo, ossia considerando cedute per prime le valute acquisite in data più recente.

Per quanto riguarda, invece, i bitcoin ricevuti a titolo gratuito, il costo d’acquisto sarà rappresentato dal costo sostenuto dal donante, così come sancito dal comma 6 dell’articolo 68 del Tuir.


Autore: Stefano Loconte
Fonte:

Italia Oggi

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