La nuova rottamazione, denominata appunto rottamazione Bis, prevista dal decreto 148/2017 consente di sanare le cartelle esattoriali relative a carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre, ossia varrà unicamente per i carichi in corso d’anno. Non è corretto parlare di una riapertura in toto dei termini della vecchia rottamazione, infatti fondamentalmente potranno rientrarvi solo alcune categorie precise di debitori, che nell’articolo specificheremo dettagliatamente, affinché non sorgano incomprensioni o facili illusioni sugli aventi diritto. Iniziamo col dire che le regole sono le medesime previste dalla normativa dello scorso anno, quelle per intenderci contenute nell’articolo 6 , commi da 1 a 12, 13 e 13 bis, del decreto legge 193/2016. Dunque le domande andranno presentate entro e non oltre il prossimo 15 maggio ed il pagamento verrà dilazionato fino ad un massimo di 5 rate, le scadenze delle stesse saranno luglio, settembre, ottobre e novembre nel 2018 e febbraio 2019. La novità importante contrariamente a quanto successo per l’anno 2017 e che potranno rientrare nella rottamazione bis anche quanti hanno sospeso un piano rateale in essere.
Nessuna riapertura dei termini della vecchia rottamazione
E’ bene sapere però che non si tratta di una nuova possibilità di definizione agevolata per coloro che lo scorso anno non hanno aderito alla sanatoria ed ora, capitene i vantaggi, vorrebbero rientrarci, si tratta unicamente ricordano gli esperti commercialisti dei carichi in corso d’anno 2017. Quindi chi nel corso del 2017 non ha approfittato della rottamazione introdotta dal decreto 193/2016, ha perso definitivamente la possibilità di sanare le cartelle emesse fino al 31 dicembre 2016.
Quali i ‘nuovi’ beneficiari?
Ad usufruire della possibilità di essere riammessi alla rottamazione 2016 potranno essere coloro che avevano fatto domanda e non hanno provveduto al pagamento, anche rateale. È stata prevista dalla norma una sorta di riammissione alla rottamazione del 2016 con la riapertura dei termini per mettersi in regola con i pagamenti arretrati fino al 30 novembre 2017. Il riferimento è il comma 1 dell’articolo 1 del decreto 148/2017 che, appunto, prevede la riapertura dei termini per le rate di luglio e settembre fino al prossimo 30 novembre. In questo specifico caso non si rientra ‘ex novo’ nella rottamazione bis, ma, grazie alle specifiche di legge, si rientra in quella del 2017 dando vita a due possibili opzioni di riammissione:
- Potrà rientrarvi chi aveva optato per il pagamento in un’unica soluzione, e poi non ha pagato il relativo importo in luglio, che ora potrà sanare il debito entro novembre completando, così, il percorso della definizione agevolata.
- Oppure chi aveva scelto il pagamento rateale e poi non ha adempiuto correttamente ai pagamenti, lasciandone alcuni insoluti, può ora pagare entro fine novembre 2017 le rate di luglio, settembre e novembre saltate, e poi proseguire con i termini previsti dal piano concordato originariamente con l’agente della riscossione.
La nuova rottamazione, denominata appunto rottamazione Bis, prevista dal decreto 148/2017 consente di sanare le cartelle esattoriali relative a carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre, ossia varrà unicamente per i carichi in corso d’anno. Non è corretto parlare di una riapertura in toto dei termini della vecchia rottamazione, infatti fondamentalmente potranno rientrarvi solo alcune categorie precise di debitori, che nell’articolo specificheremo dettagliatamente, affinché non sorgano incomprensioni o facili illusioni sugli aventi diritto. Iniziamo col dire che le regole sono le medesime previste dalla normativa dello scorso anno, quelle per intenderci contenute nell’articolo 6 , commi da 1 a 12, 13 e 13 bis, del decreto legge 193/2016. Dunque le domande andranno presentate entro e non oltre il prossimo 15 maggio ed il pagamento verrà dilazionato fino ad un massimo di 5 rate, le scadenze delle stesse saranno luglio, settembre, ottobre e novembre nel 2018 e febbraio 2019. La novità importante contrariamente a quanto successo per l’anno 2017 e che potranno rientrare nella rottamazione bis anche quanti hanno sospeso un piano rateale in essere.
Nessuna riapertura dei termini della vecchia rottamazione
E’ bene sapere però che non si tratta di una nuova possibilità di definizione agevolata per coloro che lo scorso anno non hanno aderito alla sanatoria ed ora, capitene i vantaggi, vorrebbero rientrarci, si tratta unicamente ricordano gli esperti commercialisti dei carichi in corso d’anno 2017. Quindi chi nel corso del 2017 non ha approfittato della rottamazione introdotta dal decreto 193/2016, ha perso definitivamente la possibilità di sanare le cartelle emesse fino al 31 dicembre 2016.
Quali i ‘nuovi’ beneficiari?
Ad usufruire della possibilità di essere riammessi alla rottamazione 2016 potranno essere coloro che avevano fatto domanda e non hanno provveduto al pagamento, anche rateale. È stata prevista dalla norma una sorta di riammissione alla rottamazione del 2016 con la riapertura dei termini per mettersi in regola con i pagamenti arretrati fino al 30 novembre 2017. Il riferimento è il comma 1 dell’articolo 1 del decreto 148/2017 che, appunto, prevede la riapertura dei termini per le rate di luglio e settembre fino al prossimo 30 novembre. In questo specifico caso non si rientra ‘ex novo’ nella rottamazione bis, ma, grazie alle specifiche di legge, si rientra in quella del 2017 dando vita a due possibili opzioni di riammissione: